CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 01688/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA Sul ricorso iscritto al numero 4705 del ruolo generale dell’anno 2021, proposto Da Agenzia delle entrate,in persona del Direttore pro tempore , domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende; -ricorrente- Contro [OSCURATO:PERSONA] in persona del curatore pro tempore; -intimato; Oggetto:[OSCURATO:PERSONA]: Tributi assenza di comunicazione dell’avviso di udienza al curatore fallimentare per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale dell’Emilia-Romagna n. 845/12/2020, depositata in data 16 luglio 2020, non notificata. Lette le conclusioni scritte del P.G., in persona del sostituto procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24 novembre 2023 dal Relatore Cons. [OSCURATO:PERSONA] di Nocera. [OSCURATO:PERSONA] -l’Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, propone ricorso, affidato a un motivo, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la [OSCURATO:PERSONA] dell’Emilia-Romagna aveva rigettato l’appello proposto nei confronti di Dammus s.r.l. in liquidazione, avverso la sentenza n. 120/01/2016 della [OSCURATO:PERSONA] di Rimini che aveva accolto il ricorso proposto dalla società contribuente avverso avviso di accertamento con il quale l’Ufficio aveva contestato, per l’anno 2010, l’indebita detrazione Iva in relazione a fatture emesse da Geos snc a fronte di operazioni ritenute soggettivamente inesistenti; -in punto di diritto, la CTR confermava la decisione della CTP per non avere l’Agenzia provato l’asserita partecipazione della società contribuente nella frode portata a compimento dalla Geos s.n.c.; in particolare, ha evidenziato che: 1) la GEOS era cessata il 12.12.2013 (ovvero tre anni dopo lo svolgimento dei fatti) per cui non era ipotizzabile la conoscenza da parte di Dammus di eventuali comportamenti fraudolenti della Geos, quale società pienamente operativa negli anni 2008-2010; 2) la Dammus, nell’anno 2010, risultava a credito non soltanto per le fatture ricevute da Geos ma anche per quelle ricevute da altri fornitori sicuramente estranei all’ipotizzata frode; - il Fallimento DAMMUS s.r.l. in persona del curatore pro tempore è rimasto contumace. [OSCURATO:PERSONA]-con l’unico motivo di ricorso si denuncia, in relazione all’art.360, comma 1, n. 4 c.p.c., la nullità della sentenza per violazione degli artt. 43 della LF, 43 e 31 del d.lgs. n. 546/92 per avere la CTR -a fronte della dichiarazione di interruzione del giudizio a seguito della dichiarazione di fallimento della società contribuente- emesso la pronuncia di rigetto dell’appello dell’Agenzia, in difetto di costituzione del rapporto processuale delle parti atteso che l’avviso di trattazione, a seguito di riassunzione del giudizio a cura dell’Ufficio, era stato notificato dalla cancelleria via pec ai difensori della società costituti prima del fallimento i quali avevano anche formalmente comunicato la cessazione di efficacia del mandato; in particolare, ad avviso della ricorrente, sarebbe stato violato: 1) l’art. 43, comma 1, della LF in quanto il giudizio, nonostante l’avvenuto fallimento della società e la dichiarazione dell’evento interruttivo, ai sensi dell’art. 40 del d.lgs. n. 546/92, era proseguito in sostanza nei confronti del fallito benché privo di capacità processuale; 2) l’art. 43, commi 1 e 3 del d.lgs. n. 546/92, assumendo rilevanza, nel processo tributario, ai fini della tempestiva prosecuzione del giudizio interrotto, la data di deposito dell’istanza di fissazione dell’udienza, gravando sulla segreteria della commissione tributaria l’onere di comunicare alle parti la data della nuova udienza ai sensi dell’art. 31 del d.lgs. n. 546/92, anche alla parte colpita dall’evento interruttivo ossia, nella specie, al curatore del fallimento; -appare necessario acquisire il fascicolo dei gradi di merito; PQM La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo mandando alla cancelleria per l’acquisizione del fascicolo dei gradi di merito.