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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 5 dicembre 2023

Cassazione n. 05764/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( CINA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/05/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];

171. R.G. 27581 -2023 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la manifesta illogicità della motivazione in relazione agli artt. 474 e 648 cod. pen. (per mancata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale in ordine alla prova della falsità dei materiali e per carenza dell'elemento soggettivo dei reati), è meramente reiterativo, fondato su argomenti schiettamente fattuali e comunque manifestamente infondato (si veda, in particolare, pag. 3 della sentenza impugnata, in tema di completezza dell'istruttoria in ordine all'accertamento della contraffazione e alla piena consapevolezza dell'imputata); ritenuto che il secondo motivo di ricorso, che deduce il vizio motivazionale e la violazione di legge in ordine all'art. 62-bis cod. pen., riproduce censure già puntualmente e argomentatamente disattese dalla corte di merito (si veda, in particolare, pag. 3 della sentenza impugnata, che sottolinea l'insufficienza della mera incensuratezza e la già avvenuta considerazione per l'applicazione dell'attenuante speciale del numero non rilevante dei beni, a fronte della mancata emergenza di ulteriori circostanze significative); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 05/12/2023 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( CINA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/05/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 171. R.G. 27581 -2023 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la manifesta illogicità della motivazione in relazione agli artt. 474 e 648 cod. pen. (per mancata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale in ordine alla prova della falsità dei materiali e per carenza dell'elemento soggettivo dei reati), è meramente reiterativo, fondato su argomenti schiettamente fattuali e comunque manifestamente infondato (si veda, in particolare, pag. 3 della sentenza impugnata, in tema di completezza dell'istruttoria in ordine all'accertamento della contraffazione e alla piena consapevolezza dell'imputata); ritenuto che il secondo motivo di ricorso, che deduce il vizio motivazionale e la violazione di legge in ordine all'art. 62-bis cod. pen., riproduce censure già puntualmente e argomentatamente disattese dalla corte di merito (si veda, in particolare, pag. 3 della sentenza impugnata, che sottolinea l'insufficienza della mera incensuratezza e la già avvenuta considerazione per l'applicazione dell'attenuante speciale del numero non rilevante dei beni, a fronte della mancata emergenza di ulteriori circostanze significative); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 05/12/2023 [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 05764/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris