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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 13855/2024

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/12/2022 del TRIBUNALE di VENEZIAnFt-6-avviso alle parti» udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione Rilevato che gli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso, con distinti atti, avverso la sentenza con la quale il Tribunale di Venezia ha loro applicato una pena, su accordo delle parti, per i reati di cui agli artt.61 n.7,110, 624, 625 n.1 e 5, commesso in Torre di Mosto tra il 21 e il 22 settembre 2019 (capo a) e di cui agli artt. 56, 61 n.7,110, 624, 625 nn.2 e 5ppmmesso in Noventa di Piave il 29 settembre 2019 (capo b); ritenuto che i ricorsi sono inammissibili, per causa che può essere dichiarata senza formalità ai sensi dell'art. 610 comma 5 bis cod. proc. pen., aggiunto dall'art. 1, comma 62, della legge 23 giugno 2017, n. 103, in vigore a decorrere dal 3 agosto 2017; che, in particolare, si tratta di ricorsi avverso sentenza applicativa di pena (art. 444 cod. proc. pen.), proposti per motivi (omessa motivazione circa la mancata applicazione dell'art.129 cod. proc. pen. e circa la congruità della pena) non deducibili ai sensi dell'art. 448 comma 2-bis cod. proc. pen. (inserito dall'art. 1, comma 50, della legge 103/2017 citata); ritenuto che, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 4.000,00 ciascuno in favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero (cfr.

C. Cost. 186/2000).

P.Q.M. dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso i/I O marzo 2024 [OSCURATO:PERSONA] liere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/12/2022 del TRIBUNALE di VENEZIAnFt-6-avviso alle parti» udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione Rilevato che gli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso, con distinti atti, avverso la sentenza con la quale il Tribunale di Venezia ha loro applicato una pena, su accordo delle parti, per i reati di cui agli artt.61 n.7,110, 624, 625 n.1 e 5, commesso in Torre di Mosto tra il 21 e il 22 settembre 2019 (capo a) e di cui agli artt. 56, 61 n.7,110, 624, 625 nn.2 e 5ppmmesso in Noventa di Piave il 29 settembre 2019 (capo b); ritenuto che i ricorsi sono inammissibili, per causa che può essere dichiarata senza formalità ai sensi dell'art. 610 comma 5 bis cod. proc. pen., aggiunto dall'art. 1, comma 62, della legge 23 giugno 2017, n. 103, in vigore a decorrere dal 3 agosto 2017; che, in particolare, si tratta di ricorsi avverso sentenza applicativa di pena (art. 444 cod. proc. pen.), proposti per motivi (omessa motivazione circa la mancata applicazione dell'art.129 cod. proc. pen. e circa la congruità della pena) non deducibili ai sensi dell'art. 448 comma 2-bis cod. proc. pen. (inserito dall'art. 1, comma 50, della legge 103/2017 citata); ritenuto che, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 4.000,00 ciascuno in favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero (cfr. C. Cost. 186/2000). P.Q.M. dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i/I O marzo 2024 [OSCURATO:PERSONA] liere estensore [OSCURATO:PERSONA]
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