CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 18 febbraio 2022
Cassazione n. 05432/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 495/2020 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. in liquidazione, in persona del li- quidatore p.t. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli Avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con domicilio in Roma, piazza Cavour, presso la Can- celleria civile della Corte di cassazione; – ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. in liquida- zione, in persona del curatore p.t. Dott. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio in Roma, piazza Cavour, presso la Can- celleria civile della Corte di cassazione; – controricorrente – e [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio in Roma, piazza Cavour, presso la Cancelleria civile della CorteF i r m a t o D a : D I M A R Z I O M A U R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 4 6 6 b 2 f 4 5 4 a f 2 3 2 1 a 7 c 0 d d 0 3 3 a d 0 e 4 - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 495/2020 Numero sezionale 1316/2022 Numero di raccolta generale 5432/2022 di cassazione; Data pubblicazione 18/02/2022 – controricorrente – e [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione; – intimata – avverso la sentenza della Corte d'appello di Cagliari n. 29/19, depositata il 19 novembre 2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 3 febbraio 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che la [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. in liquidazione ha pro- posto ricorso per cassazione, per tre motivi, avverso la sentenza del 19 no- vembre 2019, con cui la Corte d'appello di Cagliari ha rigettato il reclamo da essa interposto avverso la sentenza n. 79/19 del Tribunale di Cagliari, che aveva dichiarato il fallimento della ricorrente, su istanza della [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione; che hanno resistito con controricorsi, illustrati anche con memorie, il cu- ratore del fallimento ed [OSCURATO:PERSONA], mentre la [OSCURATO:SOCIETA] non ha svolto attività difensiva. Considerato che con il primo motivo d'impugnazione la ricorrente denun- cia la violazione dell'art. 112 cod. proc. civ., rilevando che la sentenza impu- gnata ha omesso di esaminare il motivo di reclamo con cui essa ricorrente aveva fatto valere il difetto di legittimazione della società istante, in relazione all'avvenuta cessione del credito dalla stessa vantato in favore del socio unico [OSCURATO:PERSONA], con la delibera di approvazione del bilancio finale di liquidazione, anteriore alla proposizione dell'istanza di fallimento; che il motivo è infondato; che il mancato esame di una questione puramente processuale, come quella riguardante il difetto di legittimazione di una delle parti (rilevabile an- che d'ufficio in ogni stato e grado del processo, in quanto attinente alla veri- fica della regolarità del contraddittorio, secondo la prospettazione offerta 2 F i r m a t o D a : D I M A R Z I O M A U R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 4 6 6 b 2 f 4 5 4 a f 2 3 2 1 a 7 c 0 d d 0 3 3 a d 0 e 4 - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 495/2020 Numero sezionale 1316/2022 Numero di raccolta generale 5432/2022 Data pubblicazione 18/02/2022 dall'attore: cfr. Cass., Sez. I, 27/03/2017, n. 7776; Cass., Sez. lav., 12/08/ 2016. n. 17092; Cass., Sez. III, 20/12/2005, n. 28227), non può infatti dar luogo al vizio di omessa pronuncia, configurabile esclusivamente nel caso di pretermissione di domande o eccezioni di merito, ma può tradursi soltanto in un vizio della decisione per violazione di norme diverse dall'art. 112 cod. proc. civ., se ed in quanto risulti censurabile, oltre che utilmente censurata, la so- luzione implicitamente data dal giudice alla problematica prospettata dalla parte (cfr. Cass., Sez. VI, 12/01/2016, n. 321; Cass., Sez. I, 24/02/2006, n. 4191; Cass., Sez. V, 6/12/2004, n. 22860); che è invece inammissibile il secondo motivo, con cui la ricorrente deduce la violazione dell'art. 132, secondo comma, n. 4 cod. proc. civ. e dell'art. 111, sesto comma, Cost., censurando la sentenza impugnata per difetto di moti- vazione, nella parte concernente l'accertamento della legittimazione della so- cietà istante, giustificata esclusivamente in virtù della mancata cancellazione della stessa, senza alcun cenno all'intervenuta cessione del credito in favore del socio, perfezionatasi con l'approvazione del bilancio di liquidazione; che, in sede di legittimità, il carattere puramente processuale della que- stione concernente il difetto di legittimazione ne esclude infatti anche la de- ducibilità sotto il profilo del vizio di motivazione, essendo questa Corte chia- mata ad operare in tal caso come giudice anche del fatto, e potendo pertanto procedere al riscontro del denunciato vizio di attività attraverso l'esame di- retto degli atti di causa, indipendentemente dall'esistenza e dalla logicità della motivazione addotta a fondamento della decisione impugnata (cfr. Cass., Sez. I, 10/11/2015, n. 22952; 8/03/2007, n. 5351; Cass., Sez. III, 24/11/2004, n. 22130); che è parimenti inammissibile, infine, per difetto di specificità, il terzo motivo, con cui il ricorrente lamenta la violazione dell'art. 6 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267, censurando la sentenza impugnata per aver omesso di dichia- rare il difetto di legittimazione della società istante, rilevabile anche d'ufficio, e ricollegabile al trasferimento in favore del socio del credito dalla stessa van- tato, perfezionatosi con l'approvazione del bilancio di liquidazione e per ef- fetto del consenso alla stessa prestato; che il potere di procedere all'esame diretto degli atti di causa, spettante 3 F i r m a t o D a : D I M A R Z I O M A U R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 4 6 6 b 2 f 4 5 4 a f 2 3 2 1 a 7 c 0 d d 0 3 3 a d 0 e 4 - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 495/2020 Numero sezionale 1316/2022 Numero di raccolta generale 5432/2022 Data pubblicazione 18/02/2022 al Giudice di legittimità nel caso in cui sia denunciato un error in procedendo, non dispensa infatti il ricorrente dall'onere d'indicare tutti gli elementi carat- terizzanti il fatto processuale del quale chiede il riesame, corredando le pro- prie censure con tutte le precisazioni ed i riferimenti necessari per consentire a questa Corte d'individuare la dedotta violazione processuale e valutarne la portata, prima ancora di verificarne in concreto la sussistenza (cfr. Cass., Sez. I, 25/09/2019, n. 23834; 2/02/2017, n. 2771; Cass., Sez. V, 23/01/2004, n. 1170); che nella specie il predetto onere non può ritenersi correttamente adem- piuto, essendosi la ricorrente limitata, nell'insistere sul difetto di legittima- zione della creditrice istante, ad affermare che il consenso formatosi in ordine alla cessione del credito fatto valere a sostegno dell'istanza di fallimento, pre- visto dal bilancio finale di liquidazione approvato dall'assemblea della società, ne aveva comportato il trasferimento in favore dell'unico socio, indipenden- temente dall'estinzione della società conseguente alla cancellazione dal regi- stro delle imprese, senza tuttavia riportare, a corredo delle proprie censure, il testo degli atti invocati, indispensabile ai fini della valutazione richiesta in ordine all'immediata efficacia traslativa del predetto consenso; che il ricorso va pertanto rigettato, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, che si liquidano come dal dispositivo; che non merita invece accoglimento la domanda di condanna del legale rappresentante della ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 94 cod. proc. civ., proposta dai controricorrenti nelle memorie depo- sitate ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., non ricorrendo il presupposto di tale pronuncia, costituito dal fatto che il destinatario della stessa, pur non avendo assunto la veste di parte nel processo, abbia posto in essere un'atti- vità processuale in maniera autonoma, con la conseguente operatività del principio della soccombenza anche nei suoi confronti (cfr. Cass., Sez. VI, 20/ 05/2020, n. 9203; Cass., Sez. I, 8/10/2010, n. 20878); che va parimenti rigettata la domanda di condanna della ricorrente al risarcimento dei danni per responsabilità aggravata o al pagamento dell'ulte- riore somma di cui all'art. 96, terzo comma, cod. proc. civ., proposta in me- 4 F i r m a t o D a : D I M A R Z I O M A U R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 4 6 6 b 2 f 4 5 4 a f 2 3 2 1 a 7 c 0 d d 0 3 3 a d 0 e 4 - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 495/2020 Numero sezionale 1316/2022 Numero di raccolta generale 5432/2022 Data pubblicazione 18/02/2022 moria dall'Andronico, non ricorrendone neppure in tal caso i presupposti, con- sistenti rispettivamente nella temerarietà della lite, da intendersi non già come mera opinabilità dell'iniziativa processuale, ma come coscienza dell'in- fondatezza della domanda e delle tesi sostenute, ovvero come difetto della normale diligenza per l’acquisizione di detta consapevolezza (cfr. Cass., Sez. I, 9/02/2017, n. 3464; 21/07/2000, n. 9579), e nell'oggettiva valutabilità della condotta della parte in termini di abuso dello strumento processuale, per avere essa agito o resistito pretestuosamente (cfr. Cass., Sez. lav., 15/ 02/2021, n. 3830; Cass., Sez. VI, 24/09/2020, n. 20018; 18/11/2019, n. 29812). P.Q.M. rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida per ciascuno dei controricorrenti in Euro 5.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 100,00, ed agli accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso dal comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma il 3/02/2022 Il Presidente 5 F i r m a t o D a : D I M A R Z I O M A U R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 4 6 6 b 2 f 4 5 4 a f 2 3 2 1 a 7 c 0 d d 0 3 3 a d 0 e 4 - F i r m a t o D a