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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 10 novembre 1977

Cassazione n. 34191/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 10/11/1977 avverso l'ordinanza del 01/12/2022 del TRIB.

LIBERTA di CALTANISSETTAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA]'OLIO, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale del riesame di Caltanissetta confermava il provvedimento emesso in data 22 agosto 2022, con il quale il G.i.p. dello stesso Tribunale aveva applicato la custodia cautelare in carcere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] TOUMI in ordine ai reati di cui all'art. 416 cod. pen. (capo A) e di cui all'art. 12 d.lgs. n. 286 del 1998 (capo C), con riferimento al trasporto di almeno sei cittadini tunisini in territorio italiano.

Quanto, specificamente, alle esigenze cautelari (che qui solo rilevano), il Tribunale ravvisava la sussistenza del pericolo di reiterazione dei reati, reputandolo concreto e attuale, nonché giustificato dalla doppia presunzione di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. (per il reato contestato al capo A, in combinato disposto con l'art. 51, comma 3-bis, cod. proc. pen.) e all'art. 12, comma 4-bis, d.lgs. cit. (per il reato contestato al capo C); escludeva il Collegio de libertate la possibilità di soddisfare le indicate esigenze con altra misura, ivi inclusi gli arresti domiciliari rafforzati da presidio elettronico. 2.

Ha proposto ricorso per cassazione l'interessato, per il tramite del difensore, lamentando, con un unico motivo, la violazione dell'art. 292, comma 2-bis, lett. c) e c-bis) e dell'art. 274 cod. proc. pen., nonché vizio della motivazione in tema di riscontro e valutazione delle esigenze cautelari.

Il difensore rimarca, fra l'altro, il tempo trascorso dai fatti e sottolinea la necessità - dedotta come non assolta - di specifica motivazione alla luce della legge n. 47 del 2015.

3. Nella sua requisitoria, fatta pervenire in forma scritta ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, il Procuratore generale presso questa Corte ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso va dichiarato inammissibile per le ragioni che seguono.

2. Giova premettere che la presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia cautelare in carcere, di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., è prevalente, in quanto speciale, rispetto alla norma generale stabilita dall'art. 274 cod. proc. pen.; ne consegue che, se il titolo cautelare riguarda i reati previsti dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., detta presunzione fa ritenere sussistente, salvo prova contraria, non desumibile dalla sola circostanza relativa al mero decorso del tempo, i caratteri di attualità e concretezza del pericolo (Sez. 2, n. 6592 del 25/1/2022, Ferri, Rv. 282766; Sez. 1, n. 21900 del 7/5/2021, Poggiali, Rv. 282004: in motivazione la Corte ha aggiunto che, nella materia cautelare, il decorso del tempo, in quanto tale, possiede una valenza neutra ove non accompagnato da altri elementi circostanziali idonei a determinare un'attenuazione del giudizio di pericolosità).3.

Ciò premesso, rileva il Collegio, anzitutto, che il Tribunale del riesame, ancor prima di evocare la duplice presunzione di legge, ha fondato il rischio di recidiva, con costrutto argomentativo logico, apprezzando la gravità dei reati, le modalità di estrinsecazione delle condotte delittuose, il loro carattere ripetuto e l'inserimento dell'indagato in un contesto criminale organizzato.

Trattasi di passaggio motivazionale con il quale il ricorrente non si è confrontato.

Né può dirsi che la presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari (art. 275, comma 3, cod. proc. pen.) e di adeguatezza della misura di massimo rigore sia stata vinta da alcuna allegazione difensiva, tanto meno dal mero decorso del tempo dalla data del commesso reato.

Anche l'orientamento ermeneutico apparentemente dissonante da quello richiamato (si veda, ad esempio, Sez. 1, n. 13044 del 16/12/2020, dep. 2021, P., Rv. 280983) afferma, infatti, che il decorso del tempo dai fatti deve essere oggetto di espressa valutazione del giudice solo in caso di "rilevante arco temporale" (si aggiunge "privo di ulteriori condotte dell'indagato sintomatiche di perdurante pericolosità"), rilevanza che, nel caso di specie, pacificamente non sussiste, atteso che fra le conversazioni intercettate e menzionate nell'ordinanza impugnata ne è annoverata una captata in data 7 gennaio 2022, ovvero soltanto sette mesi prima dell'emissione del titolo cautelare.

Le censure dedotte, in conclusione, rimangono relegate sul piano della genericità e della mera assertività, oltre ad essere manifestamente infondate.

4. Da tanto discende la declaratoria di inammissibilità del ricorso, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in assenza di ipotesi di esonero, al versamento di un'ulteriore sanzione, in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare in euro tremila.

