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CassazionedecretoSezione LDecisione del 25 maggio 2023

Cassazione n. 25333/2023

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.25154/2017 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] E ASSISTENZA A [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ( ) e [OSCURATO:PERSONA] ( . -ricorrentee controricorrente al ricorso incidentale- contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ( e [OSCURATO:PERSONA] ( ). -controricorrente e ricorrente incidentale - avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di BOLOGNA n. 294/2017pubblicata i l 21/04/2017 N.R.G. 653/2015.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/05/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] che, con sentenza depositata il 21.4.2017, la Corte d'appello di Bologna ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva accolto la domanda di [OSCURATO:PERSONA] volta alla riliquidazione della pensione di vecchiaia con decorrenza dal 1°.5.2006 secondo le modalità previste dal Regolamento di disciplina previdenziale della [OSCURATO:PERSONA] di Previdenza e Assistenza per i [OSCURATO:PERSONA] vigente in epoca anteriore alle modifiche apportate con delibera approvata con decreto interministeriale del 14.7.2004 e previo computo delle anzianità contributive relative al periodo 1988-1993 nella misura della contribuzione versata, pacificamente inferiore a quella dovuta; che avverso tale pronuncia la [OSCURATO:PERSONA] di Previdenza e Assistenza per i [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, deducendo due motivi di censura; che [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso, proponendo altresì ricorso incidentale condizionato, fondato su tre motivi; che la [OSCURATO:PERSONA] di Previdenza e Assistenza per i [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso al ricorso incidentale; che entrambe le parti hanno depositato memoria; che, chiamata la causa all'adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Collegio ha riservato il deposito dell'ordinanza nel termine di giorni sessanta (articolo 380-bis.1, comma 2°, c.p.c.); [OSCURATO:PERSONA] che, con il primo motivo del ricorso principale, la Cassa ricorrente denuncia violazione dell’art. 3, comma 12, l. n. 335/1995, e degli artt. 10 e 12 del Regolamento didisciplina previdenziale della Cassa, anche in combinato disposto con il d.lgs. n. 509/1994, per non avere la Corte di merito rilevato che la previsione dell’art. 10 cit. non costituisce in alcun modo violazione del principio del pro rata di cui all’art. 3, comma 12, l. n. 335/1995, cit.; che, con il secondo motivo del ricorso principale, la Cassa lamenta violazione dell’art. 2, d.lgs. n. 509/1994, degli artt. 10 e 12 del Regolamento di disciplina previdenziale della Cassa, degli artt. 3 e 38 Cost., dell’art. 3, comma 12, l. n. 335/1995, nonché degli artt.2115 c.c. e 112 c.p.c., per avere la Corte territoriale ritenuto che la decorrenza della pensione dovesse essere fissata al 1°.5.2006 nonostante che l’art. 10, comma 11, del Regolamento cit. preveda che il mancato o parziale versamento della contribuzione dovuta dal professionista (e relativa nella specie al periodo 1988-1993) non consente la maturazione della corrispondente anzianità contributiva; che il primo motivo è infondato, dovendo al riguardo ribadirsi quanto già espresso da Cass. nn. 6701 e 12339 del 2016 nonché da Cass.n. 24616 del 2018, che – in continuità con Cass.

S.U. nn. 17742 e 18136 del 2015, cit. nella sentenza impugnata, e seguita da numerosissime successive conformi –hanno circoscritto alle pensioni decorrenti da data successiva al 1°.1.2007 l’efficacia delle modifiche peggiorative introdotte dal Regolamento invocato dalla Cassa quanto alla base di calcolo della quota reddituale della pensione; che del pari infondato è il secondo motivo, atteso che, non esistendo nella legge istitutiva e regolatrice della Cassa ricorrente (l. n. 100/1963, per come successivamente modificata e integrata dalla l. n. 21/1986) alcuna norma che preveda l’inefficacia, ai fini pensionistici, degli anni di contribuzione in relazione ai quali i contributi dovuti risultino versati in misura inferiore al dovuto, non può che farsi applicazione del principio già affermato da questa Corte a proposito dell’analoga regolamentazione della [OSCURATO:PERSONA] di Previdenza e [OSCURATO:PERSONA], secondo cui anche gli anni non coperti da integrale contribuzione concorrono a formare l'anzianità contributiva e vanno inseriti nel calcolo della pensione di vecchiaia (cfr. Cass. nn. 5672 del 2012, 26962 del 2013, 30421 del 2019); che la pretesa della ricorrente di applicare anche per le pensioni con decorrenza anteriore al 1°.1.2007 la previsione dell’art. 10, comma 11, del Regolamento approvato nel 2004, secondo cui il mancato o parziale versamento della contribuzione dovuta dal professionista non consente la maturazione della corrispondente anzianità contributiva, equivarrebbe a consentire alla Cassa di modificare i requisiti di accesso al trattamento pensionistico in deroga al principio del pro rata di cui all’art. 3, comma 12, l. n. 335/1995, nel testo anteriore alle modifiche apportate dall’art. 1, comma 763, l. n. 296/2006, come interpretato dall’art. 1, comma 488, l. n. 147/2013; che il ricorso principale, pertanto, va rigettato, rimanendo conseguentemente assorbito il ricorso incidentale, siccome espressamente condizionato all’accoglimento del ricorso principale; che le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza della ricorrente principale e si liquidano e distraggono come da dispositivo; che, in considerazione del rigetto del ricorso principale e dell’assorbimento del ricorso incidentale, la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso va dichiarata solo in riferimento alla ricorrente principale; P. Q. M. La Corte rigetta il ricorso principale e dichiara assorbito il ricorso incidentale.

Condanna la ricorrente principale alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano in € 5.200,00, di cui € 5.000,00 per compensi, oltre spese generali in misura pari al 15% e accessori di legge, e si distraggono in favore degli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] dichiaratisi antistatari.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente principale dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, o

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.25154/2017 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] E ASSISTENZA A [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ( ) e [OSCURATO:PERSONA] ( . -ricorrentee controricorrente al ricorso incidentale- contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ( e [OSCURATO:PERSONA] ( ). -controricorrente e ricorrente incidentale - avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di BOLOGNA n. 294/2017pubblicata i l 21/04/2017 N.R.G. 653/2015. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/05/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] che, con sentenza depositata il 21.4.2017, la Corte d'appello di Bologna ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva accolto la domanda di [OSCURATO:PERSONA] volta alla riliquidazione della pensione di vecchiaia con decorrenza dal 1°.5.2006 secondo le modalità previste dal Regolamento di disciplina previdenziale della [OSCURATO:PERSONA] di Previdenza e Assistenza per i [OSCURATO:PERSONA] vigente in epoca anteriore alle modifiche apportate con delibera approvata con decreto interministeriale del 14.7.2004 e previo computo delle anzianità contributive relative al periodo 1988-1993 nella misura della contribuzione versata, pacificamente inferiore a quella dovuta; che avverso tale pronuncia la [OSCURATO:PERSONA] di Previdenza e Assistenza per i [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, deducendo due motivi di censura; che [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso, proponendo altresì ricorso incidentale condizionato, fondato su tre motivi; che la [OSCURATO:PERSONA] di Previdenza e Assistenza per i [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso al ricorso incidentale; che entrambe le parti hanno depositato memoria; che, chiamata la causa all'adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Collegio ha riservato il deposito dell'ordinanza nel termine di giorni sessanta (articolo 380-bis.1, comma 2°, c.p.c.); [OSCURATO:PERSONA] che, con il primo motivo del ricorso principale, la Cassa ricorrente denuncia violazione dell’art. 3, comma 12, l. n. 335/1995, e degli artt. 10 e 12 del Regolamento didisciplina previdenziale della Cassa, anche in combinato disposto con il d.lgs. n. 509/1994, per non avere la Corte di merito rilevato che la previsione dell’art. 10 cit. non costituisce in alcun modo violazione del principio del pro rata di cui all’art. 3, comma 12, l. n. 335/1995, cit.; che, con il secondo motivo del ricorso principale, la Cassa lamenta violazione dell’art. 2, d.lgs. n. 509/1994, degli artt. 10 e 12 del Regolamento di disciplina previdenziale della Cassa, degli artt. 3 e 38 Cost., dell’art. 3, comma 12, l. n. 335/1995, nonché degli artt.2115 c.c. e 112 c.p.c., per avere la Corte territoriale ritenuto che la decorrenza della pensione dovesse essere fissata al 1°.5.2006 nonostante che l’art. 10, comma 11, del Regolamento cit. preveda che il mancato o parziale versamento della contribuzione dovuta dal professionista (e relativa nella specie al periodo 1988-1993) non consente la maturazione della corrispondente anzianità contributiva; che il primo motivo è infondato, dovendo al riguardo ribadirsi quanto già espresso da Cass. nn. 6701 e 12339 del 2016 nonché da Cass.n. 24616 del 2018, che – in continuità con Cass. S.U. nn. 17742 e 18136 del 2015, cit. nella sentenza impugnata, e seguita da numerosissime successive conformi –hanno circoscritto alle pensioni decorrenti da data successiva al 1°.1.2007 l’efficacia delle modifiche peggiorative introdotte dal Regolamento invocato dalla Cassa quanto alla base di calcolo della quota reddituale della pensione; che del pari infondato è il secondo motivo, atteso che, non esistendo nella legge istitutiva e regolatrice della Cassa ricorrente (l. n. 100/1963, per come successivamente modificata e integrata dalla l. n. 21/1986) alcuna norma che preveda l’inefficacia, ai fini pensionistici, degli anni di contribuzione in relazione ai quali i contributi dovuti risultino versati in misura inferiore al dovuto, non può che farsi applicazione del principio già affermato da questa Corte a proposito dell’analoga regolamentazione della [OSCURATO:PERSONA] di Previdenza e [OSCURATO:PERSONA], secondo cui anche gli anni non coperti da integrale contribuzione concorrono a formare l'anzianità contributiva e vanno inseriti nel calcolo della pensione di vecchiaia (cfr. Cass. nn. 5672 del 2012, 26962 del 2013, 30421 del 2019); che la pretesa della ricorrente di applicare anche per le pensioni con decorrenza anteriore al 1°.1.2007 la previsione dell’art. 10, comma 11, del Regolamento approvato nel 2004, secondo cui il mancato o parziale versamento della contribuzione dovuta dal professionista non consente la maturazione della corrispondente anzianità contributiva, equivarrebbe a consentire alla Cassa di modificare i requisiti di accesso al trattamento pensionistico in deroga al principio del pro rata di cui all’art. 3, comma 12, l. n. 335/1995, nel testo anteriore alle modifiche apportate dall’art. 1, comma 763, l. n. 296/2006, come interpretato dall’art. 1, comma 488, l. n. 147/2013; che il ricorso principale, pertanto, va rigettato, rimanendo conseguentemente assorbito il ricorso incidentale, siccome espressamente condizionato all’accoglimento del ricorso principale; che le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza della ricorrente principale e si liquidano e distraggono come da dispositivo; che, in considerazione del rigetto del ricorso principale e dell’assorbimento del ricorso incidentale, la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso va dichiarata solo in riferimento alla ricorrente principale; P. Q. M. La Corte rigetta il ricorso principale e dichiara assorbito il ricorso incidentale. Condanna la ricorrente principale alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano in € 5.200,00, di cui € 5.000,00 per compensi, oltre spese generali in misura pari al 15% e accessori di legge, e si distraggono in favore degli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] dichiaratisi antistatari. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente principale dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, o
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