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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 6 luglio 2023

Cassazione n. 42543/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] 0511379 nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/04/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché l'unica doglianza prospettata, legata alla mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, appare già adeguatamente vagliata e disattesa dal giudice di merito alla luce di un giudizio prognostico svolto con sintetica ma puntuale non manifestamente illogica argomentazione, tanto da rendere la relativa valutazione immine da censure prospettabili in sede di legittimità; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 6 luglio 2023.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] 0511379 nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/04/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché l'unica doglianza prospettata, legata alla mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, appare già adeguatamente vagliata e disattesa dal giudice di merito alla luce di un giudizio prognostico svolto con sintetica ma puntuale non manifestamente illogica argomentazione, tanto da rendere la relativa valutazione immine da censure prospettabili in sede di legittimità; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 6 luglio 2023.
Sentenza Cassazione n. 42543/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris