CassazionedecretoSezione 2Decisione del 30 gennaio 2023
Cassazione n. 06939/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 6408/2022 R.G., proposto da [OSCURATO:PERSONA]’ [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t.,[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, Via dei Gracchi n. 151, presso l’avv. [OSCURATO:PERSONA]. -RICORRENTI- contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con studio in Padova alla [OSCURATO:PERSONA] n. 3. -CONTRORICORRENTE- avverso la sentenza della Corte d’appello di Venezia n. 2357/2021, pubblicata in data 13.9.2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 30.1.2023 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Oggetto: sanzioni amministrative 1. [OSCURATO:PERSONA] F.lli Bacchin e i soci illimitatamente responsabili [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto opposizione contro il decreto n. 2225/2015, con il quale il Tribunale di Padova aveva ingiunto il pagamento di € 24.760,68, in favore dell'arch. [OSCURATO:PERSONA], a titolo di compenso per le prestazioni professionali rese dal maggio 2008 al febbraio 2011. Hanno eccepito la prescrizione presuntiva del credito. L’opposto, costituitosi in giudizio, aveva dedotto di aver svolto un incarico professionale - comprensivo della direzione dei lavori - che si era esaurito solo il 23.12.2013, facendo osservare come gli opponenti avessero contestato il credito, sicché l'eccezione di prescrizione doveva reputarsi inammissibile, oltre che infondata. Espletato l’interrogatorio formale, all’esito il Tribunale – preso atto del giuramento decisorio reso dagli opponenti - ha revocato l’ingiunzione, respingendo la richiesta di pagamento. La sentenza è stata integralmente riformata in appello, sull’assunto che gli opponenti avessero contestato la spettanza del saldo preteso dal difensore, ammettendo implicitamente di non averlo versato, per cui l’eccezione di prescrizione presuntiva era inammissibile, dovendosi revocare il giuramento decisorio e confermare integralmente il decreto opposto per carenza di prova del pagamento. La cassazione della sentenza è chiesta dalla Società agricola F.lli Bacchin e da [OSCURATO:PERSONA], Franco e [OSCURATO:PERSONA] con ricorso affidato a due motivi. [OSCURATO:PERSONA] ha depositato controricorso. In prossimità dell’adunanza le parti hanno depositato memorie illustrative. 2. Il primo motivo di ricorso denuncia la violazione dell’art. 2959 c.c. e vizio di motivazione, affermando che i ricorrenti non avevano affatto negato di aver pagato, ma avevano inteso semplicemente contestare l’attualità della pretesa rispetto al pagamento e alle illegittime richieste avanzate dal professionista in via stragiudiziale e quindi sostenere di versato esattamente quanto dovuto. Il secondo motivo denuncia la violazione dell’art. 2960 c.c., sostenendo che, poiché l’eccezione di prescrizione era stata correttamente sollevata, non era consentito revocare il giuramento decisorio. 3. Il ricorso è tardivo. La sentenza di appello è stata notificata a mezzo PEC in data 15.9.2021, mentre il ricorso è stato proposto il 23.2.2022, oltre il termine fissato dall’art. 325, comma secondo c.p.c.. La richiesta di rimessione in termini non può avere seguito, poiché la decadenza dal diritto di impugnazione non è riconducibile ad un fattore estraneo alla parte, che abbia i caratteri dell'assolutezza e che abbia causato in via esclusiva la tardività dell’impugnazione (Cass. 27726/2021; Cass. s.u. 27773/2020; Cass.30512/2018). I ricorrenti sostengono che il tecnico intervenuto per risolvere un temporaneo malfunzionamento del computer, presumibilmente dovuto ad un virus informatico , nel tentativo di creare talune cartelle di archiviazione della posta elettronica, avrebbe inavvertitamente cancellato i messaggi di notifica del ricorso, comunque rimasti sul computer (nell’apposita cartella destinata ai file cancellati; cfr. dichiarazione del 2.5.2022 allegata alla memoria ex art. 380 bis 1 c.p.c.). E’ però innegabile che la perdita dei files poteva essere prevista e prevenuta tramite la loro semplice copiatura su supporto rimovibile. Sotto altro profilo, le denunciate disfunzioni sarebbero state evitabili mediante la manutenzione periodica della casella di posta (Cass. 25426/2021; Cass. 3164/2020; Cass. 13532/2019) e l’installazione di antivirus, in osservanza delle prescrizioni dell'art. 20 del D.M. 44 del 2011 (Regolamento concernente le regole tecniche per l'adozione nel processo civile e nel processo penale delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, in attuazione dei principi di cui al d.lgs. n. 82 del 2005). Tale regolamento – come già osservato da questa Corte - nel disciplinare i requisiti dellacasella PEC del soggetto abilitato esterno, impone una serie di obblighi - tra cui quello di do tare il terminale informatico di "software" idoneo a verificare l'assenza di virus informatici nei messaggi in arrivo e in partenza, nonché di "software antispam" idoneo a prevenire la trasmissione di messaggi indesiderati (Cass. 17968/2021). Il ricorso va dichiarato inammissibile, con aggravio di spese secondo soccombenza. Si dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. dichiara il ricorso inammissibile e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali, liquidate in € 200,00 per esborsi ed in € 3000,00 per compenso, oltre ad iva, c.p.a. e rimborso forfettario delle spese generali in misura del 15%. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consigl