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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 33368/2025

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la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 10264/2022R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., rappresentatae difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] –ricorrente – contro D’[OSCURATO:PERSONA] –intimata – avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] tributaria dell’Abruzzo , n. 689/III/2021depositata il 11 ottobre 2021.

Udita la relazione svolta nella udienza del 2 dicembre 2025 dal la Consiglier a [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] La controversia ha ad oggetto un atto di ingiunzione (n° 213865 2017)emesso dalla [OSCURATO:SOCIETA]. (d’ora in poi ricorrente) nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]Alessandro (d’ora in poi intimata),riguardante il pagamento della TARI/TARES anno 2013 per degli immobili siti in Lanciano, Via E. Fieramosca 0 e P.zza G. Garibaldi

14. Oggetto: Tari/[OSCURATO:PERSONA] CTPha rigettato il ricorso proposto dall’odierna intimata.

La CTR ha accolto l’appello dell’odierna intimata , sulla base delle seguenti ragioni: - la pretesa esattiva è infondata .

Come già riconosciuto in un altro giudizio tra le stesse parti, maper un diverso periodo d’imposta, il credito riguarda una societàche ha ceduto gli immobili in questione ed è stata dichiarata fallita; - la cessionaria, odierna intimata, poteva essere chiamata a rispondere dell’obbligazionealtrui per l’anno relativo all’avvenuta cessione, 2011 ed ai due anni precedenti (2010 e 2009),ma non per quella relativa all’anno successivo, 2013; - nel caso di specie si tratta comunque di immobili diversi.

Laricorrente ha proposto ricorso fondato su due motivi e depositato memoria, la controparte è rimasta intimata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo di ricorso la ricorrent e lamenta , ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 2560 c.c. e 14 del D. Lgs. n. 472/1997, atteso che la CTR, a fronte di una cessione di azienda avvenuta nel 2011, ha ritenuto la cessionaria, odierna controricorrente, non responsabile in relazione alla TARES per l’anno 2013.

1.1. Il motivoè inammissibile.

La sentenza impugnata ha escluso l’obbligo dell’odierna intimata, quale debitrice solidale,sul rilievo che la cessione d’azienda era intervenuta nel 2011, mentre il credito ingiunto riguardava l’anno 2013ed aveva ad oggetto immobili differenti.

Il motivo attinge però solo la ragione decisoria riguardante l’epoca in cui è stata effettuata la cessione, ma non attinge in alcun modo l’altra ragione del decidere, concernente la diversità tra gli immobili oggetto della cessione e quelli indicati nell’atto impugnato.

Dallo svolgimento del fatto, contenuto nella sentenza impugnata, emerge che l’appellodella contribuente, odierna intimata, si fondava anche sulla circostanza che la cessione aveva ad oggetto uno solo degli immobili richiamati nell’atto impugnato, quello sito in Lanciano, via E.Fieramosca

0. In proposito,deve essere ribadito il consolidato principio di legittimità, secondo cui nel caso in cui venga impugnata con ricorso per cassazione una sentenza (o un capo di questa) che si fondi su più ragioni, tutte autonomamente idonee a sorreggerla, è necessario, per giungere alla cassazione della pronuncia, non solo che ciascuna di esse abbia formato oggetto di specifica censura, ma anche che il ricorso abbia esito positivo nella sua interezza con l'accoglimento di tutte le censure, affinché si realizzilo scopo proprio di tale mezzo di impugnazione, il quale deve mirare alla cassazione della sentenza, in toto o nel suo singolo capo, per tutte le ragioni che autonomamente l'una o l'altro sorreggano.

Ne consegue che è sufficiente che anche una sola delle dette ragioni non abbia formato oggetto di censura, ovvero, pur essendo stata impugnata, sia respinta, perché il ricorso o il motivo di impugnazione avverso il singolo capo di essa, debba essere respinto nella sua interezza, divenendo inammissibili, per difetto di interesse, le censure avverso le altre ragioni poste a base della sentenza o del capo impugnato (tra le molte, Cass. Sez.

U, n. 16602/2005, Rv. 582945 –01, Sez. 1, n. 2811/2006, Rv. 586593 –01, Sez.

U, n. 10374/2007, Rv. 596410 - 01).

Stante l’omessa censura del passaggio della motivazione sul l’esclusione dell’obbligo tributario per la diversità degli immobili , ne deriva inammissibilità del motivo.

2. Con il secondo motivo di ricorso la ricorrente lamenta, ai sensi dell’art.360, comma 1, n. 4 c.p.c., la n ullità della sentenza per vizio motivazionale, quindi per violazione degli artt. 36 del D. Lgs. n. 546-1992, 132, n. 4, c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.; ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

Il motivo è in fondato, in quanto la sentenza impugnata , sia pure in forma estremamente sintetica, ha chiarito le ragioni per cui ha accolto l’appello dell’odierna intimata, come risulta da quanto riportato nei fatti di causa del presente provvedimento.

A tal proposito deve essere riaffermato il principio secondo cui i l vizio di contraddittorietà della motivazione ricorre solo in presenza di argomentazioni contrastanti e tali da non permettere di comprendere la ratio decidendi che sorregge il decisum adottato, per cui non sussiste motivazione contraddittoria allorché, dalla lettura della sentenza, non sussistano incertezze di sorta su quella che è stata la volontà del giudice(Cass., Sez.

U, n. 25984 del 22/12/2010 (Rv. 615519 –01, Sez. 1, Sentenza n. 3270 del 18/02/2015 (Rv. 634408 - 01) .

Nel caso in esame è perfettamente comprensibile perché la CTR abbia ritenuto l’odierna intimata non tenuta al pagamento della pretesa erariale.

Con riferimento alla motivazione apparente, si ricorda che la motivazione del provvedimento impugnato con ricorso per cassazione deve ritenersi apparente quando, pur se graficamente esistente, non consenta alcun controllo sull'esattezza e la logicità del ragionamento decisorio, così da non attingere la soglia del "minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111 comma 6 Cost.,ipotesi che si verifica quando il giudice di merito ometta di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento, ovvero li indichi senza un’effettiva disamina logico-giuridica che lasci trasparire il percorso argomentativo seguito(Cass. Sez. 6 -5, n. 9105/2017, Rv. 643793 – 01, Sez.

L, n. 3819/2020 , Rv. 656925 – 02, Sez. 1, n. 13248/2020,Rv. 658088 - 01) .

In seguito alla riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., disposta dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012, non sono più ammissibili nel ricorso per cassazione le censure di contraddittorietà e insufficienza dellamotivazione della sentenza di merito impugnata, in quanto il sindacato di legittimità sullamotivazione resta circoscritto alla sola verifica del rispetto del «minimo costituzionale» richiesto dall'art. 111, comma 6, Cost., che viene violato qualora la motivazione sia totalmente mancante o meramenteapparente, ovvero si fondi su un contrasto irriducibile tra affermazioni inconcilianti, o risulti perplessa ed obiettivamente incomprensibile, purché il vizio emerga dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali (Cass., Sez. 1 - , Ordinanza n. 7090 del 03/03/2022 (Rv. 664120 -01).

Nel caso di specie la sentenza ha indicato gli elementi su cui ha fondato il proprio convincimentoe non è quindi possibile ritenere la motivazione apparente.

3. Da quanto esposto segue il rigetto del ricorso.

Nulla sulle spese stante la mancata costituzione della controparte, rimasta intimata.

Si dà atto che sussistono i presupposti per il versamento da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato dell'art. 13 , comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto.

