CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 novembre 2025
Cassazione n. 38894/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/02/2025 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], che deduce il vizio di motivazione e la violazione di legge in relazione all'affermazione della penale responsabilità, è inammissibile perché deduce censure in punto di fatto, peraltro generiche e riproduttive di profili già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla Corte di merito, la quale, pacifica la materialità del fatto - ossia l'omessa indicazione, nella domanda finalizzata ad ottenere il reddito di cittadinanza, di una condanna definitiva emessa a carico del ricorrente - con una motivazione immune da vizi logici - e quindi non censurabile in questa sede di legittimità - ha ribadito la sussistenza del dolo, in quanto il personale del CAF svolge una funzione di mero ausilio materiale nella compilazione della domanda, che non sostituisce la condotta del richiedente, e che l'ignoranza o l'errore circa la sussistenza del diritto a percepirne l'erogazione si risolve in un errore su legge penale, che non esclude il dolo ex art. 5 cod. pen., in quanto la previsione normativa volta a disciplinare i presupposti per il conseguimento del reddito di cittadinanza integra il precetto penale di cui all'art. 7 del citato d.l. n. 26 del 2019 (Sez. 2, n. 23265 del 07/05/2024, EI, Rv. 286413 - 01), e considerando, infine, che l'eventuale irrituale sottoscrizione della domanda, prospettata dal ricorrente, non determinando l'inesistenza della richiesta, non preclude l'effetto costituito dall'erogazione del sussidio, come poi è avvenuto, e, quindi, non esclude la sussistenza del reato (Sez. 3, n. 32763 del 11/06/2024, Hamza, Rv. 286736 - 01); stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della tassa delle ammende P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Ossa delle ammende. Così deciso in Roma, il 14 novembre 2025