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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 29 ottobre 2021

Cassazione n. 43991/2021

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/04/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; t [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La CORTE d'APPELLO di MILANO, con sentenza in data 26/4/2021, ha confermato la sentenza pronunciata dal TRIBUNALE di MONZA il 16/11/2018 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione a quattro ipotesi di reato di cui all'art. 628 cod. pen. 1.

Avverso la sentenza ha proposto ricorso l'imputato che, a mezzo del difensore, ha dedotto i seguenti motivi: - la violazione di legge e il vizio di motivazione quanto alla ritenuta sussistenza di contestazione in fatto dell'aggravante di cui all'art. 628, comma 2, n. 1 cod. pen.; - il vizio di motivazione con riferimento al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

2. Il ricorso è inammissibile.

2.1. Nel primo motivo di ricorso la difesa deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione con riferimento al riconoscimento dell'aggravante di cui all'art. 628, comma 2, n. 1 cod. pen. ritenuta contestata in fatto.

In specifico la difesa rileva che, diversamente da quanto indicato dalla Corte territoriale che si è limitata a richiamare il contenuto della sentenza delle Sez.

Un.

N. 24906 del 4/6/2019, nel capo di imputazione non vi sarebbe nessun riferimento a elementi che descrivano circostanze dalle quali poter desumere che l'aggravante era stata contestata.

La doglianza, reiterativa di quanto già dedotto nei motivi di appello, è manifestamente infondata.

Nel capo a) l'aggravante è espressamente indicata e nei successivi capi la condotta è comunque contestata non solo nei termini del concorso di persone nel reato ma nel senso, inequivoco, che i due autori hanno commesso insieme tutte le condotte contestate e che, pertanto, erano entrambi presenti in tutti i segmenti della commissione del reato e che ciò ha rafforzato l'efficacia intimidatoria della minaccia (a titolo di esempio capo a): "dopo essersi introdotti all'interno dei locali adibiti a biglietteria ferroviaria costringevano il dipendente ...").

Ragione questa per la quale la conclusione della Corte territoriale non è censurabile in questa sede.

2.2. Nel secondo motivo la difesa deduce il vizio di motivazione con riferimento al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

La doglianza è manifestamente infondata.

Se pure in termini sintetici, infatti, la sentenza impugnata, con riferimento alla misura della pena inflitta all'imputato, fa buon governo della legge penale e dà conto delle ragioni che hanno guidato, nel rispetto del principio di proporzionalità, l'esercizio del potere discrezionale ex art.132 cod. pen. della Corte di merito, e ciò anche in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche, tenuto conto, quanto a quest'ultimo aspetto, della specificità della vicenda e della personalità dell'imputato.

Le censure mosse a tale percorso argomentativo, assolutamente lineare, sono meramente assertive, inconsistenti e, in parte, orientate anche a sollecitare, in questa sede, una nuova e non consentita valutazione della congruità della pena (Sez.

Un. n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Rv. 266818).

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 29/10/2021 [OSCURATO:PERSONA] stensore [OSCURATO:PERSONA] naco [OSCURATO:PERSONA]Agostini DEPOSI

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/04/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; t [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La CORTE d'APPELLO di MILANO, con sentenza in data 26/4/2021, ha confermato la sentenza pronunciata dal TRIBUNALE di MONZA il 16/11/2018 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione a quattro ipotesi di reato di cui all'art. 628 cod. pen. 1. Avverso la sentenza ha proposto ricorso l'imputato che, a mezzo del difensore, ha dedotto i seguenti motivi: - la violazione di legge e il vizio di motivazione quanto alla ritenuta sussistenza di contestazione in fatto dell'aggravante di cui all'art. 628, comma 2, n. 1 cod. pen.; - il vizio di motivazione con riferimento al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. 2. Il ricorso è inammissibile. 2.1. Nel primo motivo di ricorso la difesa deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione con riferimento al riconoscimento dell'aggravante di cui all'art. 628, comma 2, n. 1 cod. pen. ritenuta contestata in fatto. In specifico la difesa rileva che, diversamente da quanto indicato dalla Corte territoriale che si è limitata a richiamare il contenuto della sentenza delle Sez. Un. N. 24906 del 4/6/2019, nel capo di imputazione non vi sarebbe nessun riferimento a elementi che descrivano circostanze dalle quali poter desumere che l'aggravante era stata contestata. La doglianza, reiterativa di quanto già dedotto nei motivi di appello, è manifestamente infondata. Nel capo a) l'aggravante è espressamente indicata e nei successivi capi la condotta è comunque contestata non solo nei termini del concorso di persone nel reato ma nel senso, inequivoco, che i due autori hanno commesso insieme tutte le condotte contestate e che, pertanto, erano entrambi presenti in tutti i segmenti della commissione del reato e che ciò ha rafforzato l'efficacia intimidatoria della minaccia (a titolo di esempio capo a): "dopo essersi introdotti all'interno dei locali adibiti a biglietteria ferroviaria costringevano il dipendente ..."). Ragione questa per la quale la conclusione della Corte territoriale non è censurabile in questa sede. 2.2. Nel secondo motivo la difesa deduce il vizio di motivazione con riferimento al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. La doglianza è manifestamente infondata. Se pure in termini sintetici, infatti, la sentenza impugnata, con riferimento alla misura della pena inflitta all'imputato, fa buon governo della legge penale e dà conto delle ragioni che hanno guidato, nel rispetto del principio di proporzionalità, l'esercizio del potere discrezionale ex art.132 cod. pen. della Corte di merito, e ciò anche in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche, tenuto conto, quanto a quest'ultimo aspetto, della specificità della vicenda e della personalità dell'imputato. Le censure mosse a tale percorso argomentativo, assolutamente lineare, sono meramente assertive, inconsistenti e, in parte, orientate anche a sollecitare, in questa sede, una nuova e non consentita valutazione della congruità della pena (Sez. Un. n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Rv. 266818). Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 29/10/2021 [OSCURATO:PERSONA] stensore [OSCURATO:PERSONA] naco [OSCURATO:PERSONA]Agostini DEPOSI
Sentenza Cassazione n. 43991/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris