CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 settembre 2021
Cassazione n. 39679/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] Avverso la sentenza del 11/09/2020 della CORTE DI APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Roma ha confermato la decisione del Tribunale di quella stessa città, che aveva dichiarato l'imputato colpevole di furto aggravato, ai sensi degli artt. 624 bis - 625 co. 1 n. 2 cod. pen. 2. Propone ricorso per cassazione l' imputato, con il ministero del difensore di fiducia, il quale si duole dell'eccessiva severità del trattamento sanzionatorio, lamentando che non siano stati osservati i parametri di cui all'art. 133 cod. pen. e il difetto di motivazione sul punto. 3. Il ricorso è inammissibile. Con il ricorso si censura il calcolo della pena operato dalla Corte di appello che non avrebbe considerato, quali elementi favorevoli, il risarcimento de danno avvenuto mediante il versamento di un assegno dell'importo di euro 4000, e le condizioni di vita e familiari del ricorrente, coniugato e padre di quattro figli. Omette, tuttavia, il ricorrente di confrontarsi con il principio per cui, in subiecta materia, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269). 3.1. Sul punto, la Corte territoriale ha ben spiegato come il giudice di primo grado avesse erroneamente ammesso il giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti, obliterando il divieto espresso di cui al comma quarto dell'art. 624 bis cod. pen. , cosicchè la pena risultante da tale calcolo era stata ben più favorevole al condannato, non potendo, peraltro, essa essere rivista dal giudice di appello, in assenza dell'impugnazione del P.M. 3.2. Per il resto, il ricorso s'appalesa finalizzato a richiedere a questa Corte una diretta rivalutazione della valutazione riguardante il trattamento sanzionatorio, pur a fronte di una motivazione che non evidenzia profili censurabili in sede di legittimità. 4.Alla declaratoria di inammissibilità segue per legge ( art. 616 cod.proc.pen ) la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal ricorso (Corte Costituzionale n. 186 del 7-13 giugno 2000), al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo fissare in euro 3000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 13 settembre 2021 . Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] nDEPOS5 ".AT4 Ste3ri