CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 17444/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/3/2021 della Corte di appello di Torino; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; lette le conclusioni del difensore del ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Torino confermava la pronuncia emessa il 30/3/2016 dal Tribunale di Aosta, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stata giudicata colpevole del delitto di cui all'art. 5, d. lgs. 10 marzo 2000, n. 74, e condannata alla pena di tre mesi di reclusione. 2. Propone ricorso per cassazione l'imputata, a mezzo del proprio difensore, deducendo i seguenti motivi: - nullità della sentenza per illogicità a mancanza di motivazione. Pronunciandosi sull'eccezione di incostituzionalità sollevata dalla difesa, la sentenza l'avrebbe erroneamente riferita all'art. 5, d. Igs. n. 74 del 2000, e non all'art. 649 cod. proc. pen. Ancora, la Corte l'avrebbe dichiarata irrilevante per il fatto che la ricorrente non avrebbe pagato la sanzione tributaria, sebbene questa circostanza sia del tutto ininfluente; la Smolen, infatti, avrebbe comunque subito - per la medesima vicenda qui a giudizio - una sanzione amministrativa, peraltro pari a 71.487,60 euro, quindi di gran lunga superiore alla somma contestata, come da art. 1, comma 1, d. Igs. 18 dicembre 1997, n. 471. Una sanzione, quindi sostanzialmente penale, tale da rendere palese la violazione dell'art. 649 cod. proc. pen. e, dunque, rilevante la questione di legittimità costituzionale; - la stessa censura è poi mossa con riferimento all'art. 1298, comma 2, cod. civ. La sentenza non avrebbe affrontato affatto la questione posta sul punto, con la quale si evidenziava che la somma in rubrica sarebbe stata depositata su un conto corrente cointestato con il suocero; con la conseguenza che, dovendosi valutare soltanto la metà della stessa, la soglia di punibilità di cui all'art. 5, d. Igs. n. 74 del 2000, non risulterebbe raggiunta. [OSCURATO:PERSONA] 4. Il ricorso risulta infondato. 5. Con riguardo al primo motivo, la Corte di appello si limita ad affermare l'irrilevanza dell'eccezione di legittimità costituzionale sollevata quanto al bis in idem tra giudizio tributario e giudizio penale, sottolineando la mancanza di prova quanto all'effettivo pagamento della sanzione irrogata in sede amministrativa; ebbene, questo argomento non risulta corretto, in quanto - come ben si legge nell'impugnazione - il principio del ne bis in idem, già in astratto, si identifica nel divieto di un secondo giudizio per esser stato il soggetto già colpito da sanzione per il medesimo fatto, senza alcuna incidenza dell'eventuale espiazione della pena e, dunque, anche dell'eventuale pagamento della somma irrogata in sede amministrativa. 6. L'errata affermazione del Giudice di appello, tuttavia, non è sufficiente ad accogliere il ricorso sul punto. 6.1. Il motivo in esame, infatti, risulta generico, innanzitutto perché - pur convenendo sul fatto che la Smolen non ha versato la sanzione tributaria - nulla riferisce sugli effetti di una simile condotta; con la conseguente mancanza di elementi certi sia in ordine alla definitività dell'accertamento tributario, sia, soprattutto, riguardo alla irrogazione di una sanzione dovuta al mancato pagamento di detto tributo.6.2. Ancora, la difesa avrebbe dovuto prospettare in modo compiuto l'avvenuta conclusione del procedimento amministrativo, attraverso l'irrogazione di una sanzione non più opponibile, richiamando puntualmente i relativi atti ed evidenziandone con chiarezza i tempi e l'oggetto. Il ricorso, invece, si è limitato ad affermare l'irrogazione di una sanzione "in relazione agli stessi fatti per cui si procede in questa sede", e a menzionare un avviso di accertamento, indicato per numero ma non allegato. Con la conseguenza che non è possibile conoscere se la sanzione amministrativa fosse davvero definitiva, né, dunque, la pur astratta configurabilità del bis in idem dedotto. 7. Con riguardo, poi, al secondo motivo di ricorso, con il quale si lamenta il mancato esame della censura fondata sull'art. 1298, comma 2, cod. civ., la Corte osserva che, in effetti, la questione è sfuggita all'esame del Giudice di appello; la stessa, tuttavia, per come riportata nell'impugnazione in esame, risulta palesemente infondata. 7.1. Non è dato comprendere, infatti, quale nesso sussisterebbe tra il profitto conseguito con la violazione dell'art. 5, d. Igs. n. 74 del 2000, in termini di risparmio di imposta, e la contitolarità del conto corrente (tra la Smolen e il suocero) sul quale la somma sarebbe rimasta; la questione, in particolare, potrebbe al più rilevare in sede esecutiva, cioè in fase di confisca (ma l'interessato, evidentemente, sarebbe il contitolare del conto, non la ricorrente), ma non può di certo coinvolgere la sussistenza del reato (anche in punto di soglia di punibilità) o il giudizio di responsabilità, che prescindono del tutto da ogni questione che attenga all'effettiva disponibilità del profitto ed ai relativi strumenti. 8. Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato, e ,la ricorrente condannata al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso