CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 12 maggio 2026
Cassazione n. 13847/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ini-ricorrente -controAGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa ope legisdall’Avvocatura Generale dello Stato- controricorrente -avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] n. 168/2020, depositata il 19/2/2020.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/4/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Con sentenza n. 168/2020, depositata il 19/2/2020, la CommissioneTributaria Regionale del Veneto ha respinto l’appello proposto dalla Provens.r.l. avverso la decisione della CTP di Venezia di respingere il ricorso dellaNumero registro generale 24369/2020Numero sezionale 3557/2026Numero di raccolta generale 13847/2026Data pubblicazione 12/05/2026contribuente avverso l’avviso di accertamento catastale n.VE0098828/2016.Avverso la sentenza la [OSCURATO:SOCIETA]. propone ricorso per cassazione,sulla base di nove motivi, mentre l’Agenzia delle Entrate resiste mediantecontroricorso.MOTIVI DELLA DECISIONE1. Con il primo, il secondo ed il terzo motivo di ricorso – da esaminarecongiuntamente in quanto fra loro logicamente connessi - si censura, inrelazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la nullità dellasentenza per omessa motivazione in relazione al dedotto vizio dimotivazione dell’avviso impugnato ed alla mancata allegazione delladocumentazione richiamata nell’avviso, in violazione degli artt. 122, 123 e132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., dell’art. 118 disp. att. cod.proc. civ. nonché degli artt. 36 e 61 d.lgs. n. 546/1992.2. Tali censure sono da ritenere fondate, rimanendo assorbiti irimanenti motivi, relativi, in parte, sempre al vizio di motivazione ma conriguardo ad altri aspetti della controversia (quali la violazione principio diaffidamento, l’illegittimità delle microzone e l’erroneità del computo delnumero dei vani dell’immobile: motivi quarto, quinto, settimo e ottavo) e,in parte, alla violazione dell’articolo 2697 cod. civ. (sesto motivo) e deldiritto al contraddittorio anticipato (nono motivo).3. Secondo giurisprudenza unanime di questa Corte, il sindacato dilegittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica del rispettodel "minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111, comma 6, Cost. (Cass.13248/2020; 17196/2020), che viene violato qualora la motivazione siatotalmente mancante o meramente apparente, ovvero si fondi su uncontrasto irriducibile tra affermazioni inconcilianti o risulti perplessa edobiettivamente incomprensibile, purché il vizio emerga dal testo dellasentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanzeNumero registro generale 24369/2020Numero sezionale 3557/2026Numero di raccolta generale 13847/2026Data pubblicazione 12/05/2026processuali (Cass. 23580/2025; 23577/2025; 7090/2022; 22598/2018;sez. U. 8053/2014).3.1. La motivazione è, quindi, solo "apparente" e la sentenza nullaquando, benché graficamente esistente, non renda percepibile ilfondamento della decisione, perché recante argomentazioniobiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dalgiudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosilasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetichecongetture (Cass., Sez. U., 7 aprile 2014 n. 8053).3.2. Nel caso di specie, la CTR non ha motivato affatto in ordine alvizio di motivazione dell’avviso impugnato ed alla mancata allegazionedella documentazione richiamata nell’avviso, che la contribuente avevariproposto in appello (v. ricorso, che riproduce, in ossequio al principio diautosufficienza, le analitiche e specifiche deduzioni svolte sulla relativaquestione nell’atto di appello), deducendo come la CTP non avesseindicato le ragioni per cui escludeva la sussistenza di tali vizi, nonostantefosse stata contestata la carenza motivazionale dell’avviso, specie conriguardo alla comparazione con “altre unità immobiliari limitrofe” (a diredella contribuente “richiamate in modo apodittico, senza alcunaprecisazione che consenta di valutare la loro rilevanza ai fini accertativi”)ed all’omessa allegazione dei documenti a sostegno dell’accertamento.3.3. Né basta a rispettare il cd. "minimo costituzionale" il merorichiamo - da parte della