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CassazionesentenzaSezione L

Cassazione n. 06210/2024

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso 7671-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.A.S. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli Avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] a intimazione di pagamento R.G.N.7671/2019 Cron.

Rep.

Ud.21/12/2023 CC I.N.A.I.L. - [OSCURATO:PERSONA] L'[OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 144, presso lo studio degli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]’, che lo rappresentano e difendono; -controricorrente - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] - AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE, (già [OSCURATO:PERSONA] S.P.A.), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, presso i cui Uffici domicilia in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA] N. 12; -controricorrente - avverso la sentenza n. 406/2018 della CORTE D'APPELLO di TORINO, depositata il 27/08/2018 R.G.N. 877/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/12/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] che, con sentenza depositata il 27.8.2018, la Corte d'appello di Torino ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva rigettato l’opposizione proposta da [OSCURATO:SOCIETA]. di Bertotti [OSCURATO:SOCIETA]. avverso l’intimazione di pagamento con cui le era stato richiesto il pagamento di somme per contributi e premi già portati da cartelle di pagamento e avvisi di addebito non tempestivamente opposti; che avverso tale pronuncia [OSCURATO:SOCIETA]. di Bertotti [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto ricorso per cassazione, deducendo sette motivi di censura, successivamente illustrati con memoria; che l’INPS, l’INAIL e l’Agenzia Entrate-Riscossione hanno resistito con distinti controricorsi;che, chiamata la causa all'adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Collegio ha riservato il deposito dell'ordinanza nel termine di giorni sessanta (articolo 380-bis.1, comma 2°, c.p.c.); [OSCURATO:PERSONA] che, con il primo motivo, la ricorrente denuncia nullità della sentenza per omesso esame dei motivi di appello concernenti rispettivamente la violazione degli artt. 36-bis e 36 - ter , d.P.R. n. 600/1973, dell’art. 26, d.P.R. n. 602/1973, e dell’art. 7, l. n. 212/2000, nonché per carenza di motivazione; che, con il secondo motivo, la ricorrente lamenta violazione dell’art. 26, d.P.R. n. 602/1973, per avere la Corte di merito ritenuto sussistente la prova dell’avvenuta ricezione degli avvisi di addebito e delle cartelle esattoriali per non essere state tempestivamente disconosciute le copie degli avvisi di ricevimento prodotte dagli odierni controricorrenti, né in occasione della prima udienza avanti al Tribunale di Torino né nel corpo del ricorso in riassunzione davanti al Tribunale di Ivrea, a seguito di declaratoria d’incompetenza del primo giudice, ed altresì per non aver considerato che la notificazione delle cartelle di pagamento non poteva essere direttamente eseguita dal concessionario dei servizi di riscossione a mezzo del servizio postale; che, con il terzo motivo, la ricorrente si duole di violazione e falsa applicazione dell’art. 3, comma 3, l. n. 241/1990, e dell’art. 7, l. n. 212/2000, per avere la Corte territoriale ritenuto l’infondatezza delle censure concernenti il difetto di motivazione dell’intimazione di pagamento e di allegazione ad essa degli avvisi di addebito e delle cartelle esattoriali ai quali faceva rinvio, anche con riguardo alle modalità di calcolo degli interessi; che, con il quarto motivo, la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 26, d.P.R. n. 602/1973, per avere la Corte di merito ritenuto la regolarità della notifica dell’intimazione di pagamento ancorché l’agente di riscossione vi avesse provveduto avvalendosi direttamente del servizio postale; che, con il quinto motivo, la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 54-bis, comma 3°, e 57, d.P.R. n. 633/1972, nonché degli artt. 36-bis, 36-ter e 47, d.P.R. n. 600/1973, per avere la Corte territoriale ritenuto l’infondatezza delle censure concernenti la decadenza dell’amministrazione finanziaria dalla potestà di procedere a notificazione di avvisi di accertamento e di ulteriori atti impositivi decorsi i termini di cui alle norme dianzi cit.; che, con il sesto motivo, la ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 7, l. n. 212/2000, per avere la Corte di merito ritenuto l’infondatezza della censura concernente la mancata sottoscrizione dell’intimazione di pagamento; che, con il settimo motivo, la ricorrente si duole di violazione e falsa applicazione degli artt. 2948 c.c. e 3, comma 9, l. n. 335/1995, per non avere la Corte territoriale rilevato la prescrizione dei contributi e dei premi oggetto dell’intimazione di pagamento, siccome riferentisi agli anni 2009-2013; che il primo motivo è inammissibile per difetto di specificità, non riportandosi nel ricorso in che modo fossero state articolatenel ricorso in appellole doglianze su cui la sentenza impugnata non avrebbe statuito o avrebbe statuito senza motivazione, specie ove si consideri che sulla presunta violazione degli artt. 36-bise 36-ter, d.P.R. n. 600/1973, dell’art. 26, d.P.R. n. 602/1973, e dell’art. 7, l. n. 212/2000, la sentenza medesima si sofferma alle pagg. 5, 8-10 e 11 della parte motiva; che del pari inammissibile, ex art. 360-biscomma 1° c.p.c., è il secondo motivo, atteso che tanto la statuizione di tardività del disconoscimento quanto quella concernente la possibilità che il concessionario si avvalga direttamente del servizio postale per la notifica della cartella risultano conformi alla costante giurisprudenza di questa Corte (cfr.per tutte Cass. n. 12303 del 2016 nonché Cass. n. 8086 del 2018, entrambe cit. dalla sentenza impugnata), senza che il ricorso si periti in alcun modo di offrire elementi idonei ad un suo ripensamento; che inammissibili sono, ancora, il terzo e il sesto motivo, non confrontandosi in alcun modo il ricorso con la statuizione di inammissibilità con cui la Corte territoriale ha respinto le censure in questione, sul presupposto che, trattandosi di doglianze concernenti la regolarità formale dell’intimazione di pagamento, andavano proposte entro il termine previsto dall’art. 617 c.p.c. per l’opposizione agli atti esecutivi, che invece era scaduto al tempo dell’introduzione del presente giudizio (cfr. pagg. 11-12 della sentenza impugnata); che del pari inammissibile è il quarto motivo, difettando anche in questo caso alcun confronto con la ratio decidendi della sentenza impugnata, secondo la quale anche per ciò che concerne la notifica dell’intimazione di pagamento debbono valere i principi affermati da questa Corte con riguardo alla possibilità che il concessionario si avvalga direttamente del servizio postale per la notifica della cartella di pagamento (cfr. pag. 10 della sentenza impugnata); che altrettanto deve dirsi per il quinto motivo, proposto senza tener in alcun conto la statuizione con cui la Corte territoriale aveva per un verso dichiarato “l’inammissibilità delle doglianze formulate in riferimento alle imposte e ai tributi portati dalle cartelle esattoriali opposte per le quali il Tribunale di Torino ha già dichiarato il difetto di giurisdizione” e, per l’altro verso, la loro infondatezza “per quanto attiene ai contributi INPS e ai premi INAIL”, trattandosi di vizi che, precedendo l’iscrizione a ruolo e l’emissione dell’avviso di addebito, “dovevano essere fatti valere in giudizio nei termini perentori previsti dall'articolo 24 [d.lgs. n. 46/1999], per quanto concerne gli eventuali effetti sul merito, e dall'art. 617 c.p.c., richiamato dall'articolo 29 d.lgs. 46/1999, per quanto attiene alla regolarità formale degli atti” (cfr. pag. 12 della sentenza impugnata); che non meno inammissibile, infine, è il settimo motivo, nulla dicendo la sentenza impugnata in punto di prescrizione dei contributi e dei premi ed essendo consolidato il principio secondo cui nel giudizio di cassazione non si possono prospettare nuove questioni di diritto ovvero nuovi temi di contestazione che implichino indagini ed accertamenti di fatto non effettuati dal giudice di merito, nemmeno se si tratti di questioni rilevabili d'ufficio (cfr., fra le tante, Cass. nn. 19164 del 2007, 25319 del 2017, 20712 del 2018); che non rileva, in contrario, il principio secondo cui, in tema di prescrizione estintiva, elemento costitutivo della relativa eccezione è l'inerzia del titolare del diritto fatto valere in giudizio, mentre la determinazione della durata di questa, necessaria per il verificarsi dell'effetto estintivo, si configura come una quaestio iurisconcernente l'identificazione del diritto stesso e del regime prescrizionale per esso previsto dalla legge (così Cass.

