CassazionedecretoSezione 5
Cassazione n. 12370/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] parte offesa nel procedimento c/ [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 28/06/2024 del [OSCURATO:PERSONA] di PESCARAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; il Procuratore generale presso la Corte di Cassazione, dr.ssa [OSCURATO:PERSONA], ha depositato conclusioni scritte, con cui ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. Ritenuto in fatto 1.[OSCURATO:PERSONA], persona offesa nell'ambito del procedimento penale instaurato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di lesioni personali in suo danno, ha proposto ricorso per cassazione averso il decreto di archiviazione pronunciato dal Giudice di pace di Pescara del 28 giugno 2024, in esito all'opposizione contro la richiesta di archiviazione del pubblico ministero, da lei presentata ai sensi dell'art. 408 cod. proc. pen.2.Sono stati articolati 3 motivi, di seguito enunciati nei limiti di stretta necessità ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.. 2.1.Col primo motivo, ha dedotto il vizio di omessa motivazione in ordine all'eccezione di incomprensibilità della richiesta di archiviazione del pubblico ministero, graficamente indecifrabile e dunque foriera di non consentire il legittimo esercizio del diritto di replica della parte lesa. 2.2.11 secondo motivo ha denunciato vizio di assenza o mera apparenza della motivazione del provvedimento con riferimento al mancato accoglimento della richiesta di prosecuzione delle indagini preliminari o, in alternativa, di ordinare la formulazione dell'imputazione. 2.3.11 terzo motivo ha lamentato carenza assoluta di motivazione in relazione alla questione di incompetenza per materia, a norma dell'art. 22 cod. proc. pen., posta dal difensore della persona offesa, configurandosi indizi del delitto di cui all'art. 610 cod. pen., di competenza del giudice superiore. Considerato in diritto L'impugnazione deve essere qualificata come reclamo ai sensi dell'art. 410 bis cod. proc. pen. in virtù del principio di conservazione degli atti di impugnazione, di cui all'art. 568 comma 5 cod. proc. pen.. 1. Ai sensi del combinato disposto degli agli artt. 2 D. Lgs. n. 274/2000 e 410-bis c.p.p., introdotto con L. n. 103 del 2017, avverso i provvedimenti di archiviazione adottati dal Giudice di Pace è esperibile esclusivamente reclamo al Tribunale in composizione monocratica (sez. 5, n. 34852 del 12/10/2020, Iurino, Rv. 279980; sez. 5, n. 31601 del 15/09/2020, Piperno, Rv. 279718). 1.2. Il rimedio è esercitabile anche per far valere eventuali nullità derivanti dall'omesso esame dell'opposizione presentata dalla persona offesa (Sez. 5, n. 34852 del 12/10/2020, Iurino, cit.). 1.3. Ed il provvedimento con cui il giudice decide, ex art. 410-bis cod. proc. pen., sul reclamo della persona offesa avverso il provvedimento di archiviazione è per espressa indicazione legislativa non impugnabile, ma alla parte che non sia stata posta in condizione di partecipare effettivamente al procedimento instaurato per il controllo sulla decisione contestata è consentito, quale rimedio atto a ripianare il difetto di partecipazione, avanzare richiesta di revoca del provvedimento adottato, da presentarsi al medesimo giudice che l'ha emesso (sez.5, n. 44133 del 26/09/2019, Bonacchi c/Bottari, Rv. 277433; sez. 5, ord. n. 40127 del 09/07/2018, Radaelli c/Ferrari, Rv. 273875; sez, 6, n. 27695 del 20/05/2021, Cerroni c/Galanti, Rv. 281693). 2. Il collegio condivide l'indirizzo giurisprudenziale prevalente, secondo cui in tema di impugnazioni, allorché un provvedimento giurisdizionale sia impugnato dalla parte interessata con un mezzo di gravame diverso da quello legislativamente prescritto, il giudice che riceve l'atto deve limitarsi, a norma dell'art. 568, comma 5, cod. proc. pen., a verificare l'oggettiva impugnabilità del provvedimento, nonché l'esistenza di una "voluntas impugnationis", consistente nell'intento di sottoporre l'atto impugnato a sindacato giurisdizionale, e quindi trasmettere gli atti, non necessariamente previa adozione di un atto giurisdizionale, al giudice competente (sez. U n. 45371 del 31/10/2001, Bonaventura, Rv. 220221; da ultimo, sez. 5 n. 42578 del 27/09/2024, Prencipe, Rv. 287234). 3.Apprezzati in questi termini l'astratta impugnabilità del decreto di archiviazione e l'intendimento della ricorrente, gli atti devono essere trasmessi al Tribunale di Pescara per quanto di competenza. P.Q.M. b.s qualificata l'impugnazione come reclamo al Tribunale ex art. 410 - cod. proc. peri., ordina la , trasmissione degli atti al Tribunale di