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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 gennaio 2024

Cassazione n. 04471/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/02/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Con l'impugnata sentenza la Corte d'Appello di Palermo confermava la decisione del locale Tribunale che, in data 2/4/2021, aveva riconosciuto l'imputato [OSCURATO:PERSONA] colpevole del delitto di ricettazione, condannandolo alla pena ritenuta di giustizia; -rilevato che l'unico motivo formulato censura il diniego delle attenuanti generiche e la dosimetria della pena senza confrontarsi in termini puntuali con l'ampia motivazione rassegnata dai giudici d'appello, che dà conto dela impossibilità di accedere alla richiesta difensiva in ragione dei plurimi e gravi precedenti che militano a carico dell'imputato e della mitezza del trattamento sanzionatorio irrogato in primo grado, previo riconoscimento dell'attenuante speciale di cui all'art. 648, comma 4, cod.pen. ed esclusione della recidiva qualificata; - ritenuto che, alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, non ravvisandosi cause d'esonero.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma il 9 gennaio 2024 La Consigliera estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/02/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Con l'impugnata sentenza la Corte d'Appello di Palermo confermava la decisione del locale Tribunale che, in data 2/4/2021, aveva riconosciuto l'imputato [OSCURATO:PERSONA] colpevole del delitto di ricettazione, condannandolo alla pena ritenuta di giustizia; -rilevato che l'unico motivo formulato censura il diniego delle attenuanti generiche e la dosimetria della pena senza confrontarsi in termini puntuali con l'ampia motivazione rassegnata dai giudici d'appello, che dà conto dela impossibilità di accedere alla richiesta difensiva in ragione dei plurimi e gravi precedenti che militano a carico dell'imputato e della mitezza del trattamento sanzionatorio irrogato in primo grado, previo riconoscimento dell'attenuante speciale di cui all'art. 648, comma 4, cod.pen. ed esclusione della recidiva qualificata; - ritenuto che, alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, non ravvisandosi cause d'esonero. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 9 gennaio 2024 La Consigliera estensore Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 04471/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris