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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 26 gennaio 2022

Cassazione n. 17554/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza/ordinanza del 29/09/2020 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Roma ha confermato la sentenza di primo grado che aveva condannato l'imputato alla pena di giustizia per il delitto ex art 497 bis cp.

Tenuto conto che avverso il provvedimento ha proposto ricorso l'imputato tramite difensore, lamentando, con unico motivo e con la memoria depositata, violazione di legge in relazione al ritenuto elemento psicologico del reato.

Osservato che tra i requisiti del ricorso per Cassazione vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della specificità dei motivi: il ricorrente ha non soltanto l'onere di dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue lagnanze.

Considerato che nel caso di specie il ricorso è privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) c.p.p. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato.

Le argomentazioni del ricorrente si risolvono, infatti, in mere affermazioni di principio, prive di appiglio concreto alla motivazione della sentenza impugnata.

Ritenuto che il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di tremila euro a favore della cassa delle ammende.

PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di tremila euro a favore della cassa delle ammende.

Deciso il 26.1.2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] de [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] () NIAG ltY21 Qggi, ----------

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza/ordinanza del 29/09/2020 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Roma ha confermato la sentenza di primo grado che aveva condannato l'imputato alla pena di giustizia per il delitto ex art 497 bis cp. Tenuto conto che avverso il provvedimento ha proposto ricorso l'imputato tramite difensore, lamentando, con unico motivo e con la memoria depositata, violazione di legge in relazione al ritenuto elemento psicologico del reato. Osservato che tra i requisiti del ricorso per Cassazione vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della specificità dei motivi: il ricorrente ha non soltanto l'onere di dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue lagnanze. Considerato che nel caso di specie il ricorso è privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) c.p.p. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato. Le argomentazioni del ricorrente si risolvono, infatti, in mere affermazioni di principio, prive di appiglio concreto alla motivazione della sentenza impugnata. Ritenuto che il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di tremila euro a favore della cassa delle ammende. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di tremila euro a favore della cassa delle ammende. Deciso il 26.1.2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] de [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] () NIAG ltY21 Qggi, ----------
Sentenza Cassazione n. 17554/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris