CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 07350/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di [OSCURATO:PERSONA] udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] D'AQUINO che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 II tribunale della libertà di [OSCURATO:PERSONA], con ordinanza in data 29 aprile 2022, respingeva l'istanza di riesame avanzata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza del G.I.P. di [OSCURATO:PERSONA] del 4 aprile 2022 che aveva applicato al predetto la misura cautelare degli arresti donniciliari, in quanto gravemente indiziato di partecipazione ad una associazione a delinquere finalizzata alla consumazione dei delitti di truffa e falso. 1.2 Avverso detta ordinanza proponeva ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, avv.to Fornari, deducendo con distinti motivi qui riassunti ex art. 173 disp. att. cod.proc.pen.: - violazione dell'art. 606 lett. c) cod.proc.pen. in relazione ai criteri di scelta ex art. 275 cod.proc.pen., assoluta assenza grafica della motivazione quanto alla proporzionalità ed adeguatezza della misura prescelta; - violazione dell'art. 606 lett. c) cod.proc.pen. in ordine alle esigenze probatorie di cui all'art. 274 lett. a) cod.proc.pen. stante il lungo tempo trascorso dalla consumazione dei fatti ed all'assenza di attualità senza che tale elemento potesse ricavarsi dal rifiuto dell'indagato di rispondere in sede di interrogatorio di garanzia; al proposito si deduceva anche che l'ordinanza \\ del G.I.P. era nulla stante la mancata indicazione del termine di scadenza della misura in relazione alle esigenze probatorie e senza che potesse valere la sussistenza di altre concorrenti esigenze; in ogni caso doveva dichiararsi l'inefficacia della misura essendo decorsi giorni 90 dall'adozione della stessa anche per l'esigenza di cui alla lett. a) dell'art. 274 cod.proc.pen.; - violazione dell'art. 606 lett. c) cod.proc.pen. quanto alla ritenuta sussistenza dell'esigenza di cui all'art. 274 lett. c) cod.proc.pen. avuto riguardo al travisamento dei dati relativi all'accreditamento della società S.P.M. e comunque al notevole lasso temporale di oltre due anni trascorso e senza che alcun rilievo potesse assumere il compertamento dell'indagato in fase di interrogatorio; - violazione dell'art. 606 lett. b) e c) cod.proc.pen. quanto alla ritenuta gravità indiziaria in ordine al delitto di associazione a delinquere per l'insussistenza degli elementi costitutivi rispetto ad ipotesi di mero concorso di persone nei reati di falso. [OSCURATO:PERSONA] 2.1 Il ricorso è proposto per motivi manifestamente infondati ovvero reiterativi di questioni già affrontate e risolte dal tribunale della libertà e deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile. Ed invero, quanto al primo motivo, deve essere esclusa la sussistenza del vizio denunciato posto che con gli specifici argomenti espressi a pagina 38 del provvedimento impugnato viene dato atto della sussistenza di ragioni che impongono il mantenimento dello stato di restrizione della libertà personale al fine di impedire la reiterazione delle condotte. In ordine al secondo motivo vale l'orientamento di questa Corte di cassazione secondo cui in tema di misure cautelari personali, l'indicazione del termine di scadenza, prescritta dall'art. 292, comma 2, lett. d), cod. proc. pen., per il caso in cui le esigenze cautelari attengano al pericolo di inquinamento probatorio, non è necessaria quando concorrono anche esigenze diverse (Sez. 1, n. 9902 del 28/01/2021, Rv. 280678 - 01); inoltre è stato anche affermato che in tema di misure cautelari è legittimo il mantenimento della misura coercitiva, pur se sia trascorso un lungo periodo di tempo dalla commissione del fatto, se la misura sia stata applicata per scongiurare il pericolo di inquinamento probatorio e se risultino in atto condotte tali da compromettere l'esigenza di salvaguardare la genuinità della prova (Sez. 3, n. 24434 del 25/05/2011, Rv. 250691 - 01). Ne deriva pertanto affermare che ritenuta la ricorrenza anche del pericolo di reiterazione né il G.I.P. né il tribunale del riesame dovevano indicare il termine di scadenza della misura ai fini della sola lett. a) dell'art. 274 cod.proc.pen.. Anche il terzo motivo è manifestamente infondato posto che con le specifiche argomentazioni esposte nell'ultima parte dell'ordinanza il tribunale della libertà spiega come, avuto riguardo alla prosecuzione della condotta illecita per un lungo arco temporale da parte del ricorrente in danno di numerosi soggetti ed altresì in considerazione della prosecuzione di contatti illeciti sempre mirati alla predisposizione di falsi corsi abilitanti l'esercizio di professioni, l'applicazione del regime restrittivo della libertà personale si imponga senza che possa rilevare l'intervenuta interruzione dei rapporti con la .Modaffari e l'Unimanfrè. 2.2 Quanto all'ultimo motivo in tema di gravità indiziaria, va ricordato come in tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte suprema spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie (Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, Rv. 215828 - 01). E nel caso in esame l'analisi della gravità del quadro indiziario anche in relazione specifica alla sussistenza dell'associazione a delinquere ed al ruolo svolto nella stessa proprio dal Bennato, appare esattamente compiuto dal giudice del riesame che ha individuato con precisione sia le illecite attività svolte attraverso diverse strutture utilizzate per il rilascio di falsi titoli che il ruolo svolto da ciascuno dei soggetti organizzatori o partecipi ed anche quello specifico rivestito dal Bennato attraverso il proprio ente. In conclusione, l'impugnazione deve ritenersi inammissibile a norma dell'art. 606 comma terzo cod.proc.pen.; alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende