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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 8 gennaio 2021

Cassazione n. 01172/2022

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seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Torino in data 08/01/2021 visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Torino, in parziale riforma di quella resa il 18 aprile 2019 dal Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Torino per reati in materia di stupefacenti nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ha rideterminato le pene: - nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] nella misura di anni 4 e mesi 8 di reclusione ed euro 52.000,00 di multa, con il riconoscimento delle attenuanti generiche equivalenti alla aggravante contestata e alla recidiva e valutata la diminuente per il rito; - nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] nella misura di anni 4 e mesi 6 di reclusione ed euro 46.000,00 di multa, con esclusione della recidiva ed il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche equivalenti alla residua aggravante e valutata la diminuente per il rito; e ha confermato nel resto la sentenza gravata, con condanna di [OSCURATO:PERSONA] alle spese del grado.

Successivamente, con ordinanza di correzione di errore materiale, la pena accessoria della interdizione perpetua dai pubblici uffici è stata rettificata in quella della interdizione temporanea.

La vicenda processuale attiene a due successivi episodi di importazione di significativi quantitativi di cocaina dall'[OSCURATO:PERSONA] (Cile e Bolivia), avvenuti nell'anno 2013, ascritti ai ricorrenti (in concorso con altri nei cui confronti si è separatamente proceduto), con i ruoli come di seguito conformemente ricostruiti nelle sentenze di merito: - con riguardo al reato di cui al capo c), [OSCURATO:PERSONA] ha intrattenuto rapporti con narcotrafficanti internazionali ed assoldato un uomo di sua fiducia, il quale provvedeva a prelevare a Bruxelles il corriere proveniente da Santiago del Cile con il carico di svariati chili di droga, e a condurlo a Torino; - con riguardo al reato di cui al capo d), [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno contribuito a finanziare l'importazione di un carico di 4 kg. di cocaina, che dalla Bolivia veniva trasportata a Santiago del Cile e quindi a Madrid, dove il corriere era tratto in arresto dagli investigatori spagnoli.

2. Ricorrono gli imputati deducendo i motivi di seguito sintetizzati nei limiti strettamente funzionali alla motivazione, ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen..

3. [OSCURATO:PERSONA].

Il difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], sostituita dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], articola un unico complesso motivo, di inosservanza ed erronea applicazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 99 cod. pen.

L'applicazione della recidiva specifica ed infraquinquennale ad [OSCURATO:PERSONA], in relazione alla condanna dallo stesso riportata nel 2009 per detenzione e trasporto di sostanze stupefacenti, motivata dalla "assenza di motivi per escluderla", è in contrasto con le caratteristiche personologiche dell'imputato e con l'esigenza di proporzionare la pena alla gravità del fatto.La statuizione risulta in contrasto con i principi affermati dalla Consulta (sent. n. 197 del 2007) in ordine alla necessità che, con criterio di rigore, il giudice dia conto che il nuovo episodio criminoso sia concretamente significativo della più accentuata colpevolezza e della maggiore pericolosità del reo, diversamente risultando la sanzione inflitta sproporzionata, insuscettibile di essere percepita come giusta e dunque incompatibile con la finalità rieducativa di cui all'art. 27, comma 3, Cost.

4. Ricorso [OSCURATO:PERSONA].

Nell'interesse del ricorrente, i difensori avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] formulano plurime doglianze:

4.1. Inosservanza o falsa applicazione di legge, vizi di motivazione e travisamento della prova in relazione agli artt,. 187 e 192 cod. proc. pen.

Le risultanze dell'attività intercettiva, suY cui è basata l'affermazione di responsabilità, hanno contenuto generico e significato ambiguo.

Con motivazione irragionevole si è individuato il [OSCURATO:PERSONA] quale finanziatore della spedizione, atteso che nella conversazione di cui al progressivo n. 190 del 30 dicembre 2013 viene fatto riferimento alla esigua somma di euro 500,00 euro, del tutto insufficiente all'acquisto del quantitativo oggetto di traffico (4 kg. di cocaina); le difficoltà di reperire tale importo, palesate dal ricorrente nello stesso colloquio, comprovano anzi la sua limitata capacità economica.

4.2. Inosservanza o falsa applicazione di legge, vizi di motivazione e travisamento della prova in relazione agli artt. 187 e 192 cod. proc. pen. e 24 Cost.La Corte di appello ha posto a sostegno della condanna conversazioni successive alla data del 31 dicembre 2013, le quali, superando l'invalicabile limite temporale della contestazione chiusa formulata dal Pubblico Ministero, non sono utilizzabili in mancanza di una contestazione suppletiva ex art. 516 cod. proc. pen., diversamente determinandosi un'irreparabile compromissione del diritto di difesa.

4.3. Inosservanza o falsa applicazione di legge in relazione alla mancata applicazione dell'art. 114 cod. pen.

Nell'ambito della fattispecie concorsuale, al [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto essere attribuita una partecipazione di minima importanza, atteso che il contributo dallo stesso offerto alla realizzazione collettiva ha avuto un'incidenza causale tanto lieve da potersi ritenere trascurabile.4.4.

Inosservanza di legge e carenza di motivazione in relazione all'art. 62- bis cod. pen.

La Corte territoriale non ha dato conto dei motivi del mancato riconoscimento delle pur chieste circostanze attenuanti generiche.

4.5. Inosservanza di legge per erronea applicazione delle norme regolative delle misure di contenimento anti Covid-19 "di cui al DPCM dell'ottobre 2020".

La Corte di appello ha disatteso la richiesta di rinvio dell'udienza dell' 8 gennaio 2020, avanzata dalla difesa in ragione del divieto di spostamento tra le regioni dovuto alla emergenza pandemica, ignorando le difficoltà in cui i difensori si sarebbero imbattuti nella trasferta, stante l'indisponibilità di strutture ricettive in zone contrassegnate come "rosse".

Sottoposta alle difese la possibilità di partecipare all'udienza da remoto, la Corte non ha tuttavia indicato la piattaforma telematica attraverso la quale effettuare il collegamento.

La difesa non ha, infine, ricevuto le conclusioni scritte rassegnate dalla Procura Generale, in violazione dell'art. 23 del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, con lesione del diritto al contraddittorio e dell'esercizio delle proprio prerogative.

5. Ricorre altresì [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore [OSCURATO:PERSONA], deducendo, con un unico motivo, l'inosservanza od erronea applicazione dell'art. 546. lett. e), cod. proc. pen., in rapporto all'art. 187 cod. proc. pen., per avere la Corte di appello omesso di motivare a proposito del mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sull'aggravante di cui all'art. 112 comma 1, n. 2, cod. pen. ed al mancato contenimento della pena nel minimo edittale.

Richiama al riguardo quanto già evidenziato nell'atto di appello, ossia la risalenza nel tempo dei precedenti ascritti al ricorrente, oggi sessantaquattrenne, il corretto comportamento processuale dallo stesso osservato e la condotta di vita post factum conforme alle leggi. [OSCURATO:PERSONA]

1. I ricorsi sono inammissibili per le ragioni di seguito enunciate.

2. Ricorso nell'interesse del [OSCURATO:PERSONA].

2.1. Il motivo attinente alla recidiva è generico, in quanto reitera argomentazioni già poste all'esame della Corte di appello e dalla stessa compiutamente disattese, senza confrontarsi con il discorso giustificativo della decisione impugnata; e comunque esso è manifestamente infondato.

In via preliminare deve considerarsi che le Sezioni Unite di questa Corte hanno statuito che, in presenza di contestazione della circostanza aggravante della recidiva a norma di uno dei primi quattro commi dell'art. 99 cod. pen, è compito del giudice verificare in concreto se la reiterazione dell'illecito sia sintomo effettivo di una più accentuata colpevolezza e della maggiore pericolosità del reo, avuto riguardo alla natura dei reati, al tipo di devianza di cui essi sono il segno, alla qualità e al grado di offensività dei comportamenti, alla distanza temporale tra i fatti e al livello di omogeneità esistente tra loro, all'eventuale occasionalità della ricaduta e ad ogni altro parametro individualizzante significativo della personalità del reo e del grado di colpevolezza, e ciò al di là del mero ed indifferenziato riscontro formale dell'esistenza di precedenti penali (Sez.

U, n.35838 del 27/5/2010, Calibè, Rv. 247838).

La Corte territoriale ha fatto corretta applicazione del principio di diritto su riportato, compiutamente indicando, con argomentazioni scevre da profili di illogicità, le ragioni per le quali ha ritenuto di non escludere la recidiva, tenuto conto della sua declinazione in concreto quale recidiva specifica ed infraquinquennale, e richiamando, oltre ad una condanna per detenzione e trasporto di stupefacenti per fatti commessi nel 2007, irrevocabile nel 2009, un'ulteriore condanna definitiva per fatti del 2018 (irrevocabile nel 2019) riportata dal [OSCURATO:PERSONA], ancora per cessione di stupefacenti (quest'ultima al solo fine di corroborare la espressa valutazione di pericolosità sociale del soggetto, proclive alla ricaduta nel delitto, non certo perché abbia valenza di precedente).

Il corretto comportamento processuale dell'imputato, che ha ammesso le proprie responsabilità, è stato valutato nella sentenza impugnata e posto a fondamento del giudizio di equivalenza con le aggravanti, con la precisazione che non potesse accedersi ad un bilanciamento più favorevole per una pluralità di elementi, sinergicamente apprezzati come ostativi, indicati in quanto segue: il carattere qualificato della recidiva; il rilevante quantitativo di cocaina oggetto di importazione (4 chilogrammi); l'esistenza di contatti pregressi con i correi sudamericani, narcotrafficanti dediti con sistematicità all'importazione di carichi consistenti di cocaina; la successiva ricaduta nel delitto.

Parimenti, è motivato in termini ragionevoli il - peraltro contenuto - scostamento della pena dal minimo edittale, in ragione delle modalità del fatto, avuto in particolare riguardo al profilo organizzativo e, soprattutto, all'elevato valore ponderale della sostanza stupefacente movimentata.

Del resto, questa Corte di legittimità, con orientamento univoco, ha affermato che la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, è esercizio del potere discrezionale del giudice di merito e, affinché possa ritenersi assolto il relativo obbligo motivazione, è sufficiente che egli dia conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. ( anche con espressioni del tipo: "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", come pure con il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere), essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale (tra le tante, Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243; Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276288).

3. Ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] ricorso è generico quanto ai motivi da 1 a 4, per i quali va operata una comune premessa.

Essi si sostanziano nella reiterazione delle medesime censure già sottoposte alla Corte territoriale e non si rapportano criticamente con la sentenza impugnata.

Attraverso la deduzione di pretesi vizi della decisione si pone in discussione l'apprezzamento delle risultanze istruttorie, per suggerirne una alternativa e non consentita lettura, secondo differenti parametri di valutazione dei fatti, che si assume siano da preferire, perché maggiormente plausibili e dotati di maggiore capacità esplicativa. (Sez.