P.Q.M La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo pari a quello dovuto per il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 10264/2022R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., rappresentatae difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] –ricorrente – contro D’[OSCURATO:PERSONA] –intimata – avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] tributaria dell’Abruzzo , n. 689/III/2021depositata il 11 ottobre 2021. Udita la relazione svolta nella udienza del 2 dicembre 2025 dal la Consiglier a [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] La controversia ha ad oggetto un atto di ingiunzione (n° 213865 2017)emesso dalla [OSCURATO:SOCIETA]. (d’ora in poi ricorrente) nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]Alessandro (d’ora in poi intimata),riguardante il pagamento della TARI/TARES anno 2013 per degli immobili siti in Lanciano, Via E. Fieramosca 0 e P.zza G. Garibaldi 14. Oggetto: Tari/[OSCURATO:PERSONA] CTPha rigettato il ricorso proposto dall’odierna intimata. La CTR ha accolto l’appello dell’odierna intimata , sulla base delle seguenti ragioni: - la pretesa esattiva è infondata . Come già riconosciuto in un altro giudizio tra le stesse parti, maper un diverso periodo d’imposta, il credito riguarda una societàche ha ceduto gli immobili in questione ed è stata dichiarata fallita; - la cessionaria, odierna intimata, poteva essere chiamata a rispondere dell’obbligazionealtrui per l’anno relativo all’avvenuta cessione, 2011 ed ai due anni precedenti (2010 e 2009),ma non per quella relativa all’anno successivo, 2013; - nel caso di specie si tratta comunque di immobili diversi. Laricorrente ha proposto ricorso fondato su due motivi e depositato memoria, la controparte è rimasta intimata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo di ricorso la ricorrent e lamenta , ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 2560 c.c. e 14 del D. Lgs. n. 472/1997, atteso che la CTR, a fronte di una cessione di azienda avvenuta nel 2011, ha ritenuto la cessionaria, odierna controricorrente, non responsabile in relazione alla TARES per l’anno 2013. 1.1. Il motivoè inammissibile. La sentenza impugnata ha escluso l’obbligo dell’odierna intimata, quale debitrice solidale,sul rilievo che la cessione d’azienda era intervenuta nel 2011, mentre il credito ingiunto riguardava l’anno 2013ed aveva ad oggetto immobili differenti. Il motivo attinge però solo la ragione decisoria riguardante l’epoca in cui è stata effettuata la cessione, ma non attinge in alcun modo l’altra ragione del decidere, concernente la diversità tra gli immobili oggetto della cessione e quelli indicati nell’atto impugnato. Dallo svolgimento del fatto, contenuto nella sentenza impugnata, emerge che l’appellodella contribuente, odierna intimata, si fondava anche sulla circostanza che la cessione aveva ad oggetto uno solo degli immobili richiamati nell’atto impugnato, quello sito in Lanciano, via E.Fieramosca 0. In proposito,deve essere ribadito il consolidato principio di legittimità, secondo cui nel caso in cui venga impugnata con ricorso per cassazione una sentenza (o un capo di questa) che si fondi su più ragioni, tutte autonomamente idonee a sorreggerla, è necessario, per giungere alla cassazione della pronuncia, non solo che ciascuna di esse abbia formato oggetto di specifica censura, ma anche che il ricorso abbia esito positivo nella sua interezza con l'accoglimento di tutte le censure, affinché si realizzilo scopo proprio di tale mezzo di impugnazione, il quale deve mirare alla cassazione della sentenza, in toto o nel suo singolo capo, per tutte le ragioni che autonomamente l'una o l'altro sorreggano. Ne consegue che è sufficiente che anche una sola delle dette ragioni non abbia formato oggetto di censura, ovvero, pur essendo stata impugnata, sia respinta, perché il ricorso o il motivo di impugnazione avverso il singolo capo di essa, debba essere respinto nella sua interezza, divenendo inammissibili, per difetto di interesse, le censure avverso le altre ragioni poste a base della sentenza o del capo impugnato (tra le molte, Cass. Sez. U, n. 16602/2005, Rv. 582945 –01, Sez. 1, n. 2811/2006, Rv. 586593 –01, Sez. U, n. 10374/2007, Rv. 596410 - 01). Stante l’omessa censura del passaggio della motivazione sul l’esclusione dell’obbligo tributario per la diversità degli immobili , ne deriva inammissibilità del motivo. 2. Con il secondo motivo di ricorso la ricorrente lamenta, ai sensi dell’art.360, comma 1, n. 4 c.p.c., la n ullità della sentenza per vizio motivazionale, quindi per violazione degli artt. 36 del D. Lgs. n. 546-1992, 132, n. 4, c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.; ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. Il motivo è in fondato, in quanto la sentenza impugnata , sia pure in forma estremamente sintetica, ha chiarito le ragioni per cui ha accolto l’appello dell’odierna intimata, come risulta da quanto riportato nei fatti di causa del presente provvedimento. A tal proposito deve essere riaffermato il principio secondo cui i l vizio di contraddittorietà della motivazione ricorre solo in presenza di argomentazioni contrastanti e tali da non permettere di comprendere la ratio decidendi che sorregge il decisum adottato, per cui non sussiste motivazione contraddittoria allorché, dalla lettura della sentenza, non sussistano incertezze di sorta su quella che è stata la volontà del giudice(Cass., Sez. U, n. 25984 del 22/12/2010 (Rv. 615519 –01, Sez. 1, Sentenza n. 3270 del 18/02/2015 (Rv. 634408 - 01) . Nel caso in esame è perfettamente comprensibile perché la CTR abbia ritenuto l’odierna intimata non tenuta al pagamento della pretesa erariale. Con riferimento alla motivazione apparente, si ricorda che la motivazione del provvedimento impugnato con ricorso per cassazione deve ritenersi apparente quando, pur se graficamente esistente, non consenta alcun controllo sull'esattezza e la logicità del ragionamento decisorio, così da non attingere la soglia del "minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111 comma 6 Cost.,ipotesi che si verifica quando il giudice di merito ometta di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento, ovvero li indichi senza un’effettiva disamina logico-giuridica che lasci trasparire il percorso argomentativo seguito(Cass. Sez. 6 -5, n. 9105/2017, Rv. 643793 – 01, Sez. L, n. 3819/2020 , Rv. 656925 – 02, Sez. 1, n. 13248/2020,Rv. 658088 - 01) . In seguito alla riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., disposta dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012, non sono più ammissibili nel ricorso per cassazione le censure di contraddittorietà e insufficienza dellamotivazione della sentenza di merito impugnata, in quanto il sindacato di legittimità sullamotivazione resta circoscritto alla sola verifica del rispetto del «minimo costituzionale» richiesto dall'art. 111, comma 6, Cost., che viene violato qualora la motivazione sia totalmente mancante o meramenteapparente, ovvero si fondi su un contrasto irriducibile tra affermazioni inconcilianti, o risulti perplessa ed obiettivamente incomprensibile, purché il vizio emerga dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali (Cass., Sez. 1 - , Ordinanza n. 7090 del 03/03/2022 (Rv. 664120 -01). Nel caso di specie la sentenza ha indicato gli elementi su cui ha fondato il proprio convincimentoe non è quindi possibile ritenere la motivazione apparente. 3. Da quanto esposto segue il rigetto del ricorso. Nulla sulle spese stante la mancata costituzione della controparte, rimasta intimata. Si dà atto che sussistono i presupposti per il versamento da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato dell'art. 13 , comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto. P.Q.M La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo pari a quello dovuto per il
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