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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 18 maggio 2021

Cassazione n. 10937/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI NAPOLInel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/05/2021 della CORTE ASSISE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato, con ogni conseguente statuizione; [OSCURATO:PERSONA].

1. Con provvedimento emesso in data 18 maggio 2021, la Corte di appello di Napoli ha dichiarato inammissibile, per tardività, l'appello proposto dal Procuratore generale della Repubblica presso la Corte medesima avverso la decisione del 24 febbraio 2017, con la quale la Corte di Assise di S. [OSCURATO:PERSONA] aveva assolto Nicola [OSCURATO:PERSONA] e Carmine LANZETTA dal delitto di omicidio pluriaggravato commesso in danno di Salvatore RICCIARDI il 18 marzo 2010 e dai connessi delitti in materia di armi.

La Corte di merito, in adesione ai principi enunciati da alcune decisioni di questa Corte di legittimità, ha affermato il carattere derogatorio, rispetto al principio generale fissato dall'art. 172, comma 4, cod. proc. pen. (dies a quo non computatur), della disposizione di cui all'art. 585, comma 2, lett. c), stesso codice, che individuerebbe la decorrenza del termine per impugnare nel momento della scadenza del termine stabilito dalla legge o determinato dal giudice per il deposito della sentenza, ovvero, nel caso previsto dall'art. 548, comma 2, cod. proc. pen. ("Quando la sentenza non è depositata entro il trentesimo giorno o entro il diverso termine indicato dal giudice a norma dell'articolo 544, comma 3..."), dal giorno in cui è stata eseguita la notificazione o la comunicazione dell'avviso di deposito (in tal senso, Sez. 3, n. 17416 del 23/2/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 266982; Sez. 6, n. 22521 del 16/1/2019 n.m.).

In applicazione del richiamato principio, la Corte distrettuale, rilevato che, nel caso in esame, il dies a quo doveva farsi coincidere con quello di comunicazione dell'avviso di deposito della sentenza al Pubblico ministero (1° giugno 2017), e che il termine per proporre impugnazione di 45 giorni sarebbe scaduto il 15 luglio 2017 (non prorogabile perché cadente in giorno non festivo), ha dichiarato inammissibile l'appello proposto dal Procuratore generale in data 17 luglio 2017, in quanto tardivo.

2. Ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Napoli per violazione di legge in relazione agli articoli 172, commi 3 e 4, e 585, cod. proc. pen., facendo richiamo all'orientamento giurisprudenziale di legittimità nettamente maggioritario con il quale la Corte di merito non si era confrontata.

Nella prospettazione del ricorrente, applicando al caso in esame il principio generale stabilito dall'art. 172 cod. proc. pen., non dovendosi computare il dies a quo del 10 giugno 2017, ma iniziando la decorrenza dal 2 giugno 2017 come primo dei 45 giorni utili per proporre appello, il termine sarebbe scaduto il 16 luglio 2017, giorno festivo (era domenica), perciò prorogato al 17 luglio: avendo il Pubblico ministero proposto appello proprio il 17 luglio 2017, ultimo giorno utile, l'impugnazione doveva essere ritenuta tempestiva.

3. Il Procuratore generale presso questa Corte, nella sua requisitoria scritta, ha concluso per l'annullamento senza rinvio della decisione impugnata, in adesione alle ragioni del ricorrente. [OSCURATO:PERSONA] 2 62,

1. Il ricorso è fondato, non potendosi condividere la ricostruzione normativa operata dalla Corte di appello di Napoli.

2. L'art. 172, comma 4, cod. proc. pen. prevede, testualmente, la regola generale secondo cui "salvo che la legge disponga altrimenti, nel termine non si computa l'ora o il giorno in cui ne è iniziata la decorrenza".

Ora, secondo la tesi esposta nella decisione censurata, fondata su alcune pronunce di questa Corte, la previsione, da parte della disposizione citata, di una possibilità di deroga espressa ("salvo che la legge disponga altrimenti") avrebbe consentito all'art. 585, comma 2, lett. c), cod. proc. pen., di individuare la decorrenza "dalla scadenza del termine stabilito dalla legge o determinato dal giudice per il deposito della sentenza" ("ovvero, nel caso previsto dall'art. 548, comma 2, cod. proc. pen., dal giorno in cui è stata eseguita la notificazione o la comunicazione dell'avviso di deposito"), in tal modo facendo coincidere, in deroga alla regola generale, il dies a quo del termine per l'impugnazione con il giorno stesso della scadenza del termine per il deposito e non in quello successivo.

Ritiene, nondimeno, il Collegio di condividere il consolidato orientamento di questa Corte (rispetto al quale le due pronunce valorizzate dai giudici di merito restano isolate), secondo il quale, ai fini della tempestività della proposizione dell'impugnazione - nel caso in cui l'imputato sia presente al dibattimento, la sentenza sia emessa con la sola lettura del dispositivo e vi sia riserva del deposito della motivazione della sentenza - il termine per il deposito di quest'ultima, previsto dall'art. 544 cod. proc. pen., inizia a decorrere, in virtù del principio generale ex art. 172, comma 4, cod. proc. peri., dal giorno successivo alla data della lettura del dispositivo, mentre quello per il deposito del ricorso inizia a decorrere, in base al medesimo principio generale, dal primo giorno, compreso, successivo alla scadenza del termine di deposito della motivazione (Sez. 5, n. 30723 del 21/6/2021, S., Rv. 281683; Sez. 4, n. 6490 del 26/11/2020, dep. 2021, P.G. in proc.

Olmetti, Rv. 280927; Sez. 6, n. 25598 del 27/5/2020, R., Rv. 279874; Sez. 3, n. 36644 del 15/7/2019, A., Rv. 277721; Sez. 1, n. 54333 del 20/7/2018, P.G. in proc.

Poggiali, Rv. 275657; Sez. 5, n. 32690 del 23/2/2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 273711; Sez. 3, n. 1191 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], dep. 2008, [OSCURATO:PERSONA] e altri, Rv. 239272).

In applicazione dello stesso principio generale, nel caso previsto dall'art. 548, comma 2, cod. proc. pen. ("Quando la sentenza non è depositata entro il trentesimo giorno o entro il diverso termine indicato dal giudice a norma dell'articolo 544, comma 3..."), che rileva, specificamente, in questa sede, il termine per la presentazione della impugnazione decorre dal giorno successivo a quello in cui è stata eseguita la notificazione o la comunicazione dell'avviso di deposito.

2.1. A tale conclusione si perviene in quanto una deroga al menzionato principio generale avrebbe dovuto essere espressamente e univocamente enunciata dalla disposizione dettata dall'art. 585, comma 2, lett. c) cod. proc. pen., la cui formulazione, invero, facendo riferimento alla decorrenza "dalla scadenza del termine stabilito dalla legge o determinato dal giudice per il deposito della sentenza", non è affatto incompatibile, sul piano testuale, con l'applicazione della regola posta dall'art. 172, comma 4, del codice di rito.

2.2. Né è di ostacolo alla esposta ipotesi interpretativa il concetto di "coincidenza" temporale, desumibile dall'affermazione di Sez.

U, n. 155 del 29/9/2011, dep. 2012, Rossi e altri, Rv. 251495, secondo cui "il giorno iniziale di decorrenza del secondo termine", previsto per la presentazione dell'impugnazione, "coincide con quello in cui cade il primo termine", potendo esso ritenersi indicativo non già della necessità di una assoluta sovrapponibilità tra i due, termini, quanto piuttosto di una semplice loro contiguità, nel senso che quello "mobile" di proposizione dell'impugnazione deve iniziare subito dopo la scadenza del primo (Sez. 1, n. 54333 del 20/7/2018, cit.).

3. Tanto premesso in diritto, deve ritenersi errata la decisione, oggi impugnata, di inammissibilità, per tardività, dell'appello proposto dal Pubblico ministero avverso la sentenza di assoluzione emessa dalla Corte di Assise di S. [OSCURATO:PERSONA] il 24 febbraio 2017, in quanto ha fatto decorrere il termine di 45 giorni previsto per l'impugnazione dal 10 giugno 2017, data coincidente con quella di comunicazione dell'avviso di deposito, e non, come avrebbe dovuto, dal giorno successivo.

Così come spiegato in ricorso, computando i 45 giorni dal 2 giugno 2017, il termine sarebbe scaduto il 16 luglio, prorogato al 17 in quanto cadente in giorno festivo (domenica): l'appello del Pubblico ministero, proposto proprio in quella data, ultimo giorno utile, doveva, dunque, considerarsi tempestivo.

4. Per le esposte considerazioni, il provvedimento impugnato deve essere annullato senza rinvio, con la conseguente trasmissione degli atti alla Corte di Assise di appello di Napoli per l'ulteriore corso.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone la trasmissione degli atti alla Corte di Assise di appello di Napoli per l'ulteriore corso.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI NAPOLInel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/05/2021 della CORTE ASSISE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato, con ogni conseguente statuizione; [OSCURATO:PERSONA]. 1. Con provvedimento emesso in data 18 maggio 2021, la Corte di appello di Napoli ha dichiarato inammissibile, per tardività, l'appello proposto dal Procuratore generale della Repubblica presso la Corte medesima avverso la decisione del 24 febbraio 2017, con la quale la Corte di Assise di S. [OSCURATO:PERSONA] aveva assolto Nicola [OSCURATO:PERSONA] e Carmine LANZETTA dal delitto di omicidio pluriaggravato commesso in danno di Salvatore RICCIARDI il 18 marzo 2010 e dai connessi delitti in materia di armi. La Corte di merito, in adesione ai principi enunciati da alcune decisioni di questa Corte di legittimità, ha affermato il carattere derogatorio, rispetto al principio generale fissato dall'art. 172, comma 4, cod. proc. pen. (dies a quo non computatur), della disposizione di cui all'art. 585, comma 2, lett. c), stesso codice, che individuerebbe la decorrenza del termine per impugnare nel momento della scadenza del termine stabilito dalla legge o determinato dal giudice per il deposito della sentenza, ovvero, nel caso previsto dall'art. 548, comma 2, cod. proc. pen. ("Quando la sentenza non è depositata entro il trentesimo giorno o entro il diverso termine indicato dal giudice a norma dell'articolo 544, comma 3..."), dal giorno in cui è stata eseguita la notificazione o la comunicazione dell'avviso di deposito (in tal senso, Sez. 3, n. 17416 del 23/2/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 266982; Sez. 6, n. 22521 del 16/1/2019 n.m.). In applicazione del richiamato principio, la Corte distrettuale, rilevato che, nel caso in esame, il dies a quo doveva farsi coincidere con quello di comunicazione dell'avviso di deposito della sentenza al Pubblico ministero (1° giugno 2017), e che il termine per proporre impugnazione di 45 giorni sarebbe scaduto il 15 luglio 2017 (non prorogabile perché cadente in giorno non festivo), ha dichiarato inammissibile l'appello proposto dal Procuratore generale in data 17 luglio 2017, in quanto tardivo. 2. Ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Napoli per violazione di legge in relazione agli articoli 172, commi 3 e 4, e 585, cod. proc. pen., facendo richiamo all'orientamento giurisprudenziale di legittimità nettamente maggioritario con il quale la Corte di merito non si era confrontata. Nella prospettazione del ricorrente, applicando al caso in esame il principio generale stabilito dall'art. 172 cod. proc. pen., non dovendosi computare il dies a quo del 10 giugno 2017, ma iniziando la decorrenza dal 2 giugno 2017 come primo dei 45 giorni utili per proporre appello, il termine sarebbe scaduto il 16 luglio 2017, giorno festivo (era domenica), perciò prorogato al 17 luglio: avendo il Pubblico ministero proposto appello proprio il 17 luglio 2017, ultimo giorno utile, l'impugnazione doveva essere ritenuta tempestiva. 3. Il Procuratore generale presso questa Corte, nella sua requisitoria scritta, ha concluso per l'annullamento senza rinvio della decisione impugnata, in adesione alle ragioni del ricorrente. [OSCURATO:PERSONA] 2 62, 1. Il ricorso è fondato, non potendosi condividere la ricostruzione normativa operata dalla Corte di appello di Napoli. 2. L'art. 172, comma 4, cod. proc. pen. prevede, testualmente, la regola generale secondo cui "salvo che la legge disponga altrimenti, nel termine non si computa l'ora o il giorno in cui ne è iniziata la decorrenza". Ora, secondo la tesi esposta nella decisione censurata, fondata su alcune pronunce di questa Corte, la previsione, da parte della disposizione citata, di una possibilità di deroga espressa ("salvo che la legge disponga altrimenti") avrebbe consentito all'art. 585, comma 2, lett. c), cod. proc. pen., di individuare la decorrenza "dalla scadenza del termine stabilito dalla legge o determinato dal giudice per il deposito della sentenza" ("ovvero, nel caso previsto dall'art. 548, comma 2, cod. proc. pen., dal giorno in cui è stata eseguita la notificazione o la comunicazione