S.U. n. 10955 del 2002 e innumerevoli succ. conf.), restando nondimeno necessario che tale elemento costitutivo sia a sua volta specificato mediante l'indicazione del momento iniziale dell'inerzia giuridicamente rilevante (Cass. n. 24828 del 2005); che nulla al riguardo è dato leggere nel ricorso per cassazione, da esso evincendosi solo le annualità per le quali sono stati richiesti i contributi e i premi, ma non anche le date in cui, essendo scaduto il loro pagamento, la prescrizione avrebbe in ipotesi cominciato a decorrere;che il ricorso, pertanto, va dichiarato inammissibile, provvedendosi come da dispositivo sulle spese del giudizio di legittimità, che seguono la soccombenza; che, in considerazione della declaratoria d’inammissibilità del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso; P. Q. M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano in € 8.200,00, di cui € 8.000,00 per compensi, oltre spese generali in misura pari al 15% e accessori di legge, per ciascuna delle parti controricorrenti.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ric

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 7671-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.A.S. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli Avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] a intimazione di pagamento R.G.N.7671/2019 Cron. Rep. Ud.21/12/2023 CC I.N.A.I.L. - [OSCURATO:PERSONA] L'[OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 144, presso lo studio degli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]’, che lo rappresentano e difendono; -controricorrente - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] - AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE, (già [OSCURATO:PERSONA] S.P.A.), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, presso i cui Uffici domicilia in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA] N. 12; -controricorrente - avverso la sentenza n. 406/2018 della CORTE D'APPELLO di TORINO, depositata il 27/08/2018 R.G.N. 877/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/12/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] che, con sentenza depositata il 27.8.2018, la Corte d'appello di Torino ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva rigettato l’opposizione proposta da [OSCURATO:SOCIETA]. di Bertotti [OSCURATO:SOCIETA]. avverso l’intimazione di pagamento con cui le era stato richiesto il pagamento di somme per contributi e premi già portati da cartelle di pagamento e avvisi di addebito non tempestivamente opposti; che avverso tale pronuncia [OSCURATO:SOCIETA]. di Bertotti [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto ricorso per cassazione, deducendo sette motivi di censura, successivamente illustrati con memoria; che l’INPS, l’INAIL e l’Agenzia Entrate-Riscossione hanno resistito con distinti controricorsi;che, chiamata la causa all'adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Collegio ha riservato il deposito dell'ordinanza nel termine di giorni sessanta (articolo 380-bis.1, comma 2°, c.p.c.); [OSCURATO:PERSONA] che, con il primo motivo, la ricorrente denuncia nullità della sentenza per omesso esame dei motivi di appello concernenti rispettivamente la violazione degli artt. 36-bis e 36 - ter , d.P.R. n. 600/1973, dell’art. 26, d.P.R. n. 602/1973, e dell’art. 7, l. n. 212/2000, nonché per carenza di motivazione; che, con il secondo motivo, la ricorrente lamenta violazione dell’art. 26, d.P.R. n. 602/1973, per avere la Corte di merito ritenuto sussistente la prova dell’avvenuta ricezione degli avvisi di addebito e delle cartelle esattoriali per non essere state tempestivamente disconosciute le copie degli avvisi di ricevimento prodotte dagli odierni controricorrenti, né in occasione della prima udienza avanti al Tribunale di Torino né nel corpo del ricorso in riassunzione davanti al Tribunale di Ivrea, a seguito di declaratoria d’incompetenza del primo giudice, ed altresì per non aver considerato che la notificazione delle cartelle di pagamento non poteva essere direttamente eseguita dal concessionario dei servizi di riscossione a mezzo del servizio postale; che, con il terzo motivo, la ricorrente si duole di violazione e falsa applicazione dell’art. 3, comma 3, l. n. 241/1990, e dell’art. 7, l. n. 212/2000, per avere la Corte territoriale ritenuto l’infondatezza delle censure concernenti il difetto di motivazione dell’intimazione di pagamento e di allegazione ad essa degli avvisi di addebito e delle cartelle esattoriali ai quali faceva rinvio, anche con riguardo alle modalità di calcolo degli interessi; che, con il quarto motivo, la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 26, d.P.R. n. 602/1973, per avere la Corte di merito ritenuto la regolarità della notifica dell’intimazione di pagamento ancorché l’agente di riscossione vi avesse provveduto avvalendosi direttamente del servizio postale; che, con il quinto motivo, la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 54-bis, comma 3°, e 57, d.P.R. n. 633/1972, nonché degli artt. 36-bis, 36-ter e 47, d.P.R. n. 600/1973, per avere la Corte territoriale ritenuto l’infondatezza delle censure concernenti la decadenza dell’amministrazione finanziaria dalla potestà di procedere a notificazione di avvisi di accertamento e di ulteriori atti impositivi decorsi i termini di cui alle norme dianzi cit.; che, con il sesto motivo, la ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 7, l. n. 212/2000, per avere la Corte di merito ritenuto l’infondatezza della censura concernente la mancata sottoscrizione dell’intimazione di pagamento; che, con il settimo motivo, la ricorrente si duole di violazione e falsa applicazione degli artt. 2948 c.c. e 3, comma 9, l. n. 335/1995, per non avere la Corte territoriale rilevato la prescrizione dei contributi e dei premi oggetto dell’intimazione di pagamento, siccome riferentisi agli anni 2009-2013; che il primo motivo è inammissibile per difetto di specificità, non riportandosi nel ricorso in che modo fossero state articolatenel ricorso in appellole doglianze su cui la sentenza impugnata non avrebbe statuito o avrebbe statuito senza motivazione, specie ove si consideri che sulla presunta violazione degli artt. 36-bise 36-ter, d.P.R. n. 600/1973, dell’art. 26, d.P.R. n. 602/1973, e dell’art. 7, l. n. 212/2000, la sentenza medesima si sofferma alle pagg. 5, 8-10 e 11 della parte motiva; che del pari inammissibile, ex art. 360-biscomma 1° c.p.c., è il secondo motivo, atteso che tanto la statuizione di tardività del disconoscimento quanto quella concernente la possibilità che il concessionario si avvalga direttamente del servizio postale per la notifica della cartella risultano conformi alla costante giurisprudenza di questa Corte (cfr.per tutte Cass. n. 12303 del 2016 nonché Cass. n. 8086 del 2018, entrambe cit. dalla sentenza impugnata), senza che il ricorso si periti in alcun modo di offrire elementi idonei ad un suo ripensamento; che inammissibili sono, ancora, il terzo e il sesto motivo, non confrontandosi in alcun modo il ricorso con la statuizione di inammissibilità con cui la Corte territoriale ha respinto le censure in questione, sul presupposto che, trattandosi di doglianze concernenti la regolarità formale dell’intimazione di pagamento, andavano proposte entro il termine previsto dall’art. 617 c.p.c. per l’opposizione agli atti esecutivi, che invece era scaduto al tempo dell’introduzione del presente giudizio (cfr. pagg. 11-12 della sentenza impugnata); che del pari inammissibile è il quarto motivo, difettando anche in questo caso alcun confronto con la ratio decidendi della sentenza impugnata, secondo la quale anche per ciò che concerne la notifica dell’intimazione di pagamento debbono valere i principi affermati da questa Corte con riguardo alla possibilità che il concessionario si avvalga direttamente del servizio postale per la notifica della cartella di pagamento (cfr. pag. 10 della sentenza impugnata); che altrettanto deve dirsi per il quinto motivo, proposto senza tener in alcun conto la statuizione con cui la Corte territoriale aveva per un verso dichiarato “l’inammissibilità delle doglianze formulate in riferimento alle imposte e ai tributi portati dalle cartelle esattoriali opposte per le quali il Tribunale di Torino ha già dichiarato il difetto di giurisdizione” e, per l’altro verso, la loro infondatezza “per quanto attiene ai contributi INPS e ai premi INAIL”, trattandosi di vizi che, precedendo l’iscrizione a ruolo e l’emissione dell’avviso di addebito, “dovevano essere fatti valere in giudizio nei termini perentori previsti dall'articolo 24 [d.lgs. n. 46/1999], per quanto concerne gli eventuali effetti sul merito, e dall'art. 617 c.p.c., richiamato dall'articolo 29 d.lgs. 46/1999, per quanto attiene alla regolarità formale degli atti” (cfr. pag. 12 della sentenza impugnata); che non meno inammissibile, infine, è il settimo motivo, nulla dicendo la sentenza impugnata in punto di prescrizione dei contributi e dei premi ed essendo consolidato il principio secondo cui nel giudizio di cassazione non si possono prospettare nuove questioni di diritto ovvero nuovi temi di contestazione che implichino indagini ed accertamenti di fatto non effettuati dal giudice di merito, nemmeno se si tratti di questioni rilevabili d'ufficio (cfr., fra le tante, Cass. nn. 19164 del 2007, 25319 del 2017, 20712 del 2018); che non rileva, in contrario, il principio secondo cui, in tema di prescrizione estintiva, elemento costitutivo della relativa eccezione è l'inerzia del titolare del diritto fatto valere in giudizio, mentre la determinazione della durata di questa, necessaria per il verificarsi dell'effetto estintivo, si configura come una quaestio iurisconcernente l'identificazione del diritto stesso e del regime prescrizionale per esso previsto dalla legge (così Cass. S.U. n. 10955 del 2002 e innumerevoli succ. conf.), restando nondimeno necessario che tale elemento costitutivo sia a sua volta specificato mediante l'indicazione del momento iniziale dell'inerzia giuridicamente rilevante (Cass. n. 24828 del 2005); che nulla al riguardo è dato leggere nel ricorso per cassazione, da esso evincendosi solo le annualità per le quali sono stati richiesti i contributi e i premi, ma non anche le date in cui, essendo scaduto il loro pagamento, la prescrizione avrebbe in ipotesi cominciato a decorrere;che il ricorso, pertanto, va dichiarato inammissibile, provvedendosi come da dispositivo sulle spese del giudizio di legittimità, che seguono la soccombenza; che, in considerazione della declaratoria d’inammissibilità del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso; P. Q. M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano in € 8.200,00, di cui € 8.000,00 per compensi, oltre spese generali in misura pari al 15% e accessori di legge, per ciascuna delle parti controricorrenti. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ric