CTR - alla motivazione di primo grado, svolto intermini generalizzati, senza uno specifico riferimento al vizio dimotivazione e di allegazione dell’avviso.3.4. La tecnica motivazionale per relationem, infatti, "è legittimasoltanto nel caso in cui a) si riferisca ad una sentenza che abbia già valoredi giudicato tra le parti b) ovvero riproduca la motivazione di riferimento,autonomamente ed auto-sufficientemente recepita e vagliata nel contestoNumero registro generale 24369/2020Numero sezionale 3557/2026Numero di raccolta generale 13847/2026Data pubblicazione 12/05/2026della motivazione condizionata" (Cass., S.U. 14815/2008, citata da Cass.2235/2024).3.5. Pertanto, la motivazione di una sentenza può essere redatta perrelationem rispetto ad altra sentenza non ancora passata in giudicato,purché resti “autosufficiente”, riproducendo i contenuti mutuati erendendoli oggetto di autonoma valutazione critica nel contesto delladiversa, anche se connessa, causa, in modo da consentire la verifica dellasua compatibilità logico - giuridica.3.6. La sentenza è, invece, nulla, ai sensi dell'art. 360, primo comma,n. 4, cod. proc. civ., qualora si limiti alla mera indicazione della fonte diriferimento e non sia, pertanto, possibile individuare le ragioni poste afondamento del dispositivo (Cass. 107/2015; 5209/2018; 17403/2018;21978/2018).3.7. Il giudice di appello è, quindi, tenuto ad esplicitare le ragioni dellaconferma della pronuncia di primo grado con riguardo ai motivi diimpugnazione proposti (ex multis, Cass. 16612/2015), altrimenti ècarente di motivazione la sentenza di appello che sia completamente privadell’illustrazione delle censure sollevate dall’appellante rispetto alladecisione di primo grado e delle considerazioni che hanno indotto adisattenderle, e che si limiti perciò a richiamare per relationem la sentenzaimpugnata mediante la mera adesione ad essa, così da impedirel’individuazione del thema decidendum e delle ragioni poste a fondamentodella decisione (così Cass. 9830/2024; 24452/2018).3.8. In definitiva, deve considerarsi nulla - in quanto meramenteapparente - una motivazione per relationem alla sentenza di primo grado,qualora la laconicità della motivazione non consenta di appurare che allacondivisione della decisione di prime cure il giudice d’appello sia pervenutoprevia specifica ed adeguata considerazione delle allegazioni difensive,degli elementi di prova e dei motivi di appello (ex multis, Cass.Numero registro generale 24369/2020Numero sezionale 3557/2026Numero di raccolta generale 13847/2026Data pubblicazione 12/05/202622022/2017 e Cass. 27112/2018, richiamate da più recente Cass.28517/2024; 2235/2024, cit.).3.9. E’ il caso della sentenza impugnata: la CTR si limita ad affermareche “la sentenza appellata appare ampiamente e concretamente motivatapunto per punto”, senza riprodurre i contenuti mutuati con specificoriguardo al vizio di motivazione e di allegazione dell’avviso diaccertamento né tanto meno renderli oggetto di autonoma valutazionecritica.4. Tale statuizione, per la sua genericità, non consente in alcun mododi apprezzare l'iter logico posto a fondamento della decisione di appello edi verificare le ragioni che hanno indotto la CTR a confermare la sentenzadi primo grado, tanto più a fronte della censura di carenza motivazionalemossa dall’appellante alla sentenza impugnata con riferimento aglispecifici motivi di opposizione all’atto tributario.5. In base alle considerazioni svolte, in accoglimento dei primi tremotivi di ricorso, assorbiti gli altri, la sentenza impugnata va, dunque,cassata, con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado delVeneto, in diversa composizione, anche per la disciplina delle spese delgiudizio di legittimità. P.Q.MLa Corte accoglie i primi tre motivi di ricorso, assorbiti gli altri; cassala sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti, con rinvio alla Cortedi Giustizia Tributaria di secondo grado del Veneto, in diversacomposizione, anche per la disciplina delle spese del presente giudizio dilegittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributariadella Corte Suprema di Cassazione, in data 28 aprile 2026.Il PresidenteNumero registro generale 24369/2020Numero sezionale 3557/2026Numero di raccolta generale 13847/2026Data pubblicazione 12/05/2026