U, n. 6402 del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944; Sez. 5,n. 39048 del 25/9/2007, Casavola, Rv. 238215; Sez. 2, n. 7380 del 11/1/2007, Messina, Rv. 235716; Sez. 6, n. 25255 del 14/2/2012, Minervini, Rv. 253099; Sez. 6, n. 13809 del 17/3/2015, 0., Rv. 262965).

Peraltro, va ribadito con la giurisprudenza prevalente di questa Corte che, con il ricorso per cassazione, la violazione dell'art. 192, comma 3, cod. proc. pen. non può essere dedotta né quale violazione di legge sostanziale, né quale violazione di legge processuale, ai sensi dell'art.606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., ovvero, dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., non essendo prevista a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza; ma può essere fatta valere soltanto nei limiti indicati dalla lett. e) della stessa norma, ossia come mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, quando il vizio risulti dal testo del provvedimento impugnato ovvero da altri atti specificamente indicati nei motivi di gravame (per tutte, Sez. 6, n. 4119 del 30/04/2019, dep. 2020, [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., Rv. 278196 - 02).

Così non è nella vicenda in scrutinio, come qui di seguito vedremo.3.1.

Quanto alle intercettazioni telefoniche, la sentenza ricostruisce le attività dei ricorrenti, anche riproducendo stralci significativi dei colloqui intercorsi tra i correi, e delinea con lucida coerenza le condotte emerse e riferibili a ciascuno.

In ogni caso, giova puntualizzare che l'interpretazione delle conversazioni captate - da cui, secondo la difesa, sarebbe stato erroneamente desunto il ruolo di finanziatore del ricorrentei - e la valutazione del loro contenuto costituiscono questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, insuscettiva di essere sindacata in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui le relative risultanze sono recepite. (Sez. 2, n. 50701 del 04/10/2016, D'Andrea, Rv. 268389).

Al contrario, con motivazione del tutto congrua sul piano logico, si è individuato nel [OSCURATO:PERSONA] uno dei fornitori della provvista economica che ha reso possibile l'acquisto all'estero della sostanza e la sua movimentazione (v. pagg. 14 e 15 della sentenza), emergendo dai contenuti delle conversazioni un quadro ricostruttivo in forza del quale: -egli ha seguito attentamente le fasi della programmazione ed organizzazione dell'importazione; -le richieste di danaro avanzate dai corrieri sudamericani sono state dallo stesso evase, tant'è che la situazione di impasse in cui la spedizione sembrava essersi incagliata si è sbloccata dopo il suo coinvolgimento; - l'affidamento ad un legale italiano dell'incarico, verosimilmente oneroso, di verificare se il corriere fosse stato o meno tratto in arresto, e se dunque essi fossero stati raggirati, non avrebbe spiegazione plausibile se la somma investita nella spedizione fosse stata di soli 500,00 euro, importo che, verosimilmente, ha costituito solo una quota del finanziamento complessivo erogato.

3.2. Anche in relazione alle eccezioni di natura processuale la difesa non chiarisce perché non siano convincenti le risposte già date dalla Corte di merito alle medesime doglianze proposte in appello.

Con motivazione esente da illogicità si è puntualizzato che le conversazioni intercettate in epoca successiva al 31 dicembre 2013 (data dell'arresto del corriere) e le successive emergenze investiciative sono pienamente utilizzabili, senza alcun vulnus per i diritti difensivi, perché si riferiscono pur sempre alla condotta delittuosa il cui momento consumativo coincide con tale data.

3.3. Alla luce di tutto quanto precede, ed attesa la rilevanza pregnante, ai fini del positivo esito della spedizione, dell'approntamento di una provvista finanziaria - ancorché non esclusiva - la Corte territoriale ha argomentato in termini logicamente ineccepibili l'impossibilità di attribuire al [OSCURATO:PERSONA] un ruolo partecipativo di importanza minima.

3.4. La sentenza impugnata dà ampiamente conto dei criteri e dei motivi in ragione dei quali si sono ritenute non concedibili le circostanze attenuanti generiche, evidenziando, quali fattori di immeritevolezza, non solo il disvalore del fatto, dunque la sua intrinseca gravità, ma anche le condanne pregresse per reati di partecipazione ad associazione dedita al narcotraffico e di violazione delle disposizione antimafia e delle misure di prevenzione.

In ragione di tutti gli elementi sopra descritti, si è posto in risalto come non potesse escludersi la recidiva, atteso che le condotte ascrivibili al [OSCURATO:PERSONA] sono segno univoco di ingravescente pericolosità soggettiva.

Da ultimo, venendo alla entità della pena, il minimo scostamento dalla pena base prevista per la fattispecie incriminatrice in addebito non richiede ampia motivazione, essendo necessario dar conto in termini specifici ed analitici del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla media di quella edittale (tra le tante, Sez. 2, n. 36104 del 27/4/2017, Mastro, Rv.271243).

3.5. L'ultimo motivo del ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è manifestamente infondato.

Deve al riguardo tenersi conto della sequenza di attività esitate nel rigetto della istanza di rinvio dell'udienza dell'8 gennaio 2021, avanzata dal difensore di fiducia di [OSCURATO:PERSONA].

Dall'incartamento processuale, accessibile in questa Sede in ragione della natura del vizio prospettato, siccome inerente ad error in procedendo (Sez.