La cancelleria provvederà agli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 10/11/1977 avverso l'ordinanza del 01/12/2022 del TRIB. LIBERTA di CALTANISSETTAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA]'OLIO, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale del riesame di Caltanissetta confermava il provvedimento emesso in data 22 agosto 2022, con il quale il G.i.p. dello stesso Tribunale aveva applicato la custodia cautelare in carcere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] TOUMI in ordine ai reati di cui all'art. 416 cod. pen. (capo A) e di cui all'art. 12 d.lgs. n. 286 del 1998 (capo C), con riferimento al trasporto di almeno sei cittadini tunisini in territorio italiano. Quanto, specificamente, alle esigenze cautelari (che qui solo rilevano), il Tribunale ravvisava la sussistenza del pericolo di reiterazione dei reati, reputandolo concreto e attuale, nonché giustificato dalla doppia presunzione di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. (per il reato contestato al capo A, in combinato disposto con l'art. 51, comma 3-bis, cod. proc. pen.) e all'art. 12, comma 4-bis, d.lgs. cit. (per il reato contestato al capo C); escludeva il Collegio de libertate la possibilità di soddisfare le indicate esigenze con altra misura, ivi inclusi gli arresti domiciliari rafforzati da presidio elettronico. 2. Ha proposto ricorso per cassazione l'interessato, per il tramite del difensore, lamentando, con un unico motivo, la violazione dell'art. 292, comma 2-bis, lett. c) e c-bis) e dell'art. 274 cod. proc. pen., nonché vizio della motivazione in tema di riscontro e valutazione delle esigenze cautelari. Il difensore rimarca, fra l'altro, il tempo trascorso dai fatti e sottolinea la necessità - dedotta come non assolta - di specifica motivazione alla luce della legge n. 47 del 2015. 3. Nella sua requisitoria, fatta pervenire in forma scritta ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, il Procuratore generale presso questa Corte ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso va dichiarato inammissibile per le ragioni che seguono. 2. Giova premettere che la presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia cautelare in carcere, di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., è prevalente, in quanto speciale, rispetto alla norma generale stabilita dall'art. 274 cod. proc. pen.; ne consegue che, se il titolo cautelare riguarda i reati previsti dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., detta presunzione fa ritenere sussistente, salvo prova contraria, non desumibile dalla sola circostanza relativa al mero decorso del tempo, i caratteri di attualità e concretezza del pericolo (Sez. 2, n. 6592 del 25/1/2022, Ferri, Rv. 282766; Sez. 1, n. 21900 del 7/5/2021, Poggiali, Rv. 282004: in motivazione la Corte ha aggiunto che, nella materia cautelare, il decorso del tempo, in quanto tale, possiede una valenza neutra ove non accompagnato da altri elementi circostanziali idonei a determinare un'attenuazione del giudizio di pericolosità).3. Ciò premesso, rileva il Collegio, anzitutto, che il Tribunale del riesame, ancor prima di evocare la duplice presunzione di legge, ha fondato il rischio di recidiva, con costrutto argomentativo logico, apprezzando la gravità dei reati, le modalità di estrinsecazione delle condotte delittuose, il loro carattere ripetuto e l'inserimento dell'indagato in un contesto criminale organizzato. Trattasi di passaggio motivazionale con il quale il ricorrente non si è confrontato. Né può dirsi che la presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari (art. 275, comma 3, cod. proc. pen.) e di adeguatezza della misura di massimo rigore sia stata vinta da alcuna allegazione difensiva, tanto meno dal mero decorso del tempo dalla data del commesso reato. Anche l'orientamento ermeneutico apparentemente dissonante da quello richiamato (si veda, ad esempio, Sez. 1, n. 13044 del 16/12/2020, dep. 2021, P., Rv. 280983) afferma, infatti, che il decorso del tempo dai fatti deve essere oggetto di espressa valutazione del giudice solo in caso di "rilevante arco temporale" (si aggiunge "privo di ulteriori condotte dell'indagato sintomatiche di perdurante pericolosità"), rilevanza che, nel caso di specie, pacificamente non sussiste, atteso che fra le conversazioni intercettate e menzionate nell'ordinanza impugnata ne è annoverata una captata in data 7 gennaio 2022, ovvero soltanto sette mesi prima dell'emissione del titolo cautelare. Le censure dedotte, in conclusione, rimangono relegate sul piano della genericità e della mera assertività, oltre ad essere manifestamente infondate. 4. Da tanto discende la declaratoria di inammissibilità del ricorso, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in assenza di ipotesi di esonero, al versamento di un'ulteriore sanzione, in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare in euro tremila. La cancelleria provvederà agli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att
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