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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 12 giugno 2025

Cassazione n. 22370/2025

Testo disponibile della fonte

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CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.8817/2023 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] , elettivamente domiciliata in Roma, via Malcesine n. 30 , presso lo studiodell’avv. [OSCURATO:PERSONA], che l a rappresenta e difend e unitamente agli avv. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] COLUCCI, Maurizio FANTUZZI, Luciano FOCCHI, Adriana CAPUCCI, Manuel GHIRARDIe Alex GHIRARDI (questi ultimi tre quali eredi D i DanieleG HIRARDI ) , Valeriano M ARIANI , Stefano E RRANI , Giorgio TANI, Angelo SCHIAVONE, Maurizio TINTI, Mirella SENNI, Patrizia SAVORANI, Carlo DRADI, Antonella SORCI, in proprio e quale erede di Elsa F RANI e Giovanni SORCI, Rosanna S ORCI e Angelo S ORCI (questi ultimi due quali eredi di Elsa FRANI e Giovanni SORCI ) e Piero MENGHI, elettivamente domiciliati in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 77, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] , rappresentatie dife si d agli avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] -controricorrenti - avverso l a sentenza n. 376 /20 2 3 , depositat a dal la Corte d’Appello di Bolognail 21 . 2 .20 2 3 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12.6.2025dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] La ricorrente [OSCURATO:PERSONA] C ooperativa M uratori e A ffini Ravenna - S ocietà C ooperativa per Azioni (in breve, ACMAR), propose ai suoi creditori un concordato preventivo con continuità aziendale e una forte componente liquidatoria, che venne omologatodal Tribunale di Ravenna .

Gli attuali controricorrenti sono ex soci di ACMAR che, essendo stati esclusi o avendo esercita t o il diritto di recesso dalla societàdopo l’omologazione del concordato, rivendicarono il diritto alla liquidazione della quota e, a tal fine, attivarono il procedimento arbitrale previsto dallo statuto societario.

Il collegio arbitrale, con un primo lodo non definitivo, rigettò le eccezioni sollevate dalla cooperativa con riferimento alla pretesa inesigibilità o postergazione dei crediti dei soci rispetto all’adempimento del concordato preventivo e a lla dedotta inesistenza del credito, dovuta ai valori negativi del patrimonio netto della società ; rimise quindi la causa in istruttoria per lo svolgimento di consulenza tecnica d’ufficio volta a determinare il valore delle rispettive quote.

Il lodo non definitivo venne impugnato da ACMAR davanti alla Corte d’Appello diBologna, la quale rigettò l’impugnazione , condannando la cooperativa alla rifusione delle spese di lite.

Contro la sentenza della Corte territoriale ACMAR ha proposto ricorso per cassazione articolato in duemotivi.

Gli ex soci della cooperativa si sono difesi con controricorso.

Entrambe le parti hanno depositato memoria illustrativa nel termine di legge anteriore alla data fissata per lacamera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo di ricorso ACMAR denuncia « Vizio della pronuncia, ex art. 360 , n. 3 , c.p.c., per violazione e/o errata applicazione degli artt. 152, 180, 181, 184, 185 l egge fall., nonché degli artt. 2467, 2491 - 2494, 2740 c.c.: inammissibilità delle domande creditorie dei cessati soci per inesigibilità del credito».

Laricorrente ribadisce la tesi secondo cui, prima di avere completato l’adempimento delle obbligazioni assunte con i l concordato preventivo omologato, non sarebbe consentito pagare somme di denaro per rimborsare il capitale versato ai soci esclusi o receduti dopo l’omologazione.

2. Il secondo motivo censura «Vizio della pronuncia, ex art. 360,n. 3, c.p.c., per violazione e/o errata applicazione degli artt. 182-sexies-184 legge fall., nonché degli artt. 2432 - 2433, 2437-bis, 2447, 2473, 2482-2482-ter c.c., art. 182 - sexies legge fall. e art. 15 dello Statuto».

ACMARripropone la propria tesi secondo cui le domande dei controricorrenti non potrebbero essere accolte, perché le quote sociali sarebbero in realtà prive di qualsiasivalore.

3. Il ricorso è inammissibile.

La Corte d’Appello di Bologna ha rigettato nel merito un’impugnazione di lodo arbitrale non definitivo che non avrebbe potuto essere proposta e avrebbe dovuto essere , quindi,dichiarata inammissibile.

La disposizione rilevante,da applicare nel caso di specie, è quella contenuta nell’art. 827, comma 3, c.p.c. («Il lodo che decide parzialmente il merito della controversia è immediatamente impugnabile, ma il lodo che risolve alcune delle questioni insorte senza definire il giudizio arbitrale è impugnabile solo unitamente al lodo definitivo»), interpretata alla luce dell’art. 361, comma 1, c.p.c. («Contro le sentenze previste dall’articolo 278 e contro quelle che decidono una o alcune delle domande senza definire l’intero giudizio, il ricorso per cassazione può essere differito, qualora la parte soccombente ne faccia riserva, a pena di decadenza, entro il termine per la proposizione del ricorso, e in ogni caso non oltre la prima udienza successiva alla comunicazione della sentenza stessa»), come insegnato dalle Sezioni unite di questa Corte (n. 23463/2013), le quali hanno affermato il seguente principio di diritto: « Lodo che decide parzialme nte il merito della controversia, immediatamente impugnabile a norma dell’art. 827, comma 3, c.p.c., è sia quello di condanna generica exart.278 c.p.c., sia quello che decide una o alcune delle domande proposte senza definire l ’ intero giudizio, non essendo immediatamente impugnabili i lodi che decidono questioni pregiudiziali o preliminari».

Dal sintetico ma chiaro resoconto della vicenda processuale contenuto nella sentenza impugnata,e anche nello stesso ricorso per cassazione, risulta evidente che il collegio arbitrale, con il lodo non definitivo impugnato davanti alla Corte d’Appello, non pronunciò una condanna generica ex art. 278 c.p.c., né tanto menodecise alcune della domande proposte; si limitò a respingere alcune delle questioni/eccezioni sollevateda ACMARper ottenere il rigetto delle domande e a disporre per la prosecuzione dell’istruttoria con l’esperimento di consulenza tecnica d’ufficio.

In mancanza di eccezionedei convenuti, l’inammissibilità dell’impugnazione del lodo avrebbe dovuto essere rilevata d’ufficio dalla Corte territoriale ; ma , avendo quest a rigettato l’impugnazione, l’errore di motivazione è irrilevantequanto agli effetti prodotti dalla decisione qui impugnata e può essere rimediato in questa sede (mentre invece, qualora l’impugnazione fosse stata accolta, la sentenza avrebbe dovuto essere cassata senza rinvio).

È appena il caso di aggiungere che, trattandosi di rilevare la carenza dei presupposti dell’impugnazionedi nullità del lodo , l’inammissibilitàè rilevabile d’ufficio anche in sede di legittimità (v., con riferimento all’inappellabilità della sentenza del giudice di pace pronunciata secondo equità, Cass. n. 22256/2017, che cita a sua volta le conformi Cass. nn. 211 10/ 2005 e 14725/2001).

4. Dichiarato inammissibile il ricorso, si ravvisano gravi ed eccezionali ragioni per la compensazione delle spese relative al presente giudizio di legittimità, posto che esso viene risolto sulla base del rilievo d’ufficio di un profilo di inammissibilità non sollevato dalla difesa dei controricorrenti.

5. Si dà atto che, in base all’esito del giudizio, sussisteil presupposto per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002.

P.Q.M La Corte: dichiara inammissibile il ricorso; compensa le spese del presente giudizio di legittimità; dà atto, ai sensi dell’art.13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del la ricorrente , dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificat

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.8817/2023 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] , elettivamente domiciliata in Roma, via Malcesine n. 30 , presso lo studiodell’avv. [OSCURATO:PERSONA], che l a rappresenta e difend e unitamente agli avv. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] COLUCCI, Maurizio FANTUZZI, Luciano FOCCHI, Adriana CAPUCCI, Manuel GHIRARDIe Alex GHIRARDI (questi ultimi tre quali eredi D i DanieleG HIRARDI ) , Valeriano M ARIANI , Stefano E RRANI , Giorgio TANI, Angelo SCHIAVONE, Maurizio TINTI, Mirella SENNI, Patrizia SAVORANI, Carlo DRADI, Antonella SORCI, in proprio e quale erede di Elsa F RANI e Giovanni SORCI, Rosanna S ORCI e Angelo S ORCI (questi ultimi due quali eredi di Elsa FRANI e Giovanni SORCI ) e Piero MENGHI, elettivamente domiciliati in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 77, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] , rappresentatie dife si d agli avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] -controricorrenti - avverso l a sentenza n. 376 /20 2 3 , depositat a dal la Corte d’Appello di Bolognail 21 . 2 .20 2 3 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12.6.2025dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] La ricorrente [OSCURATO:PERSONA] C ooperativa M uratori e A ffini Ravenna - S ocietà C ooperativa per Azioni (in breve, ACMAR), propose ai suoi creditori un concordato preventivo con continuità aziendale e una forte componente liquidatoria, che venne omologatodal Tribunale di Ravenna . Gli attuali controricorrenti sono ex soci di ACMAR che, essendo stati esclusi o avendo esercita t o il diritto di recesso dalla societàdopo l’omologazione del concordato, rivendicarono il diritto alla liquidazione della quota e, a tal fine, attivarono il procedimento arbitrale previsto dallo statuto societario. Il collegio arbitrale, con un primo lodo non definitivo, rigettò le eccezioni sollevate dalla cooperativa con riferimento alla pretesa inesigibilità o postergazione dei crediti dei soci rispetto all’adempimento del concordato preventivo e a lla dedotta inesistenza del credito, dovuta ai valori negativi del patrimonio netto della società ; rimise quindi la causa in istruttoria per lo svolgimento di consulenza tecnica d’ufficio volta a determinare il valore delle rispettive quote. Il lodo non definitivo venne impugnato da ACMAR davanti alla Corte d’Appello diBologna, la quale rigettò l’impugnazione , condannando la cooperativa alla rifusione delle spese di lite. Contro la sentenza della Corte territoriale ACMAR ha proposto ricorso per cassazione articolato in duemotivi. Gli ex soci della cooperativa si sono difesi con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memoria illustrativa nel termine di legge anteriore alla data fissata per lacamera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo di ricorso ACMAR denuncia « Vizio della pronuncia, ex art. 360 , n. 3 , c.p.c., per violazione e/o errata applicazione degli artt. 152, 180, 181, 184, 185 l egge fall., nonché degli artt. 2467, 2491 - 2494, 2740 c.c.: inammissibilità delle domande creditorie dei cessati soci per inesigibilità del credito». Laricorrente ribadisce la tesi secondo cui, prima di avere completato l’adempimento delle obbligazioni assunte con i l concordato preventivo omologato, non sarebbe consentito pagare somme di denaro per rimborsare il capitale versato ai soci esclusi o receduti dopo l’omologazione. 2. Il secondo motivo censura «Vizio della pronuncia, ex art. 360,n. 3, c.p.c., per violazione e/o errata applicazione degli artt. 182-sexies-184 legge fall., nonché degli artt. 2432 - 2433, 2437-bis, 2447, 2473, 2482-2482-ter c.c., art. 182 - sexies legge fall. e art. 15 dello Statuto». ACMARripropone la propria tesi secondo cui le domande dei controricorrenti non potrebbero essere accolte, perché le quote sociali sarebbero in realtà prive di qualsiasivalore. 3. Il ricorso è inammissibile. La Corte d’Appello di Bologna ha rigettato nel merito un’impugnazione di lodo arbitrale non definitivo che non avrebbe potuto essere proposta e avrebbe dovuto essere , quindi,dichiarata inammissibile. La disposizione rilevante,da applicare nel caso di specie, è quella contenuta nell’art. 827, comma 3, c.p.c. («Il lodo che decide parzialmente il merito della controversia è immediatamente impugnabile, ma il lodo che risolve alcune delle questioni insorte senza definire il giudizio arbitrale è impugnabile solo unitamente al lodo definitivo»), interpretata alla luce dell’art. 361, comma 1, c.p.c. («Contro le sentenze previste dall’articolo 278 e contro quelle che decidono una o alcune delle domande senza definire l’intero giudizio, il ricorso per cassazione può essere differito, qualora la parte soccombente ne faccia riserva, a pena di decadenza, entro il termine per la proposizione del ricorso, e in ogni caso non oltre la prima udienza successiva alla comunicazione della sentenza stessa»), come insegnato dalle Sezioni unite di questa Corte (n. 23463/2013), le quali hanno affermato il seguente principio di diritto: « Lodo che decide parzialme nte il merito della controversia, immediatamente impugnabile a norma dell’art. 827, comma 3, c.p.c., è sia quello di condanna generica exart.278 c.p.c., sia quello che decide una o alcune delle domande proposte senza definire l ’ intero giudizio, non essendo immediatamente impugnabili i lodi che decidono questioni pregiudiziali o preliminari». Dal sintetico ma chiaro resoconto della vicenda processuale contenuto nella sentenza impugnata,e anche nello stesso ricorso per cassazione, risulta evidente che il collegio arbitrale, con il lodo non definitivo impugnato davanti alla Corte d’Appello, non pronunciò una condanna generica ex art. 278 c.p.c., né tanto menodecise alcune della domande proposte; si limitò a respingere alcune delle questioni/eccezioni sollevateda ACMARper ottenere il rigetto delle domande e a disporre per la prosecuzione dell’istruttoria con l’esperimento di consulenza tecnica d’ufficio. In mancanza di eccezionedei convenuti, l’inammissibilità dell’impugnazione del lodo avrebbe dovuto essere rilevata d’ufficio dalla Corte territoriale ; ma , avendo quest a rigettato l’impugnazione, l’errore di motivazione è irrilevantequanto agli effetti prodotti dalla decisione qui impugnata e può essere rimediato in questa sede (mentre invece, qualora l’impugnazione fosse stata accolta, la sentenza avrebbe dovuto essere cassata senza rinvio). È appena il caso di aggiungere che, trattandosi di rilevare la carenza dei presupposti dell’impugnazionedi nullità del lodo , l’inammissibilitàè rilevabile d’ufficio anche in sede di legittimità (v., con riferimento all’inappellabilità della sentenza del giudice di pace pronunciata secondo equità, Cass. n. 22256/2017, che cita a sua volta le conformi Cass. nn. 211 10/ 2005 e 14725/2001). 4. Dichiarato inammissibile il ricorso, si ravvisano gravi ed eccezionali ragioni per la compensazione delle spese relative al presente giudizio di legittimità, posto che esso viene risolto sulla base del rilievo d’ufficio di un profilo di inammissibilità non sollevato dalla difesa dei controricorrenti. 5. Si dà atto che, in base all’esito del giudizio, sussisteil presupposto per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002. P.Q.M La Corte: dichiara inammissibile il ricorso; compensa le spese del presente giudizio di legittimità; dà atto, ai sensi dell’art.13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del la ricorrente , dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificat
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