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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 ottobre 2024

Cassazione n. 45134/2024

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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/05/2024 del [OSCURATO:PERSONA] di MARIGLIANO Iato avviso alle parti udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] con unico atto ricorrono avverso la sentenza del Giudice di Pace di Marigliano del 28 maggio 2024, che ha affermato la penale responsabilità degli imputati per i reati di lesioni personali e minaccia e li ha condannati alla pena ritenuta di giustizia; Considerato che il primo ed il secondo motivo dei ricorsi, con il quale i ricorrenti si dolgono della violazione di legge e del vizio di motivazione in relazione alla valutazione del compendio probatorio e, in particolare, della deposizione della persona offesa e delle ulteriori testimonianze acquisite, è inammissibile in quanto costituito da mere doglianze in punto di fatto e volto a sollecitare una rivalutazione delle fonti probatorie non ammessa in questa sede di legittimità; in particolare, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza le dichiarazioni della persona offesa possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto, che peraltro deve in tal caso essere più penetrante e rigoroso rispetto a quello cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone (cfr.

S.U., 41461 del 19/07/2012, Bell'Arte, Rv. 253214 - 01); il giudice di pace ha dato atto della attendibilità della persona offesa - che ha riferito di un'aggressione subita da parte di entrambi gli imputati - con motivazione esente da vizi logici e giuridici ed ha illustrato l'esistenza di riscontri, costituiti dalla certificazione medica delle lesioni patite, dalle dichiarazioni del teste Rossi e da quelle rese da [OSCURATO:PERSONA], che hanno comunque confermato il nucleo essenziale della vicenda e che, in ogni caso, non risultano incompatibili con il racconto della persona offesa nemmeno se analizzate con la chiave di lettura offerta dai motivi di ricorso; d'altro canto, per ciò che concerne il tema dei riscontri, essi possono consistere in qualsiasi elemento idoneo a escludere l'intento calunniatorio del dichiarante, non dovendo risolversi in autonome prove del fatto, né assistere ogni singolo segmento della narrazione (sez.5, n. 21135 del 26/03/2019, S., Rv. 275312); e non è sindacabile in sede di legittimità, salvo il controllo sulla congruità e logicità della motivazione, la valutazione del giudice di merito, cui spetta il giudizio sulla rilevanza e attendibilità delle fonti di prova, circa contrasti testimoniali o la scelta tra divergenti versioni e interpretazioni dei fatti (sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, D'Ippedico, Rv. 271623); il cd. vizio di travisamento della prova, citato nel complesso dai motivi del ricorso, è circoscritto alla verifica dell'esatta trasposizione nel ragionamento del giudice di merito del dato probatorio, che sia peraltro illustrato dalla parte come decisivo, in termini di sua pacifica distorsione, ma non può includere dissertazioni in ordine al "significato" del singolo elemento di prova e della sua rilevanza ai fini del decidere, atteso il persistente divieto di rilettura e di re-interpretazione nel merito che connota il giudizio di legittimità (ex multis, sez.5, n. 26455 del 09/06/2022, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 283370); né possono valere a colmare la lacuna espositiva dell'impugnazione i frammenti, decontestualizzati, delle testimonianze acquisite nel corso del dibattimento di primo grado - riportati nei motivi di impugnazione - poiché il ricorso per cassazione non può sottrarsi all'onere della specifica ed integrale indicazione degli atti processuali che intende far valere attraverso la citazione di singoli ed "atomizzati" brani dei medesimi atti (sez. 5, n. 34149 del 11/06/2019, E., Rv. 276566; sez. 5, n. 44922 del 09/10/2012, Aprovitola, Rv. 253774; sez.4, n. 3360 del 16/12/2009, Mutti, Rv.246499); Considerato che il terzo motivo dei ricorsi, con il quale i ricorrenti si dolgono della violazione di legge e del vizio di motivazione in relazione alla mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131-bis cod. pen., è manifestamente infondato dal momento che la causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall'art.131-bis cod. pen., non è applicabile nei procedimenti relativi a reati di competenza del giudice di pace (sez.

U n. 53683 del 22/06/2017, Rv. 271587); Considerato che il quarto motivo dei ricorsi, con il quale i ricorrenti si dolgono della violazione di legge in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, è aspecifico e manifestamente infondato, in quanto si limita ad indicare una richiesta in tal senso laconicamente e lapidariamente formulata in sede di discussione nel processo dinanzi al primo giudice, il quale, di conseguenza, non aveva obbligo alcuno di fornire risposta ad una prospettazione genericamente formulata ed illustrata in termini minimamente circostanziati solo con il ricorso per cassazione (sez.3, n. 35570 del 30/05/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 270694, con ulteriori richiami); che la sospensione condizionale della pena non si applica nei procedimenti penali di competenza del giudice di pace (art. 60 Decr.

