CassazionesentenzaSezione LDecisione del 4 maggio 2023
Cassazione n. 19356/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso 3290/2018proposto da: SORDINI S andro , MATTEI E leonora e ROMANO Veronica, elettivamente domic iliat i in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 16, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] , rappresentatie difesi dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] -ricorrenti - contro MINISTERO DELL’[OSCURATO:PERSONA] E RICERCA, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato ope legisin Roma via dei Portoghesi n. 12, presso l’A vvocatura G enerale dello Stato,dalla quale è rappresentato e difeso ex lege -controricorrente - avverso la sentenza della CORTE D’APPELLO di ROMA n. 3331/2017,depositata il 12/7/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 4/5/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Oggetto PUBBLICO IMPIEGO R.G.N.3290/2018 Cron. Rep. Ud.04/05/2023 rilevato che il difensore dei ricorrenti ha depositato tr iplic e «Istanza formale di R inuncia al R icorso in C assazione », sottoscritta da i ricorrenti , ma non notificat a alla parte controricorrente; ritenutoche tale istanza riferibile a tutti i ricorrenti –quantunque inidonea a determinare l’estinzione del processo, in quanto non notificata alla controparte – dimostra il sopravvenuto difetto di interesse alla definizione del ricorsoe comporta la sopravvenuta inammissibilità del ricorso, atteso che l’interesse posto a fondamento di quest’ultimo deve sussistere non soltanto al momento dell’impugnazione, ma anche successivamente fino alla decisione della causa(Cass. n. 25625/2020); ritenuto, quanto alle spese del presente giudizio di legittimità, che –pur in mancanza diaccettazione delle rinunce ai fini dell’art. 391, comma 4, c.p.c. – l’esito del giudizio determinato dalla spontanea desistenzaper fatti sopravvenuti giustifichi l ’integrale compensazione; dato atto, infine , che, in base al l’esito del giudizio, non sussistono, con riguardo a tutte le ricorrenti,i presupposti per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell’art. 13,comma 1- quater,del D.P.R. 115 del 2002, posto che l’inammissibilità per carenza sopravvenuta di interesse ad agire – a differenza di quella per carenza originaria – esula dalla ratio latamente sanzionatoria che è all’origine dell’obbligodi legge; P.Q.M. la Corte: dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuto difetto di interesse ad agire; compensa le spese del presente giudizi