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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 maggio 2023

Cassazione n. 28611/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/04/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; -4 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso avverso la sentenza della Corte di Appello di Torino di conferma della condanna del Tribunale di Asti in ordine al reato di cui all'art. 189, comma 6, d.lgs 30 aprile 1992 n. 285, commesso in Asti il 22 dicembre 2015.

Rilevato che il motivo del ricorso, volto a contestare la violazione di legge e il vizio di motivazione con riferimento alla affermazione della responsabilità ed alla ritenuta consapevolezza da parte dell'imputato della ricorrenza di lesioni in capo alla persona offesa, è inammissibile, in quanto costituito da doglianze di mero fatto e meramente reiterativo di censura già dedotta con i motivi di impugnazione e disattesa con argomenti puntuali e non illogici: la Corte di Appello ha valorizzato, in tal senso, la violenza dell'impatto, evidenziata dai danni riportati dall'autovettura dell'imputato, tale da rendere immeditatamente prevedibile che il conducente dell'autovettura davanti avesse riportato il tipico "colpo di frusta", nonché la condotta del ricorrente, il quale era fuggito e aveva nascosto l'auto in modo che non fosse possibile risalire alla sua identificazione.

Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 17 maggio 2023 Il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/04/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; -4 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso avverso la sentenza della Corte di Appello di Torino di conferma della condanna del Tribunale di Asti in ordine al reato di cui all'art. 189, comma 6, d.lgs 30 aprile 1992 n. 285, commesso in Asti il 22 dicembre 2015. Rilevato che il motivo del ricorso, volto a contestare la violazione di legge e il vizio di motivazione con riferimento alla affermazione della responsabilità ed alla ritenuta consapevolezza da parte dell'imputato della ricorrenza di lesioni in capo alla persona offesa, è inammissibile, in quanto costituito da doglianze di mero fatto e meramente reiterativo di censura già dedotta con i motivi di impugnazione e disattesa con argomenti puntuali e non illogici: la Corte di Appello ha valorizzato, in tal senso, la violenza dell'impatto, evidenziata dai danni riportati dall'autovettura dell'imputato, tale da rendere immeditatamente prevedibile che il conducente dell'autovettura davanti avesse riportato il tipico "colpo di frusta", nonché la condotta del ricorrente, il quale era fuggito e aveva nascosto l'auto in modo che non fosse possibile risalire alla sua identificazione. Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 17 maggio 2023 Il
Sentenza Cassazione n. 28611/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris