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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 23 aprile 2024

Cassazione n. 22022/2024

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O Consigliere ORDINANZA sul ricorso18699/2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in Roma presso la cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente - avverso la sentenza della CORTE D'APPELLO di MILANO n. 1843/2022 depositata il 30/05/2022; RG 18699/22Porcini-[OSCURATO:PERSONA].

Cons.

Marulli udita la relazione della causa svolta all'adunanza non partecipata del 23/04/2024dal Cons.

Dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Rilevato che con l'epigrafata sentenza la Corte d'Appello diMilano, ha accolto l'appello proposto dalla Regione [OSCURATO:PERSONA] avverso la decisione che in primo grado, in accoglimento della domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] , aveva dichiarato non dovuta la restituzione parziale degli aiuti PAC erogati all'istante negli anni 2015 e 2016.

2. Preso atto che la predetta sentenza è stata fatta oggetto di ricorso a questa Corte da parte del soccombente e che nel giudizio così incardinato ha resistito la Regione [OSCURATO:PERSONA] con controricorso.

3. Considerato che con atto depositato in cancelleria il 4 .4 .2024, sottoscritto digitalmente dal procuratore della parte, a tal fine legittimato in forza dei poteri conferiti con procura speciale rilasciata il 2.4.2024, il Porcini ha dichiarato di rinunciare al ricorso a mente dell'art. 390 cod. proc. civ., con compensazione integrale delle spese.

4. Ritenutoche, pertanto, attesa la comunicazione della rinuncia alla controparte, occorra dichiarare l'estinzione del giudizio con compensazione delle spese a mente dell'art. 391 cod. proc. civ.

P.Q.M. dichiara estinto il giudizio di cassazione per intervenuta rinuncia a spese compensate.

Cosi deciso in Roma nella camera di consiglio della I se

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
O Consigliere ORDINANZA sul ricorso18699/2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in Roma presso la cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente - avverso la sentenza della CORTE D'APPELLO di MILANO n. 1843/2022 depositata il 30/05/2022; RG 18699/22Porcini-[OSCURATO:PERSONA]. Cons. Marulli udita la relazione della causa svolta all'adunanza non partecipata del 23/04/2024dal Cons. Dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Rilevato che con l'epigrafata sentenza la Corte d'Appello diMilano, ha accolto l'appello proposto dalla Regione [OSCURATO:PERSONA] avverso la decisione che in primo grado, in accoglimento della domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] , aveva dichiarato non dovuta la restituzione parziale degli aiuti PAC erogati all'istante negli anni 2015 e 2016. 2. Preso atto che la predetta sentenza è stata fatta oggetto di ricorso a questa Corte da parte del soccombente e che nel giudizio così incardinato ha resistito la Regione [OSCURATO:PERSONA] con controricorso. 3. Considerato che con atto depositato in cancelleria il 4 .4 .2024, sottoscritto digitalmente dal procuratore della parte, a tal fine legittimato in forza dei poteri conferiti con procura speciale rilasciata il 2.4.2024, il Porcini ha dichiarato di rinunciare al ricorso a mente dell'art. 390 cod. proc. civ., con compensazione integrale delle spese. 4. Ritenutoche, pertanto, attesa la comunicazione della rinuncia alla controparte, occorra dichiarare l'estinzione del giudizio con compensazione delle spese a mente dell'art. 391 cod. proc. civ. P.Q.M. dichiara estinto il giudizio di cassazione per intervenuta rinuncia a spese compensate. Cosi deciso in Roma nella camera di consiglio della I se