Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 21374/2025

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/05/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il ricorso è privo dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod. proc. pen.; che, invero, la mancanza di specificità dei motivi deve essere apprezzata non solo intrinsecamente, ovverosia per la genericità e indeterminatezza delle ragioni di fatto e diritto a sostegno della censura, ma anche estrinsecamente, per l'apparenza degli stessi allorquando, non essendovi correlazione tra la complessità delle ragioni argomentate nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione e/o risolvendosi nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte dì merito, omettano di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; che, nella specie, i giudici del merito hanno ampiamente vagliato e disatteso, con corretti argomenti logici e giuridici (cfr. Sez.

U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266820 - 01; Sez. 2, n. 41489 del 26/06/2018, Irrera, Rv. 274261 - 01; Sez. 2, n. 14305 del 14/03/2017, Moretti, Rv. 269848 - 01), le doglianze difensive dell'appello, meramente riproposte in questa sede; rilevato che (a) le doglianze proposte con i primi due motivi in ordine la responsabilità per i capi c) e d) di risultano meramente reiterative rispetto a quelle proposte con l'atto d'appello e non si confrontano con l'accurata motivazione offerta sul punto dalla Corte territoriale alle pagg. 7-9 della sentenza impugnata; (b) le doglianze proposte con gli ultimi due motivi di ricorso relative alla mancato riconoscimento dell'attenuante prevista dall'art. 114 cod. pen. e delle attenuanti generiche risultano - anch'esse - reiterative rispetto a quanto già dedotto con la prima impugnazione e non si confrontano con l'accurata motivazione contenuta nella sentenza impugnata alle pag. 11-13; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/05/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il ricorso è privo dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod. proc. pen.; che, invero, la mancanza di specificità dei motivi deve essere apprezzata non solo intrinsecamente, ovverosia per la genericità e indeterminatezza delle ragioni di fatto e diritto a sostegno della censura, ma anche estrinsecamente, per l'apparenza degli stessi allorquando, non essendovi correlazione tra la complessità delle ragioni argomentate nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione e/o risolvendosi nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte dì merito, omettano di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; che, nella specie, i giudici del merito hanno ampiamente vagliato e disatteso, con corretti argomenti logici e giuridici (cfr. Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266820 - 01; Sez. 2, n. 41489 del 26/06/2018, Irrera, Rv. 274261 - 01; Sez. 2, n. 14305 del 14/03/2017, Moretti, Rv. 269848 - 01), le doglianze difensive dell'appello, meramente riproposte in questa sede; rilevato che (a) le doglianze proposte con i primi due motivi in ordine la responsabilità per i capi c) e d) di risultano meramente reiterative rispetto a quelle proposte con l'atto d'appello e non si confrontano con l'accurata motivazione offerta sul punto dalla Corte territoriale alle pagg. 7-9 della sentenza impugnata; (b) le doglianze proposte con gli ultimi due motivi di ricorso relative alla mancato riconoscimento dell'attenuante prevista dall'art. 114 cod. pen. e delle attenuanti generiche risultano - anch'esse - reiterative rispetto a quanto già dedotto con la prima impugnazione e non si confrontano con l'accurata motivazione contenuta nella sentenza impugnata alle pag. 11-13; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso,
Sentenza Cassazione n. 21374/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris