CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 28 settembre 2022
Cassazione n. 20175/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di GROSSETOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1.Con ordinanza in data 8 marzo 2022 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Grosseto, iniunzione di giudice dell'esecuzione, ha rideterminato nei riguardi di [OSCURATO:PERSONA] in due anni e due mesi di reclusione ed euro 6.000,00 la pena originariamente inflittagli con sentenza di patteggiamento, emessa dallo stesso Giudice in data 9 luglio 2009, irrevocabile il 14 giugno 2010, in relazione al reato di cui all'art. 73, comma 1 e 1-bis , d.P.R. n. 309/90. A ragione della rideterminazione dei trattamento sanzionatorio, necessitata dalla sentenza della Corte costituzionale n. 32 del 2014, il Giudice - disattesa la proposta di applicazione della pena formulata dalla difesa siccome incongrua, sulla quale il pubblico ministero non si era espresso - rilevava come nella valutazione del caso concreto dovesse aversi riguardo ai significativi quantitativi di stupefacente di volta in volta ceduti, «sino a più etti per volta», che impedivano di parametrare la pena nel minimo edittale e di ritenere l'imputato non più meritevole delle circostanze attenuanti generiche. 2. Ricorre per cassazione Alessandrini, per mezzo del difensore di fiducia, e deduce, con un unico, articolato motivo, la violazione degli artt. 444, 648 e 666 cod. proc. pen. e 73 dpr n. 309 del 1990. In primo luogo, secondo la difesa, l'ordinanza impugnata non ha rispettato i criteri di proporzionalità che avevano condotto alla commisurazione negoziata tra le parti, recepita nella sentenza di patteggiamento. Evidenzia, invero, che a fronte di un aumento di pena, ex art. 81 comma 2 cod. pen., di un mese e quindici giorni, certamente congruo ove parametrato ad un reato punibile con pena da nove a venti anni di reclusione, il Giudice aveva applicato un aumento di un anno, in relazione a pena edittale con forbice ricompresa da due a sei anni di reclusione;- data la minore ampiezza- della nuova forbice edittale, l'aumento di pena applicabile dal giudice dell'esecuzione, avrebbe dovuto essere necessariamente inferiore. In secondo luogo, ha lamentato che il Giudice - in spregio alle indicazioni della sentenza Sez. U., n. 37197 del 26/02/2015, Marcon, Rv. 264857 e alla successiva elaborazione della giurisprudenza di legittimità - ha revocato il già riconosciuto beneficio delle circostanze attenuanti generiche. 3. Con requisitoria scritta, depositata il 28 settembre 2022, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], ha prospettato- l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato limitatamente alla mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche.12 [OSCURATO:PERSONA] 1. E' preliminare e fondato il secondo motivo di ricorso. 2. Non è controverso che il ricorrente con la sentenza del Giudice per le indagini preliminari in data 9 luglio 2009, irrevocabile il 14 giugno 2010, aveva ottenuto l'applicazione, su accordo delle parti, della pena di tre anni di reclusione ed euro 11.959,00 di multa, in relazione al delitto di cui all'art. 73, comma 1 e 1- bis del d.P.R. n. 309 del 1990 per condotte aventi ad oggetto "droghe leggere". Basandosi sull'apprezzamento dell'incongruità della pena, oggetto di proposta da parte della difesa, il Giudice dell'esecuzione l'ha disatteso e ha proceduto a rideterminare la pena nell'ambito di una propria autonoma e discrezionale rivalutazione della fattispecie, in adeguamento alla diversa previsione sanzionatoria per il delitto dì cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309/90, divenuta vigente a seguito della pronuncia della Corte costituzionale nr. 32 del .2014. [OSCURATO:PERSONA] dell'esecuzione ha inteso ricalcare le indicazioni ermeneutiche offerte con la sentenza nr. 37107 del 26 febbraio 2015, Marcon, Rv. 264858, con la quale si è stabilito che «La pena applicata con la sentenza di patteggiamento avente ad oggetto uno o più delitti previsti dall'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 relativi alle droghe c.d. leggere, divenuta irrevocabile prima della sentenza n. 32 del 2014 della Corte costituzionale, deve essere rideterminata in sede di esecuzione in quanto pena illegale, e ciò anche nel caso in cui la pena concretamente applicata sia compresa entro i limiti edittali previsti dall'originaria formulazione del medesimo articolo, prima della novella del 2006, rivissuto per effetto della stessa sentenza di incostituzionalità». E, tuttavia, nel procedere all'autonoma -all'individuazione della pena ritenuta congrua, si è mosso in violazione dell'ulteriore principio espresso in sede di legittimità secondo il quale, il. giudice dell'esecuzione pur potendo rideterminare in via autonoma e discrezionale la pena inflitta con sentenza irrevocabile di patteggiamento, sia in caso di mancato raggiungimento dell'accordo tra le parti che in quello in cui reputi incongrua la pena concordata, senza fare ricorso a criteri automatici di tipo aritmetico, ma secondo i criteri di cui agli artt. 132 e 133 cod. pen., ciò deve fare nel rispetto dell'accordo originariamente intervenuto tra le parti quanto agli elementi influenti sulla pena non coinvolti nel giudizio di illegittimità costituzionale. Sicché egli «è vincolato alle statuizioni del giudice della cognizione relative al riconoscimento delle circostanze, al giudizio di comparazione e alla riduzione della pena per il rito, ma non rispetto a quelle concernenti la determinazione della pena base e l'entità della diminuzione per le attenuanti generiche, trattandosi di aspetti che attengono alla commisurazione in concreto della pena rispetto al mutato parametro legale» (cfr., in tema di rideterm inazione in executivis della pena a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 40 del 2019, Sez. 1, n. 22215 del 10/01/2022, dep. 2022, Valeriani, Rv. 283122). 3. Quanto, invece, al primo motivo di ricorso, impregiudicata la nuova valutazione che il giudice dell'esecuzione dovrà fare in merito all'entità delle generiche, non si ravvisano le lamentate illogicità nel ragionamento con il quale il giudice dell'esecuzione è pervenuto alla complessiva riparametrazione della pena. 4. Per gli esposti motivi, l'ordinanza impugnata dev'essere annullata limitatamente all'esclusione delle circostanze attenuanti generiche, con rinvio per nuovo giudizio sul punto. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata limitatamente all'esclusione delle circostanze attenuanti generiche, con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Grosseto. Rigetta il ricorso nel resto. Così d