dell'avviso di deposito"), in tal modo facendo coincidere, in deroga alla regola generale, il dies a quo del termine per l'impugnazione con il giorno stesso della scadenza del termine per il deposito e non in quello successivo. Ritiene, nondimeno, il Collegio di condividere il consolidato orientamento di questa Corte (rispetto al quale le due pronunce valorizzate dai giudici di merito restano isolate), secondo il quale, ai fini della tempestività della proposizione dell'impugnazione - nel caso in cui l'imputato sia presente al dibattimento, la sentenza sia emessa con la sola lettura del dispositivo e vi sia riserva del deposito della motivazione della sentenza - il termine per il deposito di quest'ultima, previsto dall'art. 544 cod. proc. pen., inizia a decorrere, in virtù del principio generale ex art. 172, comma 4, cod. proc. peri., dal giorno successivo alla data della lettura del dispositivo, mentre quello per il deposito del ricorso inizia a decorrere, in base al medesimo principio generale, dal primo giorno, compreso, successivo alla scadenza del termine di deposito della motivazione (Sez. 5, n. 30723 del 21/6/2021, S., Rv. 281683; Sez. 4, n. 6490 del 26/11/2020, dep. 2021, P.G. in proc. Olmetti, Rv. 280927; Sez. 6, n. 25598 del 27/5/2020, R., Rv. 279874; Sez. 3, n. 36644 del 15/7/2019, A., Rv. 277721; Sez. 1, n. 54333 del 20/7/2018, P.G. in proc. Poggiali, Rv. 275657; Sez. 5, n. 32690 del 23/2/2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 273711; Sez. 3, n. 1191 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], dep. 2008, [OSCURATO:PERSONA] e altri, Rv. 239272). In applicazione dello stesso principio generale, nel caso previsto dall'art. 548, comma 2, cod. proc. pen. ("Quando la sentenza non è depositata entro il trentesimo giorno o entro il diverso termine indicato dal giudice a norma dell'articolo 544, comma 3..."), che rileva, specificamente, in questa sede, il termine per la presentazione della impugnazione decorre dal giorno successivo a quello in cui è stata eseguita la notificazione o la comunicazione dell'avviso di deposito. 2.1. A tale conclusione si perviene in quanto una deroga al menzionato principio generale avrebbe dovuto essere espressamente e univocamente enunciata dalla disposizione dettata dall'art. 585, comma 2, lett. c) cod. proc. pen., la cui formulazione, invero, facendo riferimento alla decorrenza "dalla scadenza del termine stabilito dalla legge o determinato dal giudice per il deposito della sentenza", non è affatto incompatibile, sul piano testuale, con l'applicazione della regola posta dall'art. 172, comma 4, del codice di rito. 2.2. Né è di ostacolo alla esposta ipotesi interpretativa il concetto di "coincidenza" temporale, desumibile dall'affermazione di Sez. U, n. 155 del 29/9/2011, dep. 2012, Rossi e altri, Rv. 251495, secondo cui "il giorno iniziale di decorrenza del secondo termine", previsto per la presentazione dell'impugnazione, "coincide con quello in cui cade il primo termine", potendo esso ritenersi indicativo non già della necessità di una assoluta sovrapponibilità tra i due, termini, quanto piuttosto di una semplice loro contiguità, nel senso che quello "mobile" di proposizione dell'impugnazione deve iniziare subito dopo la scadenza del primo (Sez. 1, n. 54333 del 20/7/2018, cit.). 3. Tanto premesso in diritto, deve ritenersi errata la decisione, oggi impugnata, di inammissibilità, per tardività, dell'appello proposto dal Pubblico ministero avverso la sentenza di assoluzione emessa dalla Corte di Assise di S. [OSCURATO:PERSONA] il 24 febbraio 2017, in quanto ha fatto decorrere il termine di 45 giorni previsto per l'impugnazione dal 10 giugno 2017, data coincidente con quella di comunicazione dell'avviso di deposito, e non, come avrebbe dovuto, dal giorno successivo. Così come spiegato in ricorso, computando i 45 giorni dal 2 giugno 2017, il termine sarebbe scaduto il 16 luglio, prorogato al 17 in quanto cadente in giorno festivo (domenica): l'appello del Pubblico ministero, proposto proprio in quella data, ultimo giorno utile, doveva, dunque, considerarsi tempestivo. 4. Per le esposte considerazioni, il provvedimento impugnato deve essere annullato senza rinvio, con la conseguente trasmissione degli atti alla Corte di Assise di appello di Napoli per l'ulteriore corso. P.Q.M. Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone la trasmissione degli atti alla Corte di Assise di appello di Napoli per l'ulteriore corso.
Sentenza Cassazione n. 10937/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris