CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 22 settembre 2021
Cassazione n. 46973/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/07/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA]. Gen. conclude per l'inammissibilita per tutti i ricorsi. udito il difensore E' presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di PALERMO in difesa di: [OSCURATO:PERSONA] Il difensore presente chiede l'accoglimento del ricorso E' presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di PALERMO in difesa di: [OSCURATO:PERSONA] Il difensore presente chiede l'accoglimento del ricorso E' presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di [OSCURATO:PERSONA] in difesa di: [OSCURATO:PERSONA], con delega orale anche per l'avv [OSCURATO:PERSONA] in difesa di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Si associa all'avv [OSCURATO:PERSONA] E' presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di PALERMO in difesa di: [OSCURATO:PERSONA] il quale insiste per l'accoglimento del ricorso. E' presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di PALERMO in difesa di: [OSCURATO:PERSONA] Il difensore presente chiede l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza pronunciata in data 22 settembre 2021, la Corte di appello di Napoli, in parziale riforma della sentenza emessa il 10.10.2019 dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Napoli all'esito di giudizio abbreviato, ha confermato la dichiarazione di penale responsabilità degli imputati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in ordine ai reati di cui agli artt. 73 e 74 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 loro rispettivamente ascritti, limitandosi a rideterminare la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] nella misura di anni quattordici (esclusa la circostanza aggravante relativa al reato di cui al capo b) della rubrica), a [OSCURATO:PERSONA] nella misura di anni quattordici di reclusione (esclusa la contestata recidiva), a [OSCURATO:PERSONA] nella misura di anni sei, mesi dieci e giorni venti di reclusione, a [OSCURATO:PERSONA] nella misura di anni tredici e mesi otto di reclusione, a [OSCURATO:PERSONA] nella misura di anni sei e mesi otto di reclusione, a [OSCURATO:PERSONA] ed a [OSCURATO:PERSONA] nella misura di anni sette, mesi uno e giorni dieci di reclusione, confermando per il resto la sentenza impugnata. Secondo la ricostruzione effettuata dalle sentenze di merito, le vicende oggetto del presente procedimento emergevano nel contesto di una più complessa attività di indagine condotta dalla D.D.A. di Palermo con riferimento alle attività illecite del mandamento mafioso di [OSCURATO:PERSONA] che si concludeva nel dicembre del 2015 con l'emissione di un provvedimento di fermo nei confronti di numerosi esponenti dei mandamenti mafiosi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (c.d. operazione [OSCURATO:PERSONA]). Tali indagini avevano portato alla luce un traffico di stupefacenti promosso dalla consorteria di Palermo che acquistava lo stupefacente a Napoli attraverso alcuni soggetti sospettati di legami con i clan camorristici locali. In particolare il 17 gennaio 2015 si registrava una telefonata di rilevante interesse investigativo tra [OSCURATO:PERSONA], uno dei principali indagati, e tale [OSCURATO:PERSONA] in cui si parlava di un appuntamento che avveniva con tale [OSCURATO:PERSONA] (soggetto noto agli inquirenti per i suoi rapporti con esponenti del mandamento mafioso di [OSCURATO:PERSONA] e condannato per favoreggiamento del boss [OSCURATO:PERSONA]). Veniva quindi iniziata l'attività di captazione sulle sue utenze ed all'interno della sua autovettura, attività progressivamente estesa agli altri imputati. Da qui emergevano i frequenti viaggi del [OSCURATO:PERSONA] a Napoli ed i suoi fornitori campani nonché un'associazione all'interno della quale vi erano precisi ruoli e che si snodava lungo l'asse [OSCURATO:PERSONA].Si ricostruiva così che il [OSCURATO:PERSONA] partiva con la propria autovettura verso [OSCURATO:PERSONA] di Napoli intorno a mezzanotte e giungeva a destinazione verso le 8,00 dopo aver percorso l'autostrada Palermo-Messina e Salerno-[OSCURATO:PERSONA]. Qui saldava il carico precedente e versava l'anticipo per il successivo a [OSCURATO:PERSONA] o direttamente a [OSCURATO:PERSONA]. Dopo qualche giorno, verso la mezzanotte, da [OSCURATO:PERSONA] (Napoli) partiva un'autovettura con il carico di stupefacente nascosto nel doppio fondo; in tale frangente l'auto era preceduta da quella di [OSCURATO:PERSONA] in compagnia di [OSCURATO:PERSONA] i quali facevano da staffetta ed avvertivano il corriere dell'eventuale presenza delle forze dell'ordine. Il corriere era individuato in [OSCURATO:PERSONA] (denominato "Batman") che alla fine in uno dei viaggi veniva fermato e trovato in possesso di 131 Kg. di sostanza del tipo hashish occultata in un sottofondo. Giunti quindi in Sicilia, il [OSCURATO:PERSONA], il [OSCURATO:PERSONA] ed il corriere si recavano in una villetta nella disponibilità del [OSCURATO:PERSONA], sita sul lungomare di Bagheria all'interno di un residence, dove scaricavano lo stupefacente per poi fare ritorno a Napoli. [OSCURATO:PERSONA] poi smistava lo stupefacente in particolare attraverso [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] addetti alla distribuzione del medesimo. Sulla scorta di un imponente compendio di intercettazioni telefoniche ed ambientali, la sentenza di primo grado riteneva quindi la sussistenza di un traffico di droga di notevole entità sull'asse Napoli-Palermo con rapporti ultradecennali che si articolava in due gruppi criminali che agivano secondo un modus operandi già concordato e più volte attuato di cui l'uno faceva capo al Greco ed al [OSCURATO:PERSONA], residenti in Campania e che si avvaleva del contributo di Fiorillo e Bettinelli, l'altro facente capo al [OSCURATO:PERSONA] in Sicilia e che si avvaleva del contributo di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Tali gruppi risultavano in continuo collegamento al fine di perseguire i propri scopi costituendo un'articolata catena di spaccio di droga proveniente probabilmente dall'estero. La Corte d'appello ha confermato quanto alla ricostruzione dei fatti ed alla riconducibilità agli odierni imputati il percorso motivazionale della sentenza di primo grado. 2. Avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli hanno presentato ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensore, con separati atti, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. 2.1. RICORSO per [OSCURATO:PERSONA]: si articola in quattro motivi. Con il primo si deduce la violazione dell'art. 606 comma 1, lett. c) cod.proc.pen. in relazione all'art. 125, comma 3, e 546, comma 1, lett. e) e 604 cod.proc.pen.per avere la Corte territoriale disatteso l'eccezione difensiva secondo cui la sentenza del Gup di Napoli ha interamente recepito la motivazione di quella del Gup di Palermo senza alcuna autonoma considerazione. Con il secondo si deduce la violazione dell'art. 606, lett. b) ed e) cod.proc.pen. in relazione agli artt. 125, comma 3, 192 e 533 cod.proc.pen. e 74 d.P.R. n. 309 del 1990 (capo a). Lamenta che la motivazione della sentenza impugnata è apparente e manifestamente illogica laddove ha respinto le doglianze difensive relative all'assenza dei presupposti del reato di cui all'art. 74 d.P.R. 309 del 1990 con particolare riguardo al fatto che gli unici episodi accertati a carico dell'imputato sarebbero tre e commessi nel ristretto arco di tre mesi; inoltre le intercettazioni dimostrano contrasti interni tra i due gruppi (vedi conversazione n. 2309 del 23 aprile 2015) e l'assenza di uno stabile rapporto tra venditori e acquirenti (conversazione n. 734 del 23 giugno 2015) nonché la circostanza che il presunto gruppo dei napoletani avrebbe rifornito anche altri soggetti diversi dal [OSCURATO:PERSONA], definiti appunto come "rivali". Con il terzo motivo si deduce la violazione dell'art. 606 lett. b), c) ed e) cod.proc.pen. in relazione agli artt. 125, comma 3, 192 e 533 cod.proc.pen. e 73 d.P.R. n. 309 del 1990 (capo b) per avere la Corte territoriale confermato la responsabilità del prevenuto in ordine alla presunta cessione di gr. 300,00 di sostanza stupefacente del tipo hashish contestata al capo b) atteso che in relazione a detta imputazione non vi è stato alcun sequestro di sostanza ma solo il contenuto delle intercettazioni. Con il quarto motivo si deduce la violazione dell'art. 606 lett. b), c) ed e) cod.proc.pen. in relazione agli artt. 125, comma 3, 192 e 533 cod.proc.pen. e 73 d.P.R. n. 309 del 1990 (capo c)) per avere la Corte territoriale confermato la responsabilità del prevenuto in ordine alla presunta cessione di gr.131,00 di sostanza stupefacente del tipo hashish sequestrata al Bettinelli il 24.6.2015 contestata al capo c), atteso che il prevenuto non ha preso parte ad alcuna delle conversazioni intercettate ma sarebbe stato solo menzionato con l'uso dello pseudonimo il "vecchio". 2.2. RICORSO per [OSCURATO:PERSONA]: si articola in due motivi di ricorso Con il primo si deduce la violazione dell'art. 606 lett. b) ed e) cod. proc. pen. in relazione all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 per avere la Corte territoriale confermato la responsabilità del prevenuto in relazione al reato associativo con il ruolo di promotore, di organizzatore e di finanziatore dell'associazione. Rileva che se le intercettazioni ambientali a suo carico sono numerose, il periodo di osservazione è limitato ovvero va dal marzo 2015 alla fine di ottobre 2015 ed inoltre essendo contestato al prevenuto solo il reato di cui al capo c) il suo contributo sarebbe limitato al solo trasporto e quindi al più riconducibile ad un semplice concorso di persone nel reato. Con il secondo motivo si deduce la violazione dell'art. 606 lett. b) ed e) cod. proc. pen. in relazione all'art. 74, comma 2, d.P.R. n. 309 del 1990 per avere la Corte territoriale confermato il ruolo dirigenziale ritenuto per il [OSCURATO:PERSONA]. Al contrario dalle intercettazioni ambientali emerge il ruolo assolutamente subordinato svolto dal [OSCURATO:PERSONA] anche nell'ambito del gruppo napoletano. Così la sua costante presenza in occasione dei viaggi a Napoli del [OSCURATO:PERSONA] può essere spiegata con il rapporto anche di amicizia esistente tra i due. 2.3. RICORSO per [OSCURATO:PERSONA]: si articola in un motivo di ricorso. Con detto motivo si deduce la violazione dell'art. 606 lett. b) ed e) cod. proc. pen. in relazione all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 per avere la Corte territoriale confermato la responsabilità del prevenuto in relazione al reato associativo quale partecipe con il ruolo di staffetta e corriere dei carichi di stupefacente destinati a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Rileva che non emerge una stabilità di rapporti tali da far ritenere l'adesione ad un generico programma criminoso in materia di stupefacenti anche perché le intercettazioni telefoniche danno conto solo di rapporti con il [OSCURATO:PERSONA]. Inoltre il periodo di osservazione è limitato e circoscritto nel tempo ed al prevenuto è contestato solo l'episodio di cui al capo c). Assume che invece il suo ruolo, che si esauriva con il singolo viaggio, può essere ricondotta ad un'attività concorsuale e non già al ruolo di partecipe. 2.4. RICORSO per [OSCURATO:PERSONA]: si articola in tre motivi di ricorso. Con il primo si deduce la violazione degli artt. 3, 24 e 415 bis cod.proc.pen. per avere la Corte di appello di Napoli ritenuto illegittimamente che in seguito alla pronuncia di incompetenza territoriale da parte della Corte d'appello di Palermo ed alla contestuale restituzione degli atti alla Procura della Repubblica di Napoli quest'ultima non dovesse emettere l'avviso di conclusione delle indagini preliminari. Con il secondo si deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 per avere la Corte territoriale ritenuto provata la partecipazione dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] all'associazione dedita al traffico di sostanze stupefacenti solo in base ad alcune intercettazioni telefoniche che hanno dato luogo ad un sequestro in data 24.6.2015, criterio di per sé idoneo a giustificare la pronuncia di colpevolezza per il singolo episodio delittuoso ex art. 73 del d.p.r. n. 309 del 90 ma insuscettibile di delineare l'automatica partecipazione del ricorrente alla compagine associativa.Con il terzo motivo si deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione agli artt. 62 bis, 81 cpv e 133 cod. pen. riguardo alla omessa concessione delle attenuanti generiche ed alla determinazione in concreto della pena. In particolare vi sarebbe un'evidente disparità di trattamento riguardante l'aumento di pena determinato dalla Corte d'appello a titolo di continuazione tra i reati nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] rispetto a quello applicato al coimputato [OSCURATO:PERSONA] che riveste un ruolo apicale. 2.5. RICORSO per [OSCURATO:PERSONA]: si articola in due motivi. Con il primo si deduce la nullità della sentenza per violazione dell'art. 606 lett. b) ed e) cod.proc.pen. in relazione agli artt. 3, 24,25,27, 111 Cost. e 24,185, 415 bis e 416 cod. proc. pen. Reitera l'eccezione di nullità della richiesta di rinvio a giudizio e di tutti gli atti successivi sul rilievo che il PM presso il Tribunale di Napoli, ritenuto competente ratione loci dalla Corte di appello di Palermo non aveva emesso prima di avanzare la domanda di rinvio a giudizio al Gup di Napoli l'avviso ex art. 415 bis cod.proc.pen. Con il secondo si deduce la violazione dell'art. 606 lett. b) ed e) cod.proc.pen. in relazione all'art. 74 commi 1 e 2 d.P.R. 309 del 1990. Assume che la Corte d'appello ha erroneamente ritenuto la sussistenza del reato di cui all'art. 74 d.P.R. 309 del 1990 stante la mancanza di stabilità e di una struttura organizzativa ed ha altresì erroneamente ritenuto il ruolo verticistico del [OSCURATO:PERSONA] nella suddetta associazione atteso che le condotte richiamate non sarebbero state realizzate con il carattere della stabilità e non sarebbero espressive di un ruolo dirigenziale. La Corte territoriale avrebbe ritenuto sussistente il reato associativo travisando le risultanze istruttorie e non fornendo adeguate risposte alle deduzioni difensive che vertevano principalmente sull'assenza del requisito della stabilità e della mancanza di una struttura organizzativa. Inoltre non avrebbe individuato sulla scorta di quali elementi desunti dall'attività investigativa si possa ricostruire il ruolo di vertice assunto dal medesimo e ciò soprattutto in considerazione del fatto che tutte le condotte descritte a sostegno della sussistenza del ruolo verticistico non venivano realizzate dal ricorrente con il carattere della stabilità né che le stesse evidenziano detto ruolo. 2.6. RICORSO ger [OSCURATO:PERSONA]: si articola in tre motivi. Con il primo si deduce la violazione dell'art. 606 lett. b), c) ed e) cod. proc. pen. in relazione all'art. 178, lett. b), 179, 24, 415 bis e 416 comma 1 cod. proc. pen. per il rigetto della richiesta difensiva di nullità della richiesta di rinvio a giudizio per mancata notifica all'imputato dell'avviso di conclusione delle indagini da parte della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli alla quale sono stati trasmessi gli atti del presente processo a seguito di sentenza di incompetenza territoriale pronunciata dalla Corte di appello di Palermo. Con il secondo si deduce la violazione dell'art. 606 lett. b) ed e) cod. proc. pen. in relazione agli artt. 192, comma 3, 530, 533, 546, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., 74 e 73 d.P.R. 309/1990. Assume che la sentenza impugnata è stata adottata in assenza di prova certa circa la responsabilità del [OSCURATO:PERSONA] avvalendosi delle dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia Sollima e Valdese i quali avrebbero riferito su fatti disancorati temporalmente dalle contestazioni mosse al [OSCURATO:PERSONA] e nulla avrebbero dichiarato circa condotte illecite di compravendita di stupefacenti. Peraltro dette dichiarazioni non sarebbero corroborate da elementi esterni. Deduce altresì che la sentenza impugnata non ha fornito un'esaustiva motivazione su quali sarebbero state le condotte illecite attribuite al [OSCURATO:PERSONA] dopo quella dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] che dimostrerebbero la sua adesione in modo stabile e continuativo al traffico di sostanze stupefacenti da Napoli così come contestato al capo A) stante il suo coinvolgimento in un'unica condotta di acquisto di stupefacenti (capo b)). Inoltre, la Corte territoriale ha valorizzato gli esiti del sistema GPS installato sulla autovettura in uso al [OSCURATO:PERSONA], che hanno rilevato numerosi passaggi nella zona ove è ubicata l'abitazione del [OSCURATO:PERSONA], per fondare il ruolo di associato attribuito al medesimo per aver acquistato stabilmente e continuativamente sostanze stupefacenti dal [OSCURATO:PERSONA], senza tenere conto che il [OSCURATO:PERSONA] vi si recava spesso in compagnia della propria moglie, trattandosi quindi di frequentazione che coinvolgeva i familiari e senza che sia emersa la dimostrazione della consegna di somme di denaro. Per il reato contestato al capo b), l'unico elemento indiziario valorizzato dalla Corte d'appello a carico del [OSCURATO:PERSONA] è costituito dalla trascrizione della captazione ambientale del 9.3.2015 nel corso della quale il prevenuto ed il [OSCURATO:PERSONA] verosimilmente stavano discutendo della scarsa qualità della sostanza stupefacente senza che tale conversazione sia stata riscontrata da alcuna altra emergenza indiziaria. Con il terzo motivo si deduce la violazione dell'art. 606 lett. b) ed e) cod. proc. pen. in relazione agli artt. 546, comma 1, lett. e) cod.proc.pen., 62 bis e 133 cod . pen. Lamenta in via subordinata che la Corte territoriale con motivazione manifestamente carente non ha concesso all'imputato le circostanze attenuanti generiche e comunque non ha irrogato allo stesso una pena più tenue.2.7. RICORSO per [OSCURATO:PERSONA]: si articola in quattro motivi di ricorso. Con il primo si deduce l'inosservanza e l'erronea applicazione della legge penale ex art. 606 lett. b) ed e) cod. proc.pen. in relazione agli artt. 3, 24, 25 , 27, 111 Cost. e art. 24, 185, 415 bis, 416 cod.proc.pen. riproponendo l'eccezione di nullità della richiesta di rinvio a giudizio e di tutti gli atti successivi poiché a seguito della declaratoria di incompetenza territoriale della Corte d'appello di Palermo, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli aveva omesso di inviare agli imputati l'avviso di cui all'art. 415 bis cod.proc.pen. Con il secondo si deduce l'inosservanza o l'erronea applicazione della legge penale ed il vizio di motivazione ex art. 606 lett. b) ed e) c.p.p. in relazione agli artt. 192 e 546 cod.proc.pen. Lamenta che la sentenza impugnata è giunta all'attribuzione di responsabilità per il reato di cui all'art. 74 d.p.r. n. 309 del 90 per una condotta di stabile acquisto di sostanza stupefacente senza che questa sia stata accertata; risulta altresì carente la doglianza sulla mancanza dell'elemento soggettivo non risultando l'adesione ad un progetto comune e del resto contestando la stessa sussistenza dell'associazione de qua. Con il terzo si deduce l'inosservanza o l'erronea applicazione della legge penale ex art. 606 lett. b) ed e) in relazione agli artt. 192 e 546 cod. proc. pen. in punto di motivazione offerta dalla sentenza impugnata circa la doglianza difensiva mossa sul riconoscimento della voce del [OSCURATO:PERSONA] nella intercettazione ambientale del 9.6.2015. Con il quarto si deduce la carenza di motivazione e la violazione di legge in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. [OSCURATO:PERSONA] 1.1. I ricorsi proposti sono infondati per le ragioni che seguono. Con riguardo al ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], il primo motivo è infondato. Ed invero, a seguito della dichiarazione di incompetenza del Gip di Palermo e di trasmissione degli atti alla Procura presso il Tribunale di Napoli, il Gip del medesimo tribunale, pronunciandosi in sede di giudizio abbreviato, ha recepito gli atti di indagine raccolti originariamente dall'autorità giudiziaria palermitana valutando poi autonomamente i singoli temi di indagine nonché le posizioni dei imputati, come si ricava dalla lettura della sentenza di primo grado (che, peraltro, come correttamente rilevato dalla Corte territoriale, poteva comunque essere integrata in appello).Il secondo motivo è del pari infondato. In ordine ai profili giuridici inerenti al reato di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, va premesso che, ai fini della configurabilità di un'associazione finalizzata al narcotraffico, è necessaria la presenza di tre elementi fondamentali: a) l'esistenza di un gruppo composto da almeno tre persone tra loro vincolate da un patto associativo (sorto anche in modo informale e non contestuale), avente ad oggetto un programma criminoso di compimento di una serie indeterminata di reati in materia di stupefacenti, da realizzare attraverso il coordinamento degli apporti personali; b) la disponibilità da parte del sodalizio, con sufficiente stabilità, di risorse umane e materiali per una credibile attuazione del programma associativo; c) un apporto individuale apprezzabile e non episodico degli associati, a conoscenza quantomeno dei tratti essenziali del sodalizio, che integri un contributo alla stabilità dell'unione illecita (Sez. 6, n. 7387 del 03/12/2013, dep. 2014, Pompei, Rv. 258796; Sez. 4, n. 44183 del 02/10/2013, Alberghini, Rv. 257582). Non è richiesta la presenza di una complessa e articolata organizzazione dotata di notevoli disponibilità economiche, ma è sufficiente l'esistenza di strutture, sia pure rudimentali, deducibili dalla predisposizione di mezzi, per il perseguimento del fine comune, create in modo da concretare un supporto stabile e duraturo alle singole deliberazioni criminose, con il contributo dei singoli associati (Sez. 2, n. 19146 del 20/02/2019, Cicciari, Rv. 275583). Si è altresì sottolineato che l'elemento organizzativo assume un rilievo secondario, essendo sufficiente anche una struttura minima perché il reato si perfezioni (Sez. 2, n. 16540 del 27/03/2013, Piacentini, Rv. 255491; nella specie, la Cassazione ha ritenuto corretta la sentenza di merito che, ai fini dell'esclusione del reato, aveva giudicato irrilevante e, comunque, non provato il fatto che i correi non avessero stabile organizzazione e fossero sempre alla ricerca di mezzi per la commissione dei delitti scopo). Quanto al ruolo dei singoli partecipi, (come affermato in particolare da Sez, 6 n. 3509/2012, Sez. 4, n. 19272 del 12.6.2020, Bellissima, Rv. 279249) l'associazione per delinquere, finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, può dirsi realizzata sia dalla unione di più persone che operano, anche in via soltanto parallela, per la realizzazione di profitti con lo spaccio della droga, sia dal vincolo che lega l'importatore, che si adopera per rifornire il mercato, in via continuativa, con l'organizzazione territoriale dedita allo spaccio, purché tutti i soggetti abbiano la consapevolezza di agire nell'ambito di una organizzazione, nella quale l'attività dei singoli si integrano strumentalmente per la finalità perseguita e purché l'acquirente-rivenditore sia stabilmente disponibile, inoltre, a ricevere le sostanze stupefacenti con tale continuità da proiettare il singolo atto negoziale oltre la sfera individuale, come elemento della complessiva ed articolata struttura organizzativa. Integra la condotta di partecipazione ad un'associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti la costante disponibilità a fornire le sostanze di cui il sodalizio fa traffico, tale da determinare un durevole rapporto tra fornitore e spacciatori che immettono la droga nel consumo al minuto, sempre che si accerti la coscienza e volontà di far parte dell'associazione, di contribuire al suo mantenimento e di favorire la realizzazione del fine comune di trarre profitto del commercio di droga (Sez. 6, n. 41612 del 19/6/2013, Manta, Rv. 257798). Premessi tali principi, dalla lettura di entrambe le sentenze di merito, che trattandosi di c.d. doppia conforme, costituiscono un unico corpo motivazionale, e che hanno diffusamente motivato sul punto, si evince la sussistenza di un sodalizio criminoso diretto ed organizzato da [OSCURATO:PERSONA] al cui interno si individuano due distinte consorterie, ovvero quella dei napoletani facenti capo al [OSCURATO:PERSONA], e quella dei siciliani facente capo al [OSCURATO:PERSONA], la cui attività si snoda attraverso continui viaggi come documentato dai tracciamenti GPS e dai tabulati telefonici. All'interno del sodalizio Greco è il riferimento per tutti i sodali che lo chiamano "vecchio" o "[OSCURATO:PERSONA]" nonché il motore del gruppo anche nell'assumere le decisioni fondamentali come quella di chiudere tutti i conti con i palermitani pena la mancata consegna della sostanza stupefacente o nell'affrontare le fasi critiche come avviene dopo il sequestro del 24.6.2015. Nel delineare il modus operandi del sodalizio, si ricostruiva in particolare che il [OSCURATO:PERSONA], soggetto noto per i suoi contatti con esponenti del mandamento di [OSCURATO:PERSONA] rafforzati anche dall'esistenza di rapporti familiari, come attestato dalle intercettazioni ambientali nella sua autovettura, effettuava numerosi viaggi nel napoletano che gli consentivano di acquistare lo stupefacente e di dare impulso ai successivi traffici attraverso il saldo di quelli già realizzati e dell'anticipo di quelli contrattati. In occasione di detti viaggi il [OSCURATO:PERSONA] si incontrava con il [OSCURATO:PERSONA] e si recava presso la via [OSCURATO:PERSONA] in [OSCURATO:PERSONA] di Napoli dove lo stesso consegnava il denaro estraendolo dal doppiofondo praticato nella sua autovettura; i contatti diuturni tra il [OSCURATO:PERSONA] ed il gruppo napoletano emergono in particolare dalle intercettazioni precedenti e successive al sequestro del 24.6.2011 da cui si ricostruisce il traffico di stupefacenti instaurato sull'asse [OSCURATO:PERSONA] nonché la messa a disposizione da parte del [OSCURATO:PERSONA] del suo villino ad Aspra per lo stoccaggio dello stupefacente ma anche per ospitare il [OSCURATO:PERSONA] e la sua famiglia in occasione dei viaggi in Sicilia. Emblematici nella ricostruzione dell'attività del sodalizio criminoso sono altresì i rapporti del [OSCURATO:PERSONA] con [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che sono gli acquirenti della droga di cui si è rifornito e la preoccupazione che gli stessi saldino i propri debiti con lui per potere a sua volta saldare con i napoletani le proprie forniture. A corroborare tale ricostruzione la sentenza impugnata offre in particolare le conversazioni del 13 e del 15 aprile 2015 nel corso delle quali il [OSCURATO:PERSONA] si lamenta con il [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA] il quale ritardava nel consegnargli gli importi dovuti. Irrilevante, invece, come ritenuto correttamente dalla sentenza impugnata, è la circostanza che il Greco avesse contatti con altri acquirenti (come si evince dalla conversazione n. 734 del 23.6.2015 ove si fa riferimento a tale "sigarettaio") atteso che la sussistenza del vincolo associativo non richiede quale suo requisito l'esclusività dei rapporti. Infondata è anche la terza censura. Ed invero la responsabilità del Greco in ordine al reato di cui al capo b) si fonda essenzialmente sul contenuto dell'intercettazione n. 432 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] da cui si ricostruisce la cessione al [OSCURATO:PERSONA] ed al [OSCURATO:PERSONA] di kg. 300 di hashish. Il coinvolgimento del Greco quale fornitore viene correttamente ricostruita sulla base della circostanza che il corriere giunge a [OSCURATO:PERSONA] ed il luogo dell'incontro è "dal vecchio", nome che identifica inequivocamente il Greco ed il [OSCURATO:PERSONA] sosta proprio nella zona ove si trova l'autosalone e l'abitazione del medesimo a [OSCURATO:PERSONA] di Napoli. Ed inoltre, a comprovare il rifornimento della sostanza, le intercettazioni dei giorni successivi danno poi conto delle lagnanze registrate dai consumatori palermitani in relazione alla mancanza di qualità della sostanza tanto da pensare di restituirla al fornitore. Il quarto motivo è del pari infondato. Con riguardo al reato di cui al capo c), la responsabilità del Greco viene correttamente ricostruita dalle conversazioni del 23.6.2015 da cui si ricava che il [OSCURATO:PERSONA], il [OSCURATO:PERSONA] ed il Fiorillo si recavano presso l'abitazione del Greco per rifornirsi di stupefacenti preoccupati anche della possibilità che lo stesso decidesse di destinare lo stupefacente a qualche concorrente (come il "sigarettaio"). Effettuato il viaggio, durante le fasi finali del trasporto in Sicilia, la droga viene sequestrata dalle forze dell'ordine ed è nuovamente al Greco che si rivolgono i sodali dopo l'operazione di polizia ed anche a seguito dei contrasti emersi nel gruppo tra il [OSCURATO:PERSONA] ed il [OSCURATO:PERSONA]. 2.2. Con riguardo al ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], entrambi i motivi di ricorso, da scrutinarsi congiuntamente, sono infondati. Ed invero la sentenza impugnata, rispondendo ad analoghe censure già sollevate con l'atto d'appello, ha correttamente posto in rilievo, con motivazione immune da contraddizioni e da aporie logiche, che, benché al [OSCURATO:PERSONA] sia contestato un solo reato fine (capo b)), dal compendio intercettativo emerge un pieno inserimento dello stesso nel sodalizio criminoso di cui conosce l'organigramma e il modus operandi svolgendo peraltro l'importante funzione di trait d'union tra il Greco ed il gruppo dei siciliani. Dal compendio probatorio si evince la familiarità e l'abitualità dei rapporti del [OSCURATO:PERSONA] con gli altri sodali sin da tempi risalenti nonché la sua partecipazione ad una serie di viaggi sia per ritirare la droga che per il saldo delle forniture (vedi per l'indicazione degli stessi ppg. 44 e 45 sentenza impugnata), assumendo peculiare rilievo, al fine di comprovare la sua piena adesione al sodalizio, la preoccupazione espressa dopo l'arresto del Bettinelli per il mantenimento della famiglia dello stesso. Va altresì confermato il ruolo dirigenziale svolto dal [OSCURATO:PERSONA], atteso che correttamente la sentenza impugnata ha ritenuto gli elementi dianzi evidenziati espressione di un ruolo di peculiare rilievo nell'ambito del sodalizio in particolar modo nel collegamento tra la cellula napoletana e quella siciliana. 3.3. Con riguardo al ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], lo stesso è infondato. La difesa dell'imputato non ha contestato la partecipazione dello stesso nell'episodio di cui al capo c) dell'imputazione, bensì la sua partecipazione al sodalizio criminoso avente ad oggetto il traffico di sostanze stupefacenti ritenendo al più configurabile un'ipotesi di concorso nel reato. A riguardo giova richiamare il principio secondo cui l'elemento aggiuntivo e distintivo del delitto di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, rispetto alla fattispecie del concorso di persone nel reato continuato di detenzione e spaccio di stupefacenti, va individuato non solo nel carattere dell'accordo criminoso, avente ad oggetto la commissione di una serie non preventivamente determinata di delitti e nella permanenza del vincolo associativo, ma anche nell'esistenza di una organizzazione che consenta la realizzazione concreta del programma criminoso. (In motivazione, la Corte ha precisato che il reato associativo richiede la predisposizione di mezzi concretamente finalizzati alla commissione dei delitti ed il contributo effettivo da parte dei singoli per il raggiungimento dello scopo, poiché, solo nel momento in cui diviene operativa e permanente la struttura organizzativa, si realizza la situazione antigiuridica che giustifica le gravi sanzioni previste per tale fattispecie) (Sez. 6, n. 17467 del 21.11.2018, Noure, Rv. 275550). Richiamato quanto già in precedenza esposto circa la sussistenza del sodalizio criminoso contestato al capo a) dell'associazione ed esaminando il ruolo del Fiorillo, la Corte territoriale con motivazione logica e diffusa ha posto in rilievo, a supporto della ritenuta partecipazione dello stesso al sodalizio criminoso, che in particolare dalla conversazione n. 362 del 14.6.2015 emerge lo scontento del Fiorillo per la scadente qualità dello stupefacente fornito e ciò subito dopo una trasferta del [OSCURATO:PERSONA] in Sicilia, con ciò dimostrando la chiara cointeressenza dello stesso negli affari del sodalizio. Dal compendio probatorio emerge inoltre il ruolo di stabile collaboratore del Fiorillo unitamente al [OSCURATO:PERSONA] ed al [OSCURATO:PERSONA] nelle operazioni di rifornimento del gruppo nonché i viaggi effettuati con l'organizzazione di una staffetta come si evince anche dalle telefonate dal 20 giugno 2015, poco prima del viaggio cui seguiva l'arresto del [OSCURATO:PERSONA]. 4.4. Con riguardo al ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], il primo motivo è manifestamente infondato. Va premesso che la trasmissione degli atti ad altro ufficio del Pubblico Ministero, conseguente ad una decisione del giudice dichiarativa d'incompetenza territoriale, non impone la rinnovazione della notifica all'imputato dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, se già ritualmente effettuata dal P.M. precedente. (In motivazione la Corte ha precisato che la rinnovazione è necessaria solo se vengono svolte ulteriori indagini o vengono contestati altri reati o circostanze aggravanti diverse, altrimenti, in presenza di un quadro probatorio invariato, essa avrebbe solo l'effetto di ritardare il processo, danneggiando in primo luogo l'imputato presunto innocente)( Sez. 3, n. 20765 del 08/04/2010 Rv. 247609; da ultimo Sez. F. n. 44878 del 6.8.2019). La Corte territoriale, pronunciandosi sull'eccezione difensiva già sollevata in sede di giudizio di appello, ha correttamente ritenuto che a seguito della dichiarazione d'incompetenza del Gup del Tribunale di Palermo e della conseguente trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, poiché alcun novum è stato introdotto dall'organo dell'accusa successivamente alla trasmissione degli atti all'A.G. partenopea e quindi non vi è stata alcuna compressione dei diritti della difesa, non doveva essere notificato nuovo avviso ex art. 415 bis cod. proc. pen. Il secondo motivo è del pari infondato. Circa la sussistenza del sodalizio criminoso si richiama quanto già in precedenza esposto. Con riguardo al ruolo di partecipe rivestito dal [OSCURATO:PERSONA], la Corte territoriale ha posto in rilievo il contenuto delle intercettazioni telefoniche a partire dal 20 luglio 2015 nel corso dei preparativi del viaggio in Sicilia all'esito del quale il [OSCURATO:PERSONA] è stato arrestato. Dal tenore di dette conversazioni emerge non già l'approntamento di un singolo viaggio, ma l'esplicitazione di un modus operandi già ampiamente collaudato ("facciamo come sempre") e suscettibile di ripetersi nel tempo, il riferimento all'auto che utilizzava da quattro anni per effettuare detti trasporti verso la Sicilia nonché l'evidenziata urgenza di effettuare il viaggio per non cedere la droga ad un gruppo rivale, manifestazione questa di chiara affezione al sodalizio criminoso. Il terzo motivo è del pari infondato. Con riguardo al diniego delle circostanze attenuanti generiche, la Corte territoriale si è richiamata all'estrema gravità delle condotte ascritte al prevenuto e nell'adesione ad un sodalizio capace di porre in circolazione rilevantissimi quantitativi di stupefacente, la diuturnità dell'attività illecita e la mancanza nel comportamento processuale del medesimo di elementi a lui favorevoli, per di più emergendo dalle intercettazioni il radicato atteggiamento di "protezione" nei confronti dei coimputati. Corretto risulta altresì il calcolo della pena effettuato partendo dalla pena minima prevista per il reato di cui al capo a) ed applicato l'aumento per la continuazione previsto per il reato di cui al capo c), per cui era già stato giudicato con sentenza del Gup del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA]. Né può essere invocata la disparità di trattamento rispetto ad altro coimputati e segnatamente rispetto al [OSCURATO:PERSONA] atteso che la quantificazione della pena è partito da una pena base ben diversa in ragione del ruolo al medesimo riconosciuto. 5.5. Con riguardo al ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], lo stesso è infondato. Il primo motivo è infondato per le ragioni già esposte con riguardo al motivo n. 1 del ricorso per [OSCURATO:PERSONA].Il secondo motivo è del pari infondato. Ribadito quanto già illustrato in precedenza circa la ritenuta sussistenza del sodalizio criminoso di cui al capo a) dell'imputazione, venendo al ruolo svolto dal [OSCURATO:PERSONA], va richiamato il principio secondo cui in tema di stupefacenti, qualora gli indizi a carico di un soggetto consistano in mere dichiarazioni captate nel corso di operazioni di intercettazione senza che sia operato il sequestro della sostanza stupefacente (la c.d. droga parlata), la loro valutazione, ai sensi dell'art.192, comma 2, cod. proc. pen., deve essere compiuta dal giudice con particolare attenzione e rigore ed, ove siano prospettate più ipotesi ricostruttive del fatto, la scelta che conduce alla condanna dell'imputato deve essere fondata in ogni caso su un dato probatorio "al di là di ogni ragionevole dubbio", caratterizzato da un alto grado di credibilità razionale, con esclusione soltanto delle eventualità più remote (Sez. 6, n. 27434 del 14.2.2017, Albano, Rv. 270299). Ebbene, la sentenza impugnata, con motiva logica e consequenziale ha esaminato le singole intercettazioni anche alla luce delle doglianze difensive, individuando il [OSCURATO:PERSONA] come lo stabile acquirente dello stupefacente del tipo hashish nella zona di Palermo di cui il [OSCURATO:PERSONA] veniva rifornito da Napoli e che in costante contatto con il [OSCURATO:PERSONA] doveva vendere la sostanza e versargli il ricavato affinché lo stesso poi potesse saldare i debiti con i fornitori e dare nuovo impulso al traffico di stupefacente. In tale contesto il [OSCURATO:PERSONA], individuato nelle intercettazioni come il "piccolino" o "u picciriddu" (non rinvenendosi in atti altri nomi con cui lo stesso veniva chiamato) non si limitava tuttavia a tale attività ma era a conoscenza dell'organizzazione e del modus operandi della medesima costituendo lo stabile canale di distribuzione al minuto dell'associazione. Peraltro, la Corte territoriale ha specificamente valutato anche le interpretazioni alternative offerte dalla difesa a sostegno della liceità dei rapporti intrattenuti dal [OSCURATO:PERSONA] e dal [OSCURATO:PERSONA] che sarebbero stati giustificati da un'attività di un'agenzia automobilistica nonché da lavori di ristrutturazione che il [OSCURATO:PERSONA] stava svolgendo per un immobile del [OSCURATO:PERSONA]. Anche su detto profilo la Corte territoriale con motivazione in alcun modo censurabile da un punto di vista logico ha concluso che detta chiave di lettura, pur se astrattamente adattabile a qualche colloquio, certamente non può porsi come unica chiave interpretativa di tutto il materiale intercettato. Infondato è anche il terzo motivo di ricorso.La doglianza, che si risolve nella contestazione del riconoscimento della voce del [OSCURATO:PERSONA] nell'intercettazione ambientale del 9.6.2015 sulla base delle parole pronunciate ed in assenza di un riscontro visivo, non offre elementi concreti in grado di infirmare il giudizio reso sul punto dalla Corte territoriale che ha ritenuto valido il riconoscimento della voce effettuato dal personale di P.G. Infondato è anche il quarto motivo di ricorso. Ed invero la Corte territoriale, nel negare la concessione delle circostanze attenuanti generiche, si è richiamata all'estrema gravità delle condotte e nell'adesione ad un sodalizio capace di porre in circolazione rilevantissimi quantitativi di stupefacente, alla diuturnità dell'attività illecita ed alla mancanza nel comportamento processuale del prevenuto di elementi a lui favorevoli. 6.6. Con riguardo al ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], il primo motivo è manifestamente infondato per le ragioni già esposte sul motivo n. 1 del ricorso per [OSCURATO:PERSONA]. Il secondo motivo è infondato. In ordine alla sussistenza del sodalizio criminoso di cui al capo a) ed alla sua ricostruzione si rinvia a quanto già esposto. Quanto al ruolo rivestito dal [OSCURATO:PERSONA] nel sodalizio criminoso, va premesso che la qualifica di organizzatore in un'associazione a delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti spetta a chi coordina l'attività degli associati ed assicura la funzionalità delle strutture del sodalizio, non essendo peraltro necessario che tale ruolo sia svolto con riferimento all'associazione nella sua interezza, potendo risultare sufficiente il coordinamento di una sua articolazione territoriale. (Sez. 3, n. 40348 del 6.7.2016, Martiello, Rv. 267761). Ebbene, nella specie correttamente la sentenza impugnata ha ritenuto che il [OSCURATO:PERSONA] ha svolto un evidente ruolo di organizzazione del gruppo palermitano e di raccordo con quello napoletano attraverso una diuturna attività di contatti nell'organizzazione di viaggi destinati al trasporto dello stupefacente nonché nella raccolta dei soldi necessari per pagare le forniture, attività che correttamente non è stata ritenuta certamente equiparabile a quella di mero partecipe. 7.7. Con riguardo al ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], manifestamente infondato è il primo motivo per le ragioni già esposte per il motivo n. 1 del ricorso per [OSCURATO:PERSONA]. Infondato è il secondo motivo di ricorso.Premessa la ritenuta sussistenza del sodalizio criminoso di cui al capo a) dell'imputazione secondo i canoni ermeneutici già illustrati, la sentenza impugnata ha ritenuto di attribuire al [OSCURATO:PERSONA] il ruolo di stabile acquirente nell'ambito del gruppo palermitano unitamente al [OSCURATO:PERSONA] ed al [OSCURATO:PERSONA]. La Corte territoriale, rispondendo alle medesime censure oggi sollevate in sede di ricorso per cassazione, ha ritenuto con motivazione logica ed esauriente, che la responsabilità del [OSCURATO:PERSONA] si fonda non già sulle propalazioni dei collaboratori di giustizia [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], le quali al più possono confermare la ricostruzione effettuata, bensì sull'imponente compendio intercettativo e sull'esito delle attività di riscontro della polizia giudiziaria Quanto all'identificazione del [OSCURATO:PERSONA] come il corriere che il [OSCURATO:PERSONA] aveva scortato nell'episodio di cui al capo b) dell'imputazione, la Corte territoriale ha puntualmente posto in rilevo come l'unico Antonio con cui [OSCURATO:PERSONA] avesse rapporti era proprio il [OSCURATO:PERSONA] ed è nei pressi dell'abitazione del [OSCURATO:PERSONA] che il medesimo si era recato. In data 9.3.2015 viene peraltro registrata una telefonata tra [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed un terzo in cui si fa chiaro riferimento all'acquisto di Kg 300 di droga che era almeno in parte secca e che andava restituita facendosi anche menzione di [OSCURATO:PERSONA] come luogo di provenienza dello stupefacente. Elemento questo che induce a ritenere che il [OSCURATO:PERSONA] fosse ben a conoscenza del collegamento con il gruppo dei napoletani. Con riguardo alla partecipazione del [OSCURATO:PERSONA] all'associazione di cui al capo A) oltre al compendio intercettativo (di cui si dà ampio conto alle pgg. 68-70 della sentenza impugnata), altro dato rilevante posto in rilievo sono i quarantotto passaggi e soste del [OSCURATO:PERSONA] nei pressi dell'abitazione del [OSCURATO:PERSONA] in particolare riscontrati prima e dopo i viaggi del [OSCURATO:PERSONA] a Napoli. Infondato è il terzo motivo di ricorso. Ed invero va osservato che, in tema di circostanze attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché non sia contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen.. Nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, infatti, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (Sez. 7, Ord. n. 39396 del 27/05/2016, Jebali, Rv. 268475; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 265826; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899; Sez. 2, n. 2285 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], dep. 2005, Alba, Rv. 230691). Tanto premesso, la Corte di appello non ha concesso le circostanze attenuanti generiche in ragione dell'estrema gravità delle condotte, consistite nell'adesione ad un s