CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 04992/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/12/2022 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che il motivo con cui si deducono vizi di motivazione e violazione di legge in ordine alla contestata ipotesi di cui all'art. 337 cod. pen. e le lesioni aggravate nei confronti dei militari è riproduttivo di identica censura adeguatamente confutata dalla Corte di appello che ha messo in risalto come il ricorrente non si fosse limitato ad assumere un contegno qualificabile di resistenza passiva, ma avesse cagionato lesioni ed avesse spintonato i pubblici ufficiali, rilevando come le lesioni provocate fossero volontarie e non certo assorbite nell'ipotesi della resistenza, conclusione che il ricorrente tenta di confutare demandando a questa Corte una preclusa rivalutazione nel merito di risultanze processuali correttamente apprezzate nella pertinente sede di merito; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 19