Lgs. n. 274 del 2000); rilevato che, in data 23 ottobre 2024, la difesa degli imputati ha fatto pervenire memoria a sostegno dei motivi di ricorso, che nulla consente di aggiungere alle considerazioni sopra svolte; Ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, non potendosi escludere colpa nella formulazione dei motivi, anche al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 13 nov

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/05/2024 del [OSCURATO:PERSONA] di MARIGLIANO Iato avviso alle parti udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] con unico atto ricorrono avverso la sentenza del Giudice di Pace di Marigliano del 28 maggio 2024, che ha affermato la penale responsabilità degli imputati per i reati di lesioni personali e minaccia e li ha condannati alla pena ritenuta di giustizia; Considerato che il primo ed il secondo motivo dei ricorsi, con il quale i ricorrenti si dolgono della violazione di legge e del vizio di motivazione in relazione alla valutazione del compendio probatorio e, in particolare, della deposizione della persona offesa e delle ulteriori testimonianze acquisite, è inammissibile in quanto costituito da mere doglianze in punto di fatto e volto a sollecitare una rivalutazione delle fonti probatorie non ammessa in questa sede di legittimità; in particolare, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza le dichiarazioni della persona offesa possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto, che peraltro deve in tal caso essere più penetrante e rigoroso rispetto a quello cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone (cfr. S.U., 41461 del 19/07/2012, Bell'Arte, Rv. 253214 - 01); il giudice di pace ha dato atto della attendibilità della persona offesa - che ha riferito di un'aggressione subita da parte di entrambi gli imputati - con motivazione esente da vizi logici e giuridici ed ha illustrato l'esistenza di riscontri, costituiti dalla certificazione medica delle lesioni patite, dalle dichiarazioni del teste Rossi e da quelle rese da [OSCURATO:PERSONA], che hanno comunque confermato il nucleo essenziale della vicenda e che, in ogni caso, non risultano incompatibili con il racconto della persona offesa nemmeno se analizzate con la chiave di lettura offerta dai motivi di ricorso; d'altro canto, per ciò che concerne il tema dei riscontri, essi possono consistere in qualsiasi elemento idoneo a escludere l'intento calunniatorio del dichiarante, non dovendo risolversi in autonome prove del fatto, né assistere ogni singolo segmento della narrazione (sez.5, n. 21135 del 26/03/2019, S., Rv. 275312); e non è sindacabile in sede di legittimità, salvo il controllo sulla congruità e logicità della motivazione, la valutazione del giudice di merito, cui spetta il giudizio sulla rilevanza e attendibilità delle fonti di prova, circa contrasti testimoniali o la scelta tra divergenti versioni e interpretazioni dei fatti (sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, D'Ippedico, Rv. 271623); il cd. vizio di travisamento della prova, citato nel complesso dai motivi del ricorso, è circoscritto alla verifica dell'esatta trasposizione nel ragionamento del giudice di merito del dato probatorio, che sia peraltro illustrato dalla parte come decisivo, in termini di sua pacifica distorsione, ma non può includere dissertazioni in ordine al "significato" del singolo elemento di prova e della sua rilevanza ai fini del decidere, atteso il persistente divieto di rilettura e di re-interpretazione nel merito che connota il giudizio di legittimità (ex multis, sez.5, n. 26455 del 09/06/2022, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 283370); né possono valere a colmare la lacuna espositiva dell'impugnazione i frammenti, decontestualizzati, delle testimonianze acquisite nel corso del dibattimento di primo grado - riportati nei motivi di impugnazione - poiché il ricorso per cassazione non può sottrarsi all'onere della specifica ed integrale indicazione degli atti processuali che intende far valere attraverso la citazione di singoli ed "atomizzati" brani dei medesimi atti (sez. 5, n. 34149 del 11/06/2019, E., Rv. 276566; sez. 5, n. 44922 del 09/10/2012, Aprovitola, Rv. 253774; sez.4, n. 3360 del 16/12/2009, Mutti, Rv.246499); Considerato che il terzo motivo dei ricorsi, con il quale i ricorrenti si dolgono della violazione di legge e del vizio di motivazione in relazione alla mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131-bis cod. pen., è manifestamente infondato dal momento che la causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall'art.131-bis cod. pen., non è applicabile nei procedimenti relativi a reati di competenza del giudice di pace (sez. U n. 53683 del 22/06/2017, Rv. 271587); Considerato che il quarto motivo dei ricorsi, con il quale i ricorrenti si dolgono della violazione di legge in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, è aspecifico e manifestamente infondato, in quanto si limita ad indicare una richiesta in tal senso laconicamente e lapidariamente formulata in sede di discussione nel processo dinanzi al primo giudice, il quale, di conseguenza, non aveva obbligo alcuno di fornire risposta ad una prospettazione genericamente formulata ed illustrata in termini minimamente circostanziati solo con il ricorso per cassazione (sez.3, n. 35570 del 30/05/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 270694, con ulteriori richiami); che la sospensione condizionale della pena non si applica nei procedimenti penali di competenza del giudice di pace (art. 60 Decr. Lgs. n. 274 del 2000); rilevato che, in data 23 ottobre 2024, la difesa degli imputati ha fatto pervenire memoria a sostegno dei motivi di ricorso, che nulla consente di aggiungere alle considerazioni sopra svolte; Ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, non potendosi escludere colpa nella formulazione dei motivi, anche al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 13 nov
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