CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 4 novembre 2022
Cassazione n. 34769/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 20610/2016 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] F.[OSCURATO:PERSONA] S.N.C., elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 114-B, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] (CLLLRT62L27H5010) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 20, presso lo studio BFS & Associati, e rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. LAZIO n. 653/2016 depositata il 08/02/2016, udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04/11/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] s.n.c. ha impugnato l'avviso di accertamento n. 4112 del 2011, per dichiarazione infedele ed omessa denuncia relativamente ai rifiuti solidi urbani per gli anni 2005, 2006, 2007, 2008, 2009. 2. Il ricorso è stato accolto in primo grado, ma dichiarato inammissibile all'esito dell'appello, in applicazione del principio di consumazione dell'impugnazione, non essendosi costituita la contribuente nel primo giudizio ed avendo notificato un nuovo ricorso avverso l'atto impugnato. 3. La contribuente ha proposto ricorso per cassazìone, formulando due motivi. 4.Si è costituito con controricorso il Comune di [OSCURATO:PERSONA]. 5.La società ricorrente ha depositato memoria, sottoscritta personalmente dal legale rappresentante p.t., allegando l'intervenuta cessazione della materia del contendere in considerazione della rideterminazione del tributo da parte del Comune. Il difensore ha chiesto la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità, con distrazione a suo favore, essendo stato determinato il contenzioso dall'eccessività della pretesa del Comune. 6. Per la trattazione della causa è stata fissata l'adunanza camerale del 4 novembre 2022. [OSCURATO:PERSONA] 1.In via preliminare deve escludersi, alla luce della documentazione prodotta, l'intervenuta cessazione della materia del contendere, atteso che, nella comunicazione del 4 novembre 2016, sottoscritta dal legale rappresentante della società ricorrente e dal suo difensore, l'accettazione della rideterminazione dell'imposta, effettuata dal Comune, è subordinata alla pattuizione di un pagamento rateale, con il rinvio ad un ulteriore atto di adesione da parte del Comune, che, tuttavia, non è pervenuto. A ciò si aggiunga che la cessazione della materia del contendere presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano conclusioni conformi in tal senso al giudice, potendo al più residuare un contrasto solo sulle spese di lite, che il giudice con la pronuncia deve risolvere secondo il criterio della cosiddetta soccombenza virtuale; allorquando, invece, la sopravvenienza di un fatto, che si assume suscettibile di determinare la cessazione della materia del contendere, sia allegato da una sola parte e l'altra non aderisca a tale prospettazione, il suo apprezzamento, ove esso sia dimostrato, non può concretarsi in una pronuncia di cessazione della materia del contendere, ma, ove abbia determinato il soddisfacimento del diritto azionato con la domanda dell'attore, in una valutazione dell'interesse ad agire, con la conseguenza che il suo rilievo potrà dare luogo ad una pronuncia dichiarativa dell'esistenza del diritto azionato (e, quindi, per tale aspetto, di accoglimento della domanda) e di sopravvenuto difetto di interesse ad agire dell'attore in ordine ai profili non soddisfatti da tale dichiarazione, in ragione dell'avvenuto soddisfacimento della sua pretesa per i profili ulteriori rispetto alla tutela dichiarativa (Sez. 2, n. 21757 del 29/07/2021, Rv. 661966 - 01). In definitiva, nel caso di specie, in cui solo la contribuente ha allegato l'asserito accordo, il cui perfezionamento, peraltro, non emerge dalla documentazione prodotta, mentre l'altra parte si è limitata a non svolgere ulteriore attività difensiva, senza aderire esplicitamente alla prospettazíone difensiva della controparte, non può pervenirsi alla declaratoria della cessazione della materia del contendere. 2. Con il primo motivo di ricorso la contribuente ha dedotto, ai sensi dell'art. 360 n. 3, cod.proc.civ., la falsa applicazione degli artt. 22 e 60 d.lgs. n. 546 del 1992, non potendo applicarsi al giudizio tributario il principio di consumazione dell'impugnazione. Il motivo è fondato, atteso che, come più volte affermato da questa Corte, nel processo tributario, il contribuente che abbia proposto valido ricorso contro un atto dell'Amministrazione finanziaria non consuma il potere di impugnazione, e non perde, quindi, la possibilità dì proporre, finché non sia scaduto il termine, un nuovo ricorso contenente anche motivi diversi da quelli espressi nell'atto introduttivo; peraltro, il primo ricorso è inammissibile nel caso in cui, all'atto della presentazione del secondo, lo stesso proponente abbia chiesto l'annullamento o la sostituzione del primo, verificandosi in tal caso una situazione analoga alla rinuncia del ricorso (tra le altre, Sez. 5, n. 15441 del 30/06/2010, Rv. 613818 - 01). [OSCURATO:PERSONA] ha erroneamente applicato, dunque, il principio della consumazione del potere di impugnazione al ricorso avverso l'atto impositivo, introduttivo del giudizio tributario, senza neppure accertare, peraltro, la tempestività del secondo ricorso. 3. In conclusione, il primo motivo di ricorso deve essere accolto, assorbito il secondo, con cui si è dedotta la apparenza della motivazione. La sentenza impugnata va conseguentemente cassata con rinvio alla Corte dì giustizia di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, anche ai fini delle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, e cassa la sentenza impugnata, con rinvio, anche ai fini delle spese, alla Corte di giustizia di secondo grado del Lazio, in diversa composizione. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, tenutasi in modalità da remoto, della C