U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092) risulta che: - la richiesta perveniva alla Cancelleria della Corte di appello alle ore 18,52 del 5 gennaio 2021 e mirava ad un differimento a data che tenesse "in considerazione l'evolversi della emergenza sanitaria", ponendosi in evidenza che la Calabria, regione di provenienza degli istanti, era stata classificata zona rossa in quella fase dell'emergenza pandemica e perciò a ridotta mobilità, che vi era penuria di mezzi di trasporto e che risultavano parzialmente chiuse le strutture ricettive; - con provvedimento del 7 gennaio 2021, notificato ai difensori in pari data, il Presidente dava atto della impossibilità di prevedere "l'evoluzione della pandemia" e, dunque, di rinviare ad una udienza successiva al termine di essa ed indicava ai difensori "la possibilità - con tempestiva richiesta - di effettuare collegamento audio video dai loro uffici all'aula della Corte di appello in cui si tiene l'udienza, ovvero di farsi sostituire da colleghi più prossimi a Torino"; - non è stata documentata alcuna successiva richiesta di partecipazione in collegamento da remoto da parte dei difensori, disattesa dalla Corte, né risulta designato alcun sostituto processuale o indicate le ragioni che non avevano consentito di avvalersene.

Tali gli elementi acquisiti dalla consultazione del fascicolo processuale, non risulta, a ben vedere, che sia stato rappresentato un insuperabile impedimento a svolgere l'attività difensiva in presenza, bensì solo difficoltà di carattere logistico.

Del resto l'art. 1 del DPCM 24 ottobre 2020 richiamato dalla difesa, prevedente misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale in ragione dei livelli di elevata diffusività della pandemia, da un lato, al comma 4, nel raccomandare fortemente di evitare gli spostamenti, faceva salvi quelli determinati da esigenze lavorative; dall'altro sottoponeva a prescrizioni (distanziamento sociale, adozione di dispositivi di protezione ...), senza tuttavia vietarle, le attività delle strutture ricettive (art. 1, comma 9, lett. nn), e consentiva l'adozione di misure limitative dei servizi di trasporto da adottarsi a cura del Ministro delle infrastrutture di concerto con il Ministro della Salute, incidenti sulla mobilità (art. 1, comma 9, lett. ii), che non era tuttavia del tutto impedita.

Infine, anche l'ulteriore doglianza, relativa alla mancata comunicazione delle note conclusionali scritte redatte dall'Ufficio di Procura, datate 16 dicembre 2021, pervenute all'Ufficio avocazioni il 28 dicembre 2020, è priva di pregio, assumendo tali note valenza di memorie in un procedimento che, come quello che occupa, era a trattazione orale.

4. Ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA].

4.1. Parimenti inammissibile risulta il ricorso del [OSCURATO:PERSONA], finanziatore con il [OSCURATO:PERSONA] della seconda vicenda di importazione costituente oggetto degli addebiti.

I giudici di appello hanno ritenuto di escludere la recidiva (anche in ragione dell'esito positivo della messa alla prova quanto a pregresso reato, e della fruizione, per altra condanna, del beneficio dell'indulto) e di valutare le circostanze attenuanti generiche (riconosciute in ragione della immunità da precedenti specifici e per il ruolo subalterno del Cagposele rispetto a quello del [OSCURATO:PERSONA]) in termini di equivalenza con la residua aggravante del numero dei correi ex art. 112 cod. pen.

A fronte della richiesta, originariamente formulata, di prevalenza o quantomeno di equivalenza tra elementi circostanziali di segno opposto, l'operato giudizio di bilanciamento non determina alcun vizio della sentenza.Va data invero continuità, a parere del Collegio, al principio in virtù del quale, in ragione della natura discrezionale del bilanciamento tra circostanze eterogenee, che, come già detto con riferimento alla posizione del ricorrente [OSCURATO:PERSONA], al pari della graduazione della pena, implica l'esercizio di una discrezionalità riservata al giudice di merito, non incorre nel vizio di motivazione il giudice di appello che, nel confermare il giudizio di equivalenza operato dal giudice di primo grado, dimostri di avere considerato e sottoposto a disamina gli elementi enunciati nella norma dell'art. 133 cod. pen. e gli altri dati significativi, apprezzati in modo logico e coerente rispetto a quelli concorrenti di segno opposto. (Sez. 1, n. 17494 del 18/12/2019, dep. 2020, Defilippi, Rv. 279181-02).

Detto altrimenti, proprio perché costituisce esercizio del potere valutativo riservato al giudice di merito ed insindacabile in sede di legittimità, ove sia congruamente motivato alla stregua anche solo di alcuni dei parametri commisurativi enunciati dall'art. 133 cod. pen., il giudizio così formulato risulta non censurabile, senza che occorra un'analitica esposizione dei criteri di valutazione adoperati (Sez. 5, n. 33114 del 08/10/2020, Martinenghi, Rv. 279838-02).

Nella vicenda al vaglio, è dunque esaustivo dell'obbligo motivazionale il dato che, nel bilanciare le circostanze, la Corte territoriale avesse tenuto conto, come detto, del profilo personologico dell'imputato in rapporto alla sua biografia penale, mentre non può attribuirsi portata invalidante all'omessa considerazione esplicita della risalenza nel tempo dei precedenti ascritti al ricorrente, della sua età, del corretto comportamento processuale, e della condotta di vita successiva ai fatti, conforme alle leggi.

Come già visto a proposito del [OSCURATO:PERSONA], la pena individuata in misura di poco superiore al minimo edittale non richiede ampie motivazioni, invece necessarie quando lo scostamento sia significativo.

5. L'esito dei ricorsi determina, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna degli imputati al pagamento delle spese processuali e della somma che si ritiene equo determinare nella misura indicata in disposi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Torino in data 08/01/2021 visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Torino, in parziale riforma di quella resa il 18 aprile 2019 dal Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Torino per reati in materia di stupefacenti nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ha rideterminato le pene: - nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] nella misura di anni 4 e mesi 8 di reclusione ed euro 52.000,00 di multa, con il riconoscimento delle attenuanti generiche equivalenti alla aggravante contestata e alla recidiva e valutata la diminuente per il rito; - nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] nella misura di anni 4 e mesi 6 di reclusione ed euro 46.000,00 di multa, con esclusione della recidiva ed il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche equivalenti alla residua aggravante e valutata la diminuente per il rito; e ha confermato nel resto la sentenza gravata, con condanna di [OSCURATO:PERSONA] alle spese del grado. Successivamente, con ordinanza di correzione di errore materiale, la pena accessoria della interdizione perpetua dai pubblici uffici è stata rettificata in quella della interdizione temporanea. La vicenda processuale attiene a due successivi episodi di importazione di significativi quantitativi di cocaina dall'[OSCURATO:PERSONA] (Cile e Bolivia), avvenuti nell'anno 2013, ascritti ai ricorrenti (in concorso con altri nei cui confronti si è separatamente proceduto), con i ruoli come di seguito conformemente ricostruiti nelle sentenze di merito: - con riguardo al reato di cui al capo c), [OSCURATO:PERSONA] ha intrattenuto rapporti con narcotrafficanti internazionali ed assoldato un uomo di sua fiducia, il quale provvedeva a prelevare a Bruxelles il corriere proveniente da Santiago del Cile con il carico di svariati chili di droga, e a condurlo a Torino; - con riguardo al reato di cui al capo d), [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno contribuito a finanziare l'importazione di un carico di 4 kg. di cocaina, che dalla Bolivia veniva trasportata a Santiago del Cile e quindi a Madrid, dove il corriere era tratto in arresto dagli investigatori spagnoli. 2. Ricorrono gli imputati deducendo i motivi di seguito sintetizzati nei limiti strettamente funzionali alla motivazione, ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.. 3. [OSCURATO:PERSONA]. Il difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], sostituita dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], articola un unico complesso motivo, di inosservanza ed erronea applicazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 99 cod. pen. L'applicazione della recidiva specifica ed infraquinquennale ad [OSCURATO:PERSONA], in relazione alla condanna dallo stesso riportata nel 2009 per detenzione e trasporto di sostanze stupefacenti, motivata dalla "assenza di motivi per escluderla", è in contrasto con le caratteristiche personologiche dell'imputato e con l'esigenza di proporzionare la pena alla gravità del fatto.La statuizione risulta in contrasto con i principi affermati dalla Consulta (sent. n. 197 del 2007) in ordine alla necessità che, con criterio di rigore, il giudice dia conto che il nuovo episodio criminoso sia concretamente significativo della più accentuata colpevolezza e della maggiore pericolosità del reo, diversamente risultando la sanzione inflitta sproporzionata, insuscettibile di essere percepita come giusta e dunque incompatibile con la finalità rieducativa di cui all'art. 27, comma 3, Cost. 4. Ricorso [OSCURATO:PERSONA]. Nell'interesse del ricorrente, i difensori avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] formulano plurime doglianze: 4.1. Inosservanza o falsa applicazione di legge, vizi di motivazione e travisamento della prova in relazione agli artt,. 187 e 192 cod. proc. pen. Le risultanze dell'attività intercettiva, suY cui è basata l'affermazione di responsabilità, hanno contenuto generico e significato ambiguo. Con motivazione irragionevole si è individuato il [OSCURATO:PERSONA] quale finanziatore della spedizione, atteso che nella conversazione di cui al progressivo n. 190 del 30 dicembre 2013 viene fatto riferimento alla esigua somma di euro 500,00 euro, del tutto insufficiente all'acquisto del quantitativo oggetto di traffico (4 kg. di cocaina); le difficoltà di reperire tale importo, palesate dal ricorrente nello stesso colloquio, comprovano anzi la sua limitata capacità economica. 4.2. Inosservanza o falsa applicazione di legge, vizi di motivazione e travisamento della prova in relazione agli artt. 187 e 192 cod. proc. pen. e 24 Cost.La Corte di appello ha posto a sostegno della condanna conversazioni successive alla data del 31 dicembre 2013, le quali, superando l'invalicabile limite temporale della contestazione chiusa formulata dal Pubblico Ministero, non sono utilizzabili in mancanza di una contestazione suppletiva ex art. 516 cod. proc. pen., diversamente determinandosi un'irreparabile compromissione del diritto di difesa. 4.3. Inosservanza o falsa applicazione di legge in relazione alla mancata applicazione dell'art. 114 cod. pen. Nell'ambito della fattispecie concorsuale, al [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto essere attribuita una partecipazione di minima importanza, atteso che il contributo dallo stesso offerto alla realizzazione collettiva ha avuto un'incidenza causale tanto lieve da potersi ritenere trascurabile.4.4. Inosservanza di legge e carenza di motivazione in relazione all'art. 62- bis cod. pen. La Corte territoriale non ha dato conto dei motivi del mancato riconoscimento delle pur chieste circostanze attenuanti generiche. 4.5. Inosservanza di legge per erronea applicazione delle norme regolative delle misure di contenimento anti Covid-19 "di cui al DPCM dell'ottobre 2020". La Corte di appello ha disatteso la richiesta di rinvio dell'udienza dell' 8 gennaio 2020, avanzata dalla difesa in ragione del divieto di spostamento tra le regioni dovuto alla emergenza pandemica, ignorando le difficoltà in cui i difensori si sarebbero imbattuti nella trasferta, stante l'indisponibilità di strutture ricettive in zone contrassegnate come "rosse". Sottoposta alle difese la possibilità di partecipare all'udienza da remoto, la Corte non ha tuttavia indicato la piattaforma telematica attraverso la quale effettuare il collegamento. La difesa non ha, infine, ricevuto le conclusioni scritte rassegnate dalla Procura Generale, in violazione dell'art. 23 del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, con lesione del diritto al contraddittorio e dell'esercizio delle proprio prerogative. 5. Ricorre altresì [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore [OSCURATO:PERSONA], deducendo, con un unico motivo, l'inosservanza od erronea applicazione dell'art. 546. lett. e), cod. proc. pen., in rapporto all'art. 187 cod. proc. pen., per avere la Corte di appello omesso di motivare a proposito del mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sull'aggravante di cui all'art. 112 comma 1, n. 2, cod. pen. ed al mancato contenimento della pena nel minimo edittale. Richiama al riguardo quanto già evidenziato nell'atto di appello, ossia la risalenza nel tempo dei precedenti ascritti al ricorrente, oggi sessantaquattrenne, il corretto comportamento processuale dallo stesso osservato e la condotta di vita post factum conforme alle leggi. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi sono inammissibili per le ragioni di seguito enunciate. 2. Ricorso nell'interesse del [OSCURATO:PERSONA]. 2.1. Il motivo attinente alla recidiva è generico, in quanto reitera argomentazioni già poste all'esame della Corte di appello e dalla stessa compiutamente disattese, senza confrontarsi con il discorso giustificativo della decisione impugnata; e comunque esso è manifestamente infondato. In via preliminare deve considerarsi che le Sezioni Unite di questa Corte hanno statuito che, in presenza di contestazione della circostanza aggravante della recidiva a norma di uno dei primi quattro commi dell'art. 99 cod. pen, è compito del giudice verificare in concreto se la reiterazione dell'illecito sia sintomo effettivo di una più accentuata colpevolezza e della maggiore pericolosità del reo, avuto riguardo alla natura dei reati, al tipo di devianza di cui essi sono il segno, alla qualità e al grado di offensività dei comportamenti, alla distanza temporale tra i fatti e al livello di omogeneità esistente tra loro, all'eventuale occasionalità della ricaduta e ad ogni altro parametro individualizzante significativo della personalità del reo e del grado di colpevolezza, e ciò al di là del mero ed indifferenziato riscontro formale dell'esistenza di precedenti penali (Sez. U, n.35838 del 27/5/2010, Calibè, Rv. 247838). La Corte territoriale ha fatto corretta applicazione del principio di diritto su riportato, compiutamente indicando, con argomentazioni scevre da profili di illogicità, le ragioni per le quali ha ritenuto di non escludere la recidiva, tenuto conto della sua declinazione in concreto quale recidiva specifica ed infraquinquennale, e richiamando, oltre ad una condanna per detenzione e trasporto di stupefacenti per fatti commessi nel 2007, irrevocabile nel 2009, un'ulteriore condanna definitiva per fatti del 2018 (irrevocabile nel 2019) riportata dal [OSCURATO:PERSONA], ancora per cessione di stupefacenti (quest'ultima al solo fine di corroborare la espressa valutazione di pericolosità sociale del soggetto, proclive alla ricaduta nel delitto, non certo perché abbia valenza di precedente). Il corretto comportamento processuale dell'imputato, che ha ammesso le proprie responsabilità, è stato valutato nella sentenza impugnata e posto a fondamento del giudizio di equivalenza con le aggravanti, con la precisazione che non potesse accedersi ad un bilanciamento più favorevole per una pluralità di elementi, sinergicamente apprezzati come ostativi, indicati in quanto segue: il carattere qualificato della recidiva; il rilevante quantitativo di cocaina oggetto di importazione (4 chilogrammi); l'esistenza di contatti pregressi con i correi sudamericani, narcotrafficanti dediti con sistematicità all'importazione di carichi consistenti di cocaina; la successiva ricaduta nel delitto. Parimenti, è motivato in termini ragionevoli il - peraltro contenuto - scostamento della pena dal minimo edittale, in ragione delle modalità del fatto, avuto in particolare riguardo al profilo organizzativo e, soprattutto, all'elevato valore ponderale della sostanza stupefacente movimentata. Del resto, questa Corte di legittimità, con orientamento univoco, ha affermato che la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, è esercizio del potere discrezionale del giudice di merito e, affinché possa ritenersi assolto il relativo obbligo motivazione, è sufficiente che egli dia conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. ( anche con espressioni del tipo: "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", come pure con il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere), essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale (tra le tante, Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243; Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276288). 3. Ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] ricorso è generico quanto ai motivi da 1 a 4, per i quali va operata una comune premessa. Essi si sostanziano nella reiterazione delle medesime censure già sottoposte alla Corte territoriale e non si rapportano criticamente con la sentenza impugnata. Attraverso la deduzione di pretesi vizi della decisione si pone in discussione l'apprezzamento delle risultanze istruttorie, per suggerirne una alternativa e non consentita lettura, secondo differenti parametri di valutazione dei fatti, che si assume siano da preferire, perché maggiormente plausibili e dotati di maggiore capacità esplicativa. (Sez. U, n. 6402 del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944; Sez. 5,n. 39048 del 25/9/2007, Casavola, Rv. 238215; Sez. 2, n. 7380 del 11/1/2007, Messina, Rv. 235716; Sez. 6, n. 25255 del 14/2/2012, Minervini, Rv. 253099; Sez. 6, n. 13809 del 17/3/2015, 0., Rv. 262965). Peraltro, va ribadito con la giurisprudenza prevalente di questa Corte che, con il ricorso per cassazione, la violazione dell'art. 192, comma 3, cod. proc. pen. non può essere dedotta né quale violazione di legge sostanziale, né quale violazione di legge processuale, ai sensi dell'art.606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., ovvero, dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., non essendo prevista a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza; ma può essere fatta valere soltanto nei limiti indicati dalla lett. e) della stessa norma, ossia come mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, quando il vizio risulti dal testo del provvedimento impugnato ovvero da altri atti specificamente indicati nei motivi di gravame (per tutte, Sez. 6, n. 4119 del 30/04/2019, dep. 2020, [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., Rv. 278196 - 02). Così non è nella vicenda in scrutinio, come qui di seguito vedremo.3.1. Quanto alle intercettazioni telefoniche, la sentenza ricostruisce le attività dei ricorrenti, anche riproducendo stralci significativi dei colloqui intercorsi tra i correi, e delinea con lucida coerenza le condotte emerse e riferibili a ciascuno. In ogni caso, giova puntualizzare che l'interpretazione delle conversazioni captate - da cui, secondo la difesa, sarebbe stato erroneamente desunto il ruolo di finanziatore del ricorrentei - e la valutazione del loro contenuto costituiscono questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, insuscettiva di essere sindacata in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui le relative risultanze sono recepite. (Sez. 2, n. 50701 del 04/10/2016, D'Andrea, Rv. 268389). Al contrario, con motivazione del tutto congrua sul piano logico, si è individuato nel [OSCURATO:PERSONA] uno dei fornitori della provvista economica che ha reso possibile l'acquisto all'estero della sostanza e la sua movimentazione (v. pagg. 14 e 15 della sentenza), emergendo dai contenuti delle conversazioni un quadro ricostruttivo in forza del quale: -egli ha seguito attentamente le fasi della programmazione ed organizzazione dell'importazione; -le richieste di danaro avanzate dai corrieri sudamericani sono state dallo stesso evase, tant'è che la situazione di impasse in cui la spedizione sembrava essersi incagliata si è sbloccata dopo il suo coinvolgimento; - l'affidamento ad un legale italiano dell'incarico, verosimilmente oneroso, di verificare se il corriere fosse stato o meno tratto in arresto, e se dunque essi fossero stati raggirati, non avrebbe spiegazione plausibile se la somma investita nella spedizione fosse stata di soli 500,00 euro, importo che, verosimilmente, ha costituito solo una quota del finanziamento complessivo erogato. 3.2. Anche in relazione alle eccezioni di natura processuale la difesa non chiarisce perché non siano convincenti le risposte già date dalla Corte di merito alle medesime doglianze proposte in appello. Con motivazione esente da illogicità si è puntualizzato che le conversazioni intercettate in epoca successiva al 31 dicembre 2013 (data dell'arresto del corriere) e le successive emergenze investiciative sono pienamente utilizzabili, senza alcun vulnus per i diritti difensivi, perché si riferiscono pur sempre alla condotta delittuosa il cui momento consumativo coincide con tale data. 3.3. Alla luce di tutto quanto precede, ed attesa la rilevanza pregnante, ai fini del positivo esito della spedizione, dell'approntamento di una provvista finanziaria - ancorché non esclusiva - la Corte territoriale ha argomentato in termini logicamente ineccepibili l'impossibilità di attribuire al [OSCURATO:PERSONA] un ruolo partecipativo di importanza minima. 3.4. La sentenza impugnata dà ampiamente conto dei criteri e dei motivi in ragione dei quali si sono ritenute non concedibili le circostanze attenuanti generiche, evidenziando, quali fattori di immeritevolezza, non solo il disvalore del fatto, dunque la sua intrinseca gravità, ma anche le condanne pregresse per reati di partecipazione ad associazione dedita al narcotraffico e di violazione delle disposizione antimafia e delle misure di prevenzione. In ragione di tutti gli elementi sopra descritti, si è posto in risalto come non potesse escludersi la recidiva, atteso che le condotte ascrivibili al [OSCURATO:PERSONA] sono segno univoco di ingravescente pericolosità soggettiva. Da ultimo, venendo alla entità della pena, il minimo scostamento dalla pena base prevista per la fattispecie incriminatrice in addebito non richiede ampia motivazione, essendo necessario dar conto in termini specifici ed analitici del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla media di quella edittale (tra le tante, Sez. 2, n. 36104 del 27/4/2017, Mastro, Rv.271243). 3.5. L'ultimo motivo del ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è manifestamente infondato. Deve al riguardo tenersi conto della sequenza di attività esitate nel rigetto della istanza di rinvio dell'udienza dell'8 gennaio 2021, avanzata dal difensore di fiducia di [OSCURATO:PERSONA]. Dall'incartamento processuale, accessibile in questa Sede in ragione della natura del vizio prospettato, siccome inerente ad error in procedendo (Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092) risulta che: - la richiesta perveniva alla Cancelleria della Corte di appello alle ore 18,52 del 5 gennaio 2021 e mirava ad un differimento a data che tenesse "in considerazione l'evolversi della emergenza sanitaria", ponendosi in evidenza che la Calabria, regione di provenienza degli istanti, era stata classificata zona rossa in quella fase dell'emergenza pandemica e perciò a ridotta mobilità, che vi era penuria di mezzi di trasporto e che risultavano parzialmente chiuse le strutture ricettive; - con provvedimento del 7 gennaio 2021, notificato ai difensori in pari data, il Presidente dava atto della impossibilità di prevedere "l'evoluzione della pandemia" e, dunque, di rinviare ad una udienza successiva al termine di essa ed indicava ai difensori "la possibilità - con tempestiva richiesta - di effettuare collegamento audio video dai loro uffici all'aula della Corte di appello in cui si tiene l'udienza, ovvero di farsi sostituire da colleghi più prossimi a Torino"; - non è stata documentata alcuna successiva richiesta di partecipazione in collegamento da remoto da parte dei difensori, disattesa dalla Corte, né risulta designato alcun sostituto processuale o indicate le ragioni che non avevano consentito di avvalersene. Tali gli elementi acquisiti dalla consultazione del fascicolo processuale, non risulta, a ben vedere, che sia stato rappresentato un insuperabile impedimento a svolgere l'attività difensiva in presenza, bensì solo difficoltà di carattere logistico. Del resto l'art. 1 del DPCM 24 ottobre 2020 richiamato dalla difesa, prevedente misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale in ragione dei livelli di elevata diffusività della pandemia, da un lato, al comma 4, nel raccomandare fortemente di evitare gli spostamenti, faceva salvi quelli determinati da esigenze lavorative; dall'altro sottoponeva a prescrizioni (distanziamento sociale, adozione di dispositivi di protezione ...), senza tuttavia vietarle, le attività delle strutture ricettive (art. 1, comma 9, lett. nn), e consentiva l'adozione di misure limitative dei servizi di trasporto da adottarsi a cura del Ministro delle infrastrutture di concerto con il Ministro della Salute, incidenti sulla mobilità (art. 1, comma 9, lett. ii), che non era tuttavia del tutto impedita. Infine, anche l'ulteriore doglianza, relativa alla mancata comunicazione delle note conclusionali scritte redatte dall'Ufficio di Procura, datate 16 dicembre 2021, pervenute all'Ufficio avocazioni il 28 dicembre 2020, è priva di pregio, assumendo tali note valenza di memorie in un procedimento che, come quello che occupa, era a trattazione orale. 4. Ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]. 4.1. Parimenti inammissibile risulta il ricorso del [OSCURATO:PERSONA], finanziatore con il [OSCURATO:PERSONA] della seconda vicenda di importazione costituente oggetto degli addebiti. I giudici di appello hanno ritenuto di escludere la recidiva (anche in ragione dell'esito positivo della messa alla prova quanto a pregresso reato, e della fruizione, per altra condanna, del beneficio dell'indulto) e di valutare le circostanze attenuanti generiche (riconosciute in ragione della immunità da precedenti specifici e per il ruolo subalterno del Cagposele rispetto a quello del [OSCURATO:PERSONA]) in termini di equivalenza con la residua aggravante del numero dei correi ex art. 112 cod. pen. A fronte della richiesta, originariamente formulata, di prevalenza o quantomeno di equivalenza tra elementi circostanziali di segno opposto, l'operato giudizio di bilanciamento non determina alcun vizio della sentenza.Va data invero continuità, a parere del Collegio, al principio in virtù del quale, in ragione della natura discrezionale del bilanciamento tra circostanze eterogenee, che, come già detto con riferimento alla posizione del ricorrente [OSCURATO:PERSONA], al pari della graduazione della pena, implica l'esercizio di una discrezionalità riservata al giudice di merito, non incorre nel vizio di motivazione il giudice di appello che, nel confermare il giudizio di equivalenza operato dal giudice di primo grado, dimostri di avere considerato e sottoposto a disamina gli elementi enunciati nella norma dell'art. 133 cod. pen. e gli altri dati significativi, apprezzati in modo logico e coerente rispetto a quelli concorrenti di segno opposto. (Sez. 1, n. 17494 del 18/12/2019, dep. 2020, Defilippi, Rv. 279181-02). Detto altrimenti, proprio perché costituisce esercizio del potere valutativo riservato al giudice di merito ed insindacabile in sede di legittimità, ove sia congruamente motivato alla stregua anche solo di alcuni dei parametri commisurativi enunciati dall'art. 133 cod. pen., il giudizio così formulato risulta non censurabile, senza che occorra un'analitica esposizione dei criteri di valutazione adoperati (Sez. 5, n. 33114 del 08/10/2020, Martinenghi, Rv. 279838-02). Nella vicenda al vaglio, è dunque esaustivo dell'obbligo motivazionale il dato che, nel bilanciare le circostanze, la Corte territoriale avesse tenuto conto, come detto, del profilo personologico dell'imputato in rapporto alla sua biografia penale, mentre non può attribuirsi portata invalidante all'omessa considerazione esplicita della risalenza nel tempo dei precedenti ascritti al ricorrente, della sua età, del corretto comportamento processuale, e della condotta di vita successiva ai fatti, conforme alle leggi. Come già visto a proposito del [OSCURATO:PERSONA], la pena individuata in misura di poco superiore al minimo edittale non richiede ampie motivazioni, invece necessarie quando lo scostamento sia significativo. 5. L'esito dei ricorsi determina, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna degli imputati al pagamento delle spese processuali e della somma che si ritiene equo determinare nella misura indicata in disposi
Sentenza Cassazione n. 01172/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris