CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 23432/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o;lette le note conclusive del difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA]Urso che ha insistito perl'accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.XXXXXXXXXXXXXXX ricorre per l’annullamento dell’ordinanza del 2 agosto2025 del Tribunale di Catania che ha rigettato la richiesta di riesamedell’ordinanza del 14 luglio 2025 del Giudice per le indagini preliminari di quelTribunale che ha applicato nei suoi confronti la misura cautelare del divieto diavvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa siccome gravementeindiziato dei delitti di cui agli artt. 572 cod. pen. e 81 cpv. 609-bis, 609-ter cod.pen.1.1.Con il primo motivo deduce la violazione dell’art. 309, comma 9, cod.proc. pen., per inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 196, comma 2,e 273 cod. proc. pen., nonché la violazione degli artt. 125, comma 3, 546,comma 1, lett. e), cod. proc. pen., 111, sesto comma, Cost., e carenza dimotivazione. Lamenta, in particolare, la omessa considerazione degli argomentia discarico indicati nella memoria depositata in sede di udienza con cui sisollecitava la necessità di individuare elementi certi e concreti per supportare lagravità indiziaria dei delitti per i quali si procede in relazione alle dichiarazionirese dalla persona offesa, affetta da disabilità psichica, con riguardo inparticolare alle imputazioni provvisorie di violenza sessuale e di maltrattamenti.La persona offesa, afferma, è affetta da «insufficienza mentale di gradomoderato con screzi ossessivi e labilità degli impulsi e tale condizionepsicopatologica rende la sua capacità di intendere e di volere abbastanza edabitualmente scemata», come risulta dal decreto di nomina dell'amministratoredi sostegno del 24 gennaio 2012. Inoltre, prosegue, il verbale di accertamentodell'invalidità civile del 30 agosto 2016 attesta una disabilità neurologica e,segnatamente, una oligofrenia di grado medio. La decisione del tribunale delriesame, con particolare riferimento alla violenza sessuale, si fondaesclusivamente sulle dichiarazioni della persona offesa che, come lagiurisprudenza di legittimità ha più volte affermato, richiede, quandoquest'ultima sia portatrice di deficit psichici, una rigorosa ed approfondita verificadi attendibilità intrinseca, non integrabile da una mera ed asettica analisi dicoerenza logica delle propalazioni. Il Tribunale degli riesame ha omesso ogniapprofondita valutazione critica sull'attendibilità intrinseca, limitandosi a darecredito acritico al racconto. La violazione dell’art. 196, comma 2, cod. proc. pen.viene dedotta sotto il duplice profilo del mancato accertamento della capacità arendere testimonianza e della omessa motivazione sul punto. E’ stata omessa laverifica di un possibile atteggiamento ossessivo della vittima alla base dellaaccusa di violenza sessuale. La messaggistica whattsap ricopre un ristrettissimoe recentissimo arco temporale con conseguente inidoneità a dimostrare il delittodi maltrattamenti (ma anche quello di violenza sessuale). Le dichiarazioni dellamadre - osserva - sono de relato e rese da persona che non conviveva con lavittima e con l’indagato e che non ha assistito a nessuno degli episodi.1.2.Con il secondo motivo deduce la violazione dell’art. 309, comma 9, cod.proc. pen. sotto il diverso profilo della inosservanza ed erronea applicazione degliartt. 274 e 282-ter cod. proc. pen. con riferimento all’automatica applicazionedel braccialetto elettronico in aggiunta al divieto di avvicinamento. Lamenta laomessa motivazione sulle questione dedotta con la memoria depositata in sededi riesame relativamente alla accertata indisponibilità di un braccialettoelettronico successivamente alla applicazione della misura con conseguentenecessità di rivalutare le esigenze cautelari.1.3.Con il terzo motivo deduce la omessa motivazione in ordine allequestioni poste con la memoria difensiva depositata il 31 luglio 2025 relativa allequestioni dedotte con il primo ed il secondo motivo2. Con motivi aggiunti del 22 dicembre 2025, il difensore ha dedotto laviolazione dell’art. 309, comma 9, cod. proc. pen. sotto l’ulteriore profilo dellainosservanza ed erronea applicazione degli artt. 273 e 254 cod. proc. pen.Sostiene che ladocumentazioneallegatadallapersonaoffesa,XXXXXXXXXXXXXX,asupporto della denuncia sporta contro [OSCURATO:PERSONA], e segnatamente alcunec o p i e d e imessaggiwhatsapp(screenshot)asseritamentericevutidall’indagato,risultaaffettadainuti l izzabi l i tàpatologica, trattandosi di corr ispondenza pr ivata edimostrazione della certezza della risalenza dei messaggi al sospettato.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile.2.Si ipotizza che il ricorrente maltrattasse XXXXXXXXXXXXXXX, con la qualeaveva intrattenuto una relazione sentimentale, costringendola a subire rapportisessuali, impedendole qualsiasi contatto con parenti, amici e genitori, acquisendoil controllo dei social-network della ragazza, minacciandola, privandola della suaautonomia, obbligandola e obbedire alle sue richieste, aggredendola e inviandolenumerosissimi messaggi di morte dopo che quest’ultima si era allontanataall’esito dell’aggressione del 19 giugno 2025.Il provvedimento impugnato dà conto dei gravi indizi di colpevolezza deireati provvisoriamente ascritti al ricorrente consistenti nelle dichiarazioni dellapersona offesa e del la madre, nel referto del P.S. del l ’ospedaleXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX del 20/06/2025, nei messaggi depositati dallapersona offesa, a lei inviati dal ricorrente, dai quali il Tribunale ha evinto inumerosissimi tentativi di quegli di contattare la persona offesa coprendo diinsulti e minacce quest’ultima e la di lei madre dall’uomo ritenuta responsabiledella fine della loro relazione.3.Il primo motivo è manifestamente infondato.3.1.Il ricorrente predica l’incapacità di testimoniare della vittima perchéaffetta da insufficienza mentale di grado moderato e comunque da oligofrenia digrado medio.3.2.Le deduzioni difensive postulano un concetto inaccettabile: l’incapacitàdella persona affetta da disabilità psichica di rendere testimonianza a cagionedella sua infermità o comunque la presunzione di non credibilità che richiede lanecessità di riscontri esterni. In una parola, la testimonianza del disabile psichicoche sia anche persona offesa del reato, quando ritenuta “non prova”, degrada daprova piena del fatto a dichiarazione che necessita di riscontri.3.3.Con l’assurda conseguenza che la violenza sessuale consumataabusando delle condizioni di inferiorità psichica del disabile intellettivo nonpotrebbe mai essere sanzionata se il fatto è avvenuto, come normalmenteavviene, lontano da occhi e orecchie indiscreti.3.4.Poiché l’art. 194, comma 1, cod. proc. pen., afferma la capacità ditestimoniare di ogni persona, senza ulteriori predicati aggiunti, l’argomentodisabilità psichica non può essere di per sé utilizzato per scardinare tale principiofondamentale.3.5.Come pure è stato affermato da questa Corte, non ogni patologiapsichiatrica o cerebrale determina l'incapacità a testimoniare, essendo necessarioaccertare, in concreto, che la riscontrata patologia sia idonea a rendere il testeincapace di comprendere il senso delle domande postegli, di discernerne in modocosciente e critico il contenuto onde articolare coerenti risposte e di averesufficiente capacità mnemonica in ordine ai fatti oggetto della deposizione (Sez.2, n. 45074 del 14/09/2023, Lombardo, Rv. 285376 - 01, che ha ritenuto che, inassenza di dati logico-fattuali e scientifici valevoli a chiarire l'effettivacompromissione delle funzioni cognitive e mnemoniche del teste, ne fossenecessario l'accertamento attraverso apposita perizia).3.6.Singolare, sul piano del metodo, che si contesti la capacità ditestimoniare della vittima o comunque la sua attendibilità (in una confusione dipiani che rende a-specifico il motivo) senza nemmeno esaminarne ledichiarazioni; ciò sul rilievo che l'idoneità a rendere testimonianza implica lacapacità di comprensione delle domande e di adeguamento delle risposte, in unoad una sufficiente memoria circa i fatti oggetto di deposizione e alla pienacoscienza di riferirne con verità e completezza (Sez. 3, n. 24365 del 14/03/2023,G., Rv. 284670 - 02; Sez. 1, n. 6969 del 12/09/2017, S., Rv. 272605 - 01; Sez.2, n. 3161 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], dep. 2013, F., Rv. 254537 - 01), sicché non èpossibile dedurre l’incapacità di testimoniare del disabile psichico prescindendocompletamente dal contenuto delle dichiarazioni rese dal disabile stesso.3.7.I principi giurisprudenziali dedotti dal ricorrente a sostegno delle sueragioni sono stati affermati in situazioni nelle quali l’incapacità di renderetestimonianza della persona affetta da disabilità psichica è stata desunta in basealle dichiarazioni dalla stessa rese.3.8.Nel caso di specie, l’affermazione del Tribunale che le dichiarazioni dellapersona offesa erano “lineari e prive di contraddizioni” è stata mal contraddettadal ricorrente che si è limitato a dedurre il deficit psichico della stessa senzacontrastare l’assunto nel merito (fermo restando che, comunque, l’accertamentodella capacità di testimoniare è una questione di fatto non deducile in Cassazioneal di fuori dei limiti stabiliti dall’art. 606 cod. proc. pen.).3.9.Sotto altro profilo, alcun riferimento è stato effettuato dal ricorrente allelesioni cagionate alla vittima e certificate dai sanitari dell’ospedale, laddove ledichiarazioni della madre di quest’ultima non sono solo de relato essendo stata ladonna destinataria a sua volta delle minacce dell’uomo.3.10.Quanto ai messaggi whatsapp, è sufficiente ribadire che, l'acquisizionedi "screenshots" di messaggi "whatsapp" forniti agli inquirenti da uno deiconversanti (nella specie, la persona offesa) non richiede il provvedimento disequestro del pubblico ministero, perché documenta una conversazione a cui lostesso conversante ha partecipato e si tratta di corrispondenza non più "initinere", ma ormai pervenuta sul dispositivo del destinatario (Sez. 5, n. 11743del 28/02/2025, L., Rv. 287746 - 01; Sez. n. 27250 del 24/07/2025, R., nonmass.; Sez.7, n. 31220 del 15/07/2025, Raouefi, non mass.; Sez. 2, n. 32020del 10/09/2025, A., non mass.).3.11.Nel resto, le deduzioni difensive sono assolutamente generiche einammissibilmente fattuali oltre che rivalutative del compendio indiziario postodal Tribunale a base della decisione impugnata, non essendo, come noto,consentito alla Corte di cassazione di sovrapporre la propria valutazione a quellacompiuta dai giudici di merito in ordine all'affidabilità delle fonti di prova, bensì distabilire se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione,se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi, dando esaustiva econvincente risposta alle deduzioni delle parti, e se abbiano esattamenteapplicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hannogiustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre (Sez. U, n.930 del 13/12/1995, dep. 1996, Clarke, Rv. 203428 - 01). Non senzadimenticare che il sindacato di legittimità deve essere limitato a rilievi dimacroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze econsiderandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamenteconfutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purchésiano spiegate in modo logico e adeguato le ragioni del convincimento (Sez. U, n.24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794).4.Il secondo motivo è manifestamente infondato.4.1.Il Tribunale del riesame ha fatto corretta applicazione del principiosecondo il quale, in tema di misure cautelari personali, il giudice, nel disporre ildivieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa ai sensidell'art. 282-ter cod. proc. pen., è tenuto a ordinare l'applicazione dei dispositividi controllo mediante strumenti elettronici o altri strumenti tecnici previstidall'art. 275-bis cod. proc. pen., non sussistendo la possibilità di un diversoapprezzamento sul punto e di una determinazione conseguente. (Sez. 4, n.42892 del 15/10/2024, P., Rv. 287207 - 01).4.2.Spiega il Giudice delle leggi che la necessità di assistere il divieto diavvicinamento con il c.d. braccialetto elettronico corrisponde all’esigenza diaccentuare la funzione protettiva della misura, che per i reati di genere si pone intermini peculiari, realizzandosi così il bilanciamento tra i valori in tensione: da unlato, la libertà di movimento della persona indagata, dall’altro, l’incolumità fisicae psicologica della persona minacciata. In tal senso, il braccialetto elettronico –dispositivo di scarso peso, applicato alla caviglia dell’indagato e quindinormalmente invisibile ai terzi – non impedisce alla persona soggetta al divieto diavvicinamento di uscire dalla propria abitazione e soddisfare tutte le proprienecessità di vita, purché essa non oltrepassi la distanza indicata, che non apparein sé esorbitante, e corrisponde alla funzione pratica del tracciamento diprossimità. A un sacrificio relativamente sostenibile per l’indagato si contrapponel’impellente necessità di salvaguardare l’incolumità della persona offesa, la cuistessa vita è messa a rischio dall’imponderabile e non rara progressione dalreato-spia (tipicamente lo stalking) al delitto di sangue. Laddove sia impraticabileil divieto di avvicinamento con braccialetto elettronico per ragioni di nonfattibilità tecnica, il giudice deve rivalutare la fattispecie concreta senzapreclusioni, né automatismi, e quindi, in aderenza alle regole comuni diadeguatezza e proporzionalità, come può aggravare la coercizione cautelare, cosìpuò alleviarla (Corte cost., sent. n. 173/2024).4.3.Dunque, l’indisponibilità del cd. “braccialetto elettronico” comporta lanecessità di rivalutare la fattispecie concreta e, pertanto, di aggravare oproporzionalità (Sez. 5, n. 8379 del 29/01/2025, E., Rv. 287573 - 01).4.4.Non necessariamente, dunque, la indisponibilità del dispositivoelettronico giova al “cautelato” sopratutto quando, come nel caso di specie, iltribunale ritiene elevatissimo e concreto il pericolo di recidiva avuto riguardo aicomportamenti tenuti dal ricorrente dopo l’allontanamento della persona offesa.Ricollegare la contingente indisponibilità del braccialetto elettronico ad unanecessaria attenuazione delle esigenze cautelari è frutto del medesimoautomatismo censurato dal Giudice delle leggi.5.Il terzo motivo è manifestamente infondato perché, come riconosce lostesso ricorrente, l’omesso esame di una memoria difensiva non determina di persé la nullità del provvedimento impugnato se le questioni dedotte (peraltrooggetto dei motivi che precedono) sono state comunque affrontate dal giudicedella cautela.6.Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso (che osta all’esame delmotivo aggiunto) consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., essendo essa ascrivibilea colpa del ricorrente (C. Cost. sent. 7-13 giugno 2000, n. 186), l'onere dellespese del procedimento nonché del versamento di una somma in favore dellaCassa delle ammende, che si fissa equitativamente nella misura di € 3.000,00. IlCollegio intende in tal modo esercitare la facoltà, introdotta dall’art. 1, comma64, legge n. 103 del 2017, di aumentare, oltre il massimo edittale, la sanzioneprevista dall’art. 616 cod. proc. pen. in caso di inammissibilità del ricorsoconsiderate le ragioni della inammissibilità stessa come sopra indicate. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Così è deciso, 27/01/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteALDO [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.