Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 23979/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

ANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di L'AQUILA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la memoria;Visti gli atti e l'ordinanza impugnata; letti i motivi del ricorso e la memoria difensiva; rilevato che: con il provvedimento impugnato il Tribunale di sorveglianza di L'Aquila ha proceduto alla correzione di alcuni errori materiali contenuti nell'ordinanza con la quale il medesimo Tribunale ha revocato ex tunc la misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]; i motivi di ricorso consistono in censure generiche che non esplicitano, da un lato, le ragioni di diritto poste a loro fondamento e, dall'altro, con specifico riguardo al secondo, l'interesse alla definizione del procedimento di correzione nel contraddittorio tra le parti; considerato, in particolare che: con il primo motivo si indicano una serie di carenze del provvedimento oggetto di correzione che, essendo pacifica la riferibilità dell'ordinanza alla odierna ricorrente (stante anche il riferimento al titolo che ha giustificato la revoca alla [OSCURATO:PERSONA]), sono manifestamente infondate; per quanto concerne la seconda censura genericamente riferita alla violazione del contraddittorio, deve essere richiamato l'orientamento per cui «l'adozione "de plano", senza fissazione della camera di consiglio ed avviso alle parti, del provvedimento di correzione di errore materiale comporta una nullità di ordine generale ex art. 178 cod. proc. pen. che può essere dedotta con il ricorso per cassazione soltanto qualora il ricorrente indichi un concreto interesse a partecipare all'udienza camerale» (Sez. 1, n. 20984 del 23/06/2020, Zampollo, Rv. 279219 - 01; Sez. 5, n. 28085 del 04/06/2019, Blasizza, Rv. 277247 - 01); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichi P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di L'AQUILA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la memoria;Visti gli atti e l'ordinanza impugnata; letti i motivi del ricorso e la memoria difensiva; rilevato che: con il provvedimento impugnato il Tribunale di sorveglianza di L'Aquila ha proceduto alla correzione di alcuni errori materiali contenuti nell'ordinanza con la quale il medesimo Tribunale ha revocato ex tunc la misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]; i motivi di ricorso consistono in censure generiche che non esplicitano, da un lato, le ragioni di diritto poste a loro fondamento e, dall'altro, con specifico riguardo al secondo, l'interesse alla definizione del procedimento di correzione nel contraddittorio tra le parti; considerato, in particolare che: con il primo motivo si indicano una serie di carenze del provvedimento oggetto di correzione che, essendo pacifica la riferibilità dell'ordinanza alla odierna ricorrente (stante anche il riferimento al titolo che ha giustificato la revoca alla [OSCURATO:PERSONA]), sono manifestamente infondate; per quanto concerne la seconda censura genericamente riferita alla violazione del contraddittorio, deve essere richiamato l'orientamento per cui «l'adozione "de plano", senza fissazione della camera di consiglio ed avviso alle parti, del provvedimento di correzione di errore materiale comporta una nullità di ordine generale ex art. 178 cod. proc. pen. che può essere dedotta con il ricorso per cassazione soltanto qualora il ricorrente indichi un concreto interesse a partecipare all'udienza camerale» (Sez. 1, n. 20984 del 23/06/2020, Zampollo, Rv. 279219 - 01; Sez. 5, n. 28085 del 04/06/2019, Blasizza, Rv. 277247 - 01); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichi P.Q.M