CassazionedecretoSezione 2
Cassazione n. 13264/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
. 16/12/2021 SENTENZA sul ricorso 7066-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], più 55 Sottoufficiali della Guardia di Finanza, rappresentati e difesi dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in ROMA, Via di [OSCURATO:PERSONA] 50 - ricorrenti — contro MINISTERO della ECONOMIA e delle FINANZE - intimato - avverso il decreto di rigetto n. 1800/2019 della CORTE d'APPELLO di ROMA del 12.07.2019; udita la relazione della causa svolta nella udienza pubblica del 16/12/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], più 55 Sottoufficiali della Guardia di Finanza, con ricorso depositato in data 29.11.2018, chiedevano equo indennizzo per la violazione del termine di ragionevole durata del processo con riferimento al giudizio presupposto promosso il 28.10.2003 dinanzi alla Corte dei Conti [per chiedere, nella qualità, il riconoscimento dell'attribuzione della maggiorazione del 18% sull'assegno funzionale di cui all'art. 1, comma 9, della Legge 468/1987, art. 6 della L. n. 472/1987 e successive modifiche], definitosi in sede di appello per estinzione con sentenza depositata il 4.8.2017. Con decreto n. 53318/2018, depositato in data 27.2.2019, la Corte d'Appello di Roma, in composizione monocratica, rigettava il ricorso rilevando che, a norma dell'art. 2, comma 2 sexies, lett. c), introdotto dalla legge di stabilità del 2015 e applicabile alla fattispecie, in caso di estinzione del processo per rinuncia o inattività delle parti, ai sensi degli artt. 306 e 307 c.p.c., si presume insussistente il pregiudizio da irragionevole durata del giudizio, salva prova contraria, che non era stata fornita. Avverso il decreto proponevano opposizione i soccombenti riproponendo la domanda di cui al ricorso. Resisteva all'opposizione il MINISTERO dell'ECONOMIA e delle FINANZE. Con decreto n. 1800/2019, depositato in data 12.7.2019, la Corte d'Appello di Roma rigettava l'opposizione. In particolare, la Corte territoriale deduceva che i ricorrenti facevano valere il loro interesse a conseguire una pronuncia favorevole di merito, dimostrato dalla proposizione dell'atto di appello successivamente al maturarsi del termine minimo di eccessiva durata del giudizio. Tuttavia, sia al momento della proposizione dell'appello sia successivamente, il diritto che i ricorrenti facevano valere nel giudizio presupposto non aveva concrete possibilità ch essere riconosciuto in quanto la Corte dei Conti, a Sezioni Unite, con sentenza depositata in data 29.9.2006, aveva escluso la maggiorazione del 18% dell'assegno funzionale, per cui il motivo di interesse alla prosecuzione del giudizio presupposto non risultava effettivamente tale, mentre ricorrevano elementi per spiegare la loro inerzia. Né sembrava corretto sostenere che quando l'estinzione intervenga successivamente al superamento del termine di ragionevole durata rimane sempre fermo il diritto all'equo indennizzo perché, se così fosse, l'art. 2, comma 2 sexies, lett. c) sarebbe norma superflua che non troverebbe mai applicazione, mentre essa opera quando detto termine è superato eppure il giudizio si estingue per rinunzia o per estinzione. Inoltre, ostava all'accoglimento dell'opposizione anche l'art. 2, comma 2 quínquies, lett. a) della L. 98/2001, nel testo introdotto dalla Legge Finanziaria del 2015, secondo il quale non è riconosciuto indennizzo alla parte che ha agito o resistito in giudizio consapevole dell'infondatezza originaria o sopravvenuta delle proprie domande. Nella specie, si ravvisava la consapevolezza dei ricorrenti, sin dalla pronuncia della Corte dei Conti, dell'infondatezza sopravvenuta della loro domanda. Avverso detta satenza i citati ricorrenti propongono ricorso per cassazione sulla scorta di due motivi. L'intimato Ministero non ha svolto difese. [OSCURATO:PERSONA] 1.1. - Con il primo motivo, i ricorrenti lamentano la «Violazione e falsa applicazione dell'art. 2 sexies lett. c) e dell'alt. 6, comma 2bis disp. trans. della L. n. 89/2001, come modificato dalla L. n. 208/2015 in relazione all'art. 360 n.3 c.p.c.» Secondo i ricorrenti la norma di cui all'art. 2 sexies lett. c) della L. n. 89/2001 non sarebbe applicabile alla fattispecie, dovendosi applicare l'art. 6 CEDU e l'art. 1 della L. n. 89/2001, stante l'interesse dei ricorrenti alla prosecuzione del giudizio. In ogni caso, la presunzione di insussistenza del pregiudizio risulterebbe superata dalla proposizione dell'atto di appello e dalla circostanza che al momento dell'estinzione del giudizio il termine irragionevole era già superato. 1.2. - Con il secondo motivo, i ricorrenti deducono la «Violazione art. 2 quinquies, lett. a) L. n. 89/2001, novellato dalla L. n. 208/2015 in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c.», là dove la Corte d'Appello ha erroneamente applicato dette norme quando ha incluso tra le ipotesi di esclusione dell'indennizzo la consapevolezza in capo ai ricorrenti dell'infondatezza della propria domanda [avendo la sentenza n. 9/2006 della Corte dei Conti a Sezioni Unite escluso l'assegno funzionale per gli appartenenti alle [OSCURATO:PERSONA], dalla base pensionabile, senza poter usufruire della maggiorazione del 18% in relazione all'art. 53, comma 1 D.P.R. n. 1092/1073]. 2. - I due motivi, da trattare congiuntamente per la loro connessione, risultano infondati. 2.1. - Questa Corte (Cass. n. 25542 del 2019) ha rilevato come sia indubbio che l'accertamento della sussistenza del pregiudizio da irragionevole durata del processo costituisce apprezzamento di fatto spettante al giudice di merito, sindacabile in sede di legittimità soltanto per omesso esame di fatto decisivo per il giudizio, che sia stato oggetto di discussione tra le parti, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., riformato dal d.l. n. 83 del 2012, o altrimenti nei casi di "mancanza assoluta di motivi", di "motivazione apparente", di "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e di "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile" (Cass. sez. un. n. 8053 del 2014). Nel decreto qui impugnato, la Corte d'Appello ha quindi tratto il proprio convincimento di insussistenza del danno per disinteresse della parte a coltivare il processo dalla dichiarazione di estinzione dello stesso per tardiva riassunzione, a seguito [come nella specie] del decesso del patrono dei ricorrenti. Si tratta, peraltro, di deduzione la cui correttezza, nella disciplina antecedente alle modifiche introdotte dalla legge n. 208 del 2015, era stata più volte smentita da questa Corte, essendosi affermato che la dichiarazione di estinzione del giudizio per rinuncia o inattività delle parti non escludesse automaticamente la sussistenza del danno non patrimoniale in quanto, diversamente, y attribuirei rilevanza ad una circostanza sopravvenuta, quale l'estinzione, sorta successivamente al superamento del limite di durata ragionevole del processo. L'estinzione del processo presupposto rappresenterebbe, così, indizio su cui fondare l'inconfigurabilità di un pregiudizio morale delle parti correlato all'incertezza ed alla connessa sofferenza per l'attesa della definizione della lite, ove la stessa sia espressiva dell'inerzia assoluta dei contendenti, mantenuta sin dall'iniziale pendenza della domanda, di tal che il protrarsi del procedimento non sia percepito dagli stessi come idoneo a produrre conseguenze sfavorevoli. Questa Corte ha, del resto, costantemente affermato che, in tema di equa riparazione, il danno non patrimoniale è conseguenza normale, ma non automatica e necessaria, della violazione del diritto alla ragionevole durata del processo (cfr. ad esempio, Cass. n. 24269 del 2008; Cass. n. 25519 del 2010). Si rivela tuttavia decisiva, nel ragionamento adottato nel decreto impugnato, l'incidenza dell'applicabilità dell'art. 2, comma 2 -sexies, lettera c, della legge n. 89 del 2001, nel testo introdotto dalla legge n. 208 del 2015, il quale dispone che si presume insussistente il pregiudizio da irragionevole durata del processo, salvo prova contraria, nel caso di: «estinzione del processo per rinuncia o inattività delle parti ai sensi degli articoli 306 e 307 del codice di procedura civile». Le ipotesi considerate nell'elenco di presunzioni di cui all'art. 2, comma 2-sexies, della legge n. 89 del 2001, costituiscono prova "completa", alla quale il giudice di merito può legittimamente ricorrere, anche in via esclusiva, salvo pur sempre il limite della motivazione del proprio convincimento, nonché quello dell'esame degli eventuali elementi indiziari contrari al fatto ignoto dell'inesistenza del pregiudizio da irragionevole durata del processo, che si pretende legislativamente di desumere tramite l'allestita presunzione. L'accertamento dell'esistenza, sufficienza e rilevanza della prova contraria, che consenta il superamento delle presunzioni di insussistenza del pregiudizio da irragionevole durata del processo, di cui all'art. 2, comma 2- sexies, implica una tipica indagine di fatto, istituzionalmente attribuita dalla legge al giudice di merito. Al riguardo, peraltro, questa Corte ha messo in evidenza come l'art. 1, comma 777, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, non contemplasse, per le modifiche introdotte dalla sua lettera d), ovvero appunto per l'art. 2 -sexies, alcun regime transitorio, come invece stabilito dalla lettera m), intervenendo sull'art. 6 della legge n. 89/2001 (cfr. in tal senso Cass. n. 2026 del 2017). La norma in esame è dunque entrata in vigore il 10 gennaio 2016 (art. 1, comma 999, legge 28 dicembre 2015, n. 208). Secondo consolidati principi giurisprudenziali (a far tempo quanto meno da Cass. sez. un. n. 2926 del 1967) il principio dell'irretroattività della legge comporta che la legge nuova non possa essere applicata, oltre che ai rapporti giuridici esauriti prima della sua entrata in vigore, a quelli sorti anteriormente ed ancora in vita, se in tal modo si disconoscano gli effetti già verificatisi del fatto passato o si venga a togliere efficacia, in tutto o in parte, alle conseguenze attuali e future di esso. Lo stesso principio implica, invece, che la legge nuova possa essere applicata ai fatti, agli status e alle situazioni esistenti o sopravvenute alla data della sua entrata in vigore, ancorché conseguenti ad un fatto passato, quando essi, ai fini della disciplina disposta dalla nuova legge, debbano essere presi in considerazione in se stessi, prescindendosi completamente dal collegamento con il fatto che li ha generati, in modo che resti escluso che, attraverso tale applicazione, sia modificata la disciplina giuridica del fatto generatore. L'art. 2, comma 2-sexies, lettera c), della legge n. 89 del 2001, ha inciso, in particolare, sulla disciplina del riparto dell'onere della prova, con riferimento al presupposto per la sussistenza del pregiudizio da irragionevole durata del processo, nel senso di contemplare una presunzione iuris tantum di disinteresse della parte a coltivare il giudizio in caso di estinzione verificatasi ai sensi degli articoli 306 e 307 c.p.c. E' stata così posta, in favore dell'Amministrazione ed in vista di statuizione giudiziale, una più favorevole presunzione legale relativa rispetto al quadro legislativo previgente, che non può trovare applicazione unicamente nei processi di equa riparazione già iniziati al momento dell'entrata in vigore della nuova regolamentazione. Le presunzioni iuris tantum di insussistenza del pregiudizio da irragionevole durata del processo, introdotte dall'art. 2, comma 2-sexies, della legge n. 89 del 2001, sono, invero, idonee ad influire sul diritto della parte a dimostrare l'effettività del paterna d'animo da riparare. L'applicazione di tali disposizioni a domande di equa riparazione proposte prima del 10 gennaio 2016, e cioè prima dell'entrata in vigore della legge n. 208 del 2015, avrebbe ripercussioni in ordine al regime delle prove richieste nel procedimento di cui alla legge n. 89/2001, destando sospetti di irrazionalità e di illegittimità costituzionale sotto il profilo del principio di difesa ex art. 24 Cost. Si osserva in dottrina come ogni disposizione legislativa sopravvenuta, che introduca nuovi oneri probatori, oppure ripartisca diversamente tali oneri tra le parti del rapporto sostanziale, non può operare nell'ambito dei processi in corso, in quanto chiama l'uno o l'altro dei contendenti ad addurre prove che questi in origine non era tenuto a fornire, ponendosi altrimenti a repentaglio la garanzia costituzionale del diritto di difesa, la quale implica anche la garanzia di poter fornire la prova e di "difendersi provando". L'illegittimità dell'applicazione retroattiva dalla norma che introduca una presunzione discende, in definitiva, dalla considerazione dall'effetto sorpresa determinato dalla necessità di fornire prove che, al momento del promovimento della lite, non costituivano oggetto dell'onere della parte. Contenendo l'art. 2, comma 2- sexies, lettera c), della legge n. 89 del 2001, introdotto dalla legge n. 208 del 2015, una presunzione iuris tantum di insussistenza del pregiudizio da irragionevole durata del processo, esso pone, dunque, una nuova disciplina della formazione e della valutazione della prova nel processo. In assenza di norme che diversamente dispongano, e perciò proprio in forza dell'art. 11 delle preleggi, l'art. 2, comma 2-sexies, lettera c), della legge n. 89 del 2001, senza che rilevi la natura sostanziale o processuale della disposizione, dando luogo a ius superveniens operante sugli effetti della domanda e implicante un mutamento dei presupposti legali cui è condizionata la disciplina di ogni singolo caso concreto, non può che trovare applicazione avendo riguardo al momento della proposizione della domanda di equa riparazione [e, quindi, anche nella fattispecie in esame, essendo stata la domanda presentata il 28 luglio 2016). 3. - Il ricorso va perciò rigettato. Non occorre regolare le spese del giudizio di cassazione, non avendo l'intimato Ministero svolto attività difensive. Essendo il procedimento in esame esente dal pagamento del contributo unificato, non si deve far luogo alla dichiarazione di cui al comma 1-quater all'art. 13 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Così deciso in Roma, nel