Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 43523/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/9/2021 della Corte di appello di Bologna visti gli atti e la sentenza impugnata; dato avviso alle parti; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che il ricorso è inammissibile per genericità e manifesta infondatezza dei motivi di ricorso relativi alla omessa applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. e applicazione del beneficio della pena sospesa, rispetto alla condanna per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990 sulla scorta degli elementi, già valorizzati nella sentenza di primo grado, delle modalità ordinarie e abituali delle cessioni e del loro numero, elementi, questi, affatto ridimensionati alla luce della intervenuta declaratoria di prescrizione per alcune condotte.

La protrazione dei fatti per oltre due anni è stata correttamente ritenuta ostativa non solo al giudizio di occasionalità della condotta illecita (presupposto dell'applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto) ma anche alla formulazione di una prognosi favorevole che, sia pure con tratti differenziali, costituisce la comune base di apprezzamento ai fini dell'applicazione del beneficio della pena sospesa e di quello della non iscrizione della condanna nel certificato del casellario rilasciato a richiesta dei privati.

Si tratta di elementi concreti riferibili al giudizio di pericolosità dell'imputato che debitamente apprezzati, inducono ad escludere non solo il vizio di motivazione ma anche quello, conseguente, di violazione di legge.

Ritenuto che l'inammissibilità del ricorso per cassazione dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen. (Nella specie la prescrizione del reato maturata successivamente alla sentenza impugnata con il ricorso). (S.U., n. 32 del 22/11/2000, D.L., Rv. 217266) Considerato che all'inammissibilità dell'impugnazione segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si ritiene conforme a giustizia liquidare come in dispositivo.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 17

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/9/2021 della Corte di appello di Bologna visti gli atti e la sentenza impugnata; dato avviso alle parti; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che il ricorso è inammissibile per genericità e manifesta infondatezza dei motivi di ricorso relativi alla omessa applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. e applicazione del beneficio della pena sospesa, rispetto alla condanna per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990 sulla scorta degli elementi, già valorizzati nella sentenza di primo grado, delle modalità ordinarie e abituali delle cessioni e del loro numero, elementi, questi, affatto ridimensionati alla luce della intervenuta declaratoria di prescrizione per alcune condotte. La protrazione dei fatti per oltre due anni è stata correttamente ritenuta ostativa non solo al giudizio di occasionalità della condotta illecita (presupposto dell'applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto) ma anche alla formulazione di una prognosi favorevole che, sia pure con tratti differenziali, costituisce la comune base di apprezzamento ai fini dell'applicazione del beneficio della pena sospesa e di quello della non iscrizione della condanna nel certificato del casellario rilasciato a richiesta dei privati. Si tratta di elementi concreti riferibili al giudizio di pericolosità dell'imputato che debitamente apprezzati, inducono ad escludere non solo il vizio di motivazione ma anche quello, conseguente, di violazione di legge. Ritenuto che l'inammissibilità del ricorso per cassazione dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen. (Nella specie la prescrizione del reato maturata successivamente alla sentenza impugnata con il ricorso). (S.U., n. 32 del 22/11/2000, D.L., Rv. 217266) Considerato che all'inammissibilità dell'impugnazione segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si ritiene conforme a giustizia liquidare come in dispositivo. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 17
Sentenza Cassazione n. 43523/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris