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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 23 marzo 2026

Cassazione n. 06961/2026

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ORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 14834/2024 R.G. proposto da:[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesidagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE])-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE])-controricorrente-Numero registro generale 14834/2024Numero sezionale 3814/2025Numero di raccolta generale 6961/2026avverso l’ORDINANZA della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ROMAData pubblicazione 23/03/2026n. 15671/2024 depositata il 05/06/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30/09/2025 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Tra gli odierni ricorrenti, quali locatori, e l’AmministrazioneProvinciale di Chieti, quale conduttrice, è stato stipulato, in data29.4.2004, un contratto di locazione dell’immobile sito in Chieti allaPiazza Valignani n.13, per un canone di locazione convenuto nellasomma annua di € 72.000,00.Dopo qualche anno, la [OSCURATO:PERSONA] di Chieti ha esercitato la facoltà direcesso anticipato del detto contratto di locazione e, in data07.03.2011, ha notificato ai locatori atto di intimazione di consegnadi immobile, ex art. 1216 c.c., per il giorno 31.03.2011.In quella data, a seguito di sopralluogo in contraddittorio, i locatorihanno dichiarato di non accettare la riconsegna, perché l’immobilerisultava in ogni sua parte gravemente danneggiato e del tuttoinagibile.A seguito di ciò, i locatori hanno proposto ricorso davanti al [OSCURATO:PERSONA], nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] di Chieti, per costituire lastessa in mora “non avendo proceduto né al ripristino né in viasostitutiva al risarcimento del danno in luogo dell’adempimento”dell’immobile locato e conseguente risarcimento danni da ritardatarestituzione.Il Tribunale di Chieti ha dichiarato legittimo il rifiuto dei locatori diaccettare la predetta offerta reale di riconsegna della cosa locata edha condannato la [OSCURATO:PERSONA] di Chieti al pagamento della sommanecessaria per il ripristino ed al versamento dei canoni da ritardataconsegna.La somma è stata corrisposta e la [OSCURATO:PERSONA] ha messo in mora ilocatori intimando di riprendersi il possesso dell’immobile, in un2 di 7Numero registro generale 14834/2024Numero sezionale 3814/2025giorno prefissato nel quale però la consegna non avveniva, secondoNumero di raccolta generale 6961/2026i ricorrenti, per responsabilità della [OSCURATO:PERSONA], che non si prDeastae pnubtbalicvaazio ne 23/03/2026all’appuntamento.I locatori hanno tuttavia eccepito che la somma versata non erasufficiente e che mancava un residuo pagamento.Quindi essi hanno iniziato una ulteriore causa presso il Tribunale diChieti per ottenere il risarcimento dei danni dovuti alla mancataconsegna dell’immobile.Il Tribunale ha rigettato tale domanda, con l’argomento che laProvincia aveva adempiuto alla precedente sentenza, ed avevaformalmente e validamente messo in mora i locatori. [OSCURATO:PERSONA]Appello di L’Aquila ha invece deciso in senso contrario: quellamessa in mora non era valida, e dunque, non avendo la Provinciaconsegnato l’immobile, era tenuta a corrispondere il risarcimentoconseguente al fatto che i locatori ne erano stati privati.impugnata, nel senso che ha ritenuto che la messa in mora eravalida, alla luce del giudicato precedente, e che dunque la condottasuccessiva della provincia non poteva ritenersi di inadempimento.Questa decisione è impugnata dai locatori per revocazione, conun motivo di ricorso, di cui la [OSCURATO:PERSONA] di Chieti, che si è costituitacon controricorso, chiede il rigetto.RAGIONI DELLA DECISIONECon l’unico motivo di ricorso si chiede la revocazione della ordinanzan. 15671 del 2024 ai sensi sia dell’articolo 391 c.p.c. che dell’articolo395 c.p.c.La tesi è la seguente.La decisione precedente ha deciso che, dopo la messa in mora daparte della provincia, non vi era inadempimento da parte dell’ente,in quanto quella messa in mora era valida ed efficace, con ciòsottintendendo il fatto che dopo quella messa in mora, per l’appunto,3 di 7Numero registro generale 14834/2024Numero sezionale 3814/2025Numero di raccolta generale 6961/2026i locatori hanno ripreso il possesso del bene o comunque, seppureData pubblicazione 23/03/2026non lo avessero ripreso, ciò sarebbe avvenuto per loro colpa.Ma così decidendo la Corte è incorsa in un errore di fatto, in quantoha assunto come verificatosi un fatto che invece non lo era.

Non èvero, ed era pacifico dagli atti, che i locatori, pur dopo la messa inmora, hanno comunque riavuto la disponibilità del bene, e neancheè vero che è stata colpa loro se non l’hanno riavuta, posto che risultachiaramente come essi abbiano invece più volte sollecitato laconsegna.Con la conseguenza che la tesi secondo cui, dopo la messa in mora,non era ipotizzabile inadempimento del conduttore è dovuta ad unerrore di fatto che rende la decisione revocabile.Il motivo è infondato.Ed infatti, la tesi di questa Corte, nella decisione qui oggetto direvocazione, non è il frutto di un erroneo accertamento dei fatti, maè il frutto della interpretazione di un giudicato: quello formatosi nelprimo giudizio, ossia il giudizio che i locatori hanno intrapreso peravere la restituzione dell’immobile ed il risarcimento dei danni.Si legge infatti nel precedente qui oggetto di revocazione: Appare, dunque, evidente che tutte le questioni agitate nel presentegiudizio risultavano in realtà governate dalle regole di giudizioirretrattabilmente poste dal predetto giudicato (p. 11).Quel giudicato aveva dichiarato legittimo il rifiuto dei locatori diriprendersi l’immobile (che era stato lasciato in condizioni didegrado) fino a che la provincia non avesse corrisposto le sommenecessarie per porre rimedio ai danni.Secondo l’ordinanza qui oggetto di revocazione dunque, a contrario,a partire dal momento in cui la [OSCURATO:PERSONA] ha pagato quella somma,la condotta di quest’ultima non poteva più ritenersi illegittima, oinadempiente, mentre sarebbe stato illegittimo il rifiuto di riprendersil’immobile, e ciò sempre in base al giudicato del 2014: letta acontrario tale statuizione, avente forza di giudicato, non può non4 di 7Numero registro generale 14834/2024Numero sezionale 3814/2025Numero di raccolta generale 6961/2026intendersi se non nel senso che, una volta versata tale somma, ilData pubblicazione 23/03/2026rifiuto sarebbe comunque divenuto illegittimo, non facendosi alcunariserva della sussistenza di altre eventuali giustificazioni (p. 11).Dunque, per come è evidente, la ratio decidendi, ossia che,una volta pagata la somma, la provincia non poteva più considerarsiinadempiente, non è frutto di un accertamento in fatto erroneo, diun travisamento del fatto tale da consentire la revocazione, ma èfrutto della interpretazione del giudicato.Nemmeno può dirsi che, pur ammessa questa tesi come frutto dellainterpretazione del giudicato, resta sempre il fatto che, dopo ilpagamento da parte della provincia, i locatori non hanno rifiutato diricevere l’immobile, ma hanno fatto di tutto per averlo.Nemmeno cioè si può dire che l’ordinanza qui impugnata haaffermato erroneamente, e contro quanto emerso dal giudizio dimerito, che i locatori hanno rifiutato comunque di riceverel’immobile: se così fosse, ci sarebbe l’errore revocatorio, in quantola decisione avrebbe fatto leva su un fatto (che i locatori avesserorifiutato di ricevere l’immobile) chiaramente contrario a quantoinvece emerso dagli atti (ossia che i locatori hanno tentato invece diriavere il bene).Siffatta interpretazione è inammissibile, giacché nell’impugnataordinanza risulta affermato non già che, pur dopo la messa in morada parte della [OSCURATO:PERSONA], i locatori hanno continuato a rifiutare ilbene, bensì che dopo la messa in mora non poteva più considerarsilegittimo un eventuale rifiuto.

E dunque la [OSCURATO:PERSONA] avevaadempiuto, e la somma che aveva corrisposta era quella corretta (p12 della ordinanza), sempre sulla base della interpretazione delgiudicato, che non prevedeva il pagamento degli accessori, adispetto di quanto invece assunto dai locatori ricorrenti.In sostanza, la ratio decidendi non è frutto di un errore di fatto,ovvero della assunzione di un fatto inesistente, ma è il frutto dellainterpretazione del giudicato precedente, che secondo l’ordinanza5 di 7Numero registro generale 14834/2024Numero sezionale 3814/2025qui impugnata, ha deciso che dopo il pagamento e dopo la messa inNumero di raccolta generale 6961/2026mora a ricevere l’immobile, altro la provincia non avrebbDea tad poubvbulictaozio ne 23/03/2026fare e non poteva considerarsi inadempiente: Nessuninadempimento, sotto tale profilo, poteva dunque più imputarsi allaProvincia, avendo questa provveduto a versare ─ come pureespressamente accertato in sentenza ─ in data 22 dicembre 2016(ben prima quindi della instaurazione del presente giudizio) lasomma di € 298.376,77 a titolo di pagamento dei canoni di locazioneper i mesi da luglio 2011 al gennaio 2015 (p 12).Orbene, il fatto ad avviso degli odierni asseritamente travisato( e cioè che, dopo il pagamento, essi non hanno continuato a rifiutarel’immobile ma si sono al contrario più volte attivati per riaverlo ) nonrisulta “travisato” nella decisione odiernamente impugnata perrevocazione, emergendo ivi per converso affermato che, stante ilprecedente giudicato, con il pagamento e la messa in mora laProvincia non poteva più ritenersi inadempiente.Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile.Le spese del giudizio di revocazione, liquidate come indispositivo in favore della [OSCURATO:PERSONA] controricorrente, seguono lasoccombenza.Numero registro generale 14834/2024Numero sezionale 3814/2025Numero di raccolta generale 6961/2026Data pubblicazione 23/03/2026REPUBBLICA [OSCURATO:PERSONA] CIVILEComposta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Oggetto:[OSCURATO:PERSONA] PresidenteUd.[OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] ConsigliereANTONELLA [OSCURATO:PERSONA] ConsigliereGIUSEPPE [OSCURATO:PERSONA] Consigliere [OSCURATO:PERSONA].ha pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 14834/2024 R.G. proposto da:[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesidagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE])-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE])-controricorrente-Numero registro generale 14834/2024Numero sezionale 3814/2025Numero di raccolta generale 6961/2026avverso l’ORDINANZA della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ROMAData pubblicazione 23/03/2026n. 15671/2024 depositata il 05/06/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30/09/2025 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Tra gli odierni ricorrenti, quali locatori, e l’AmministrazioneProvinciale di Chieti, quale conduttrice, è stato stipulato, in data29.4.2004, un contratto di locazione dell’immobile sito in Chieti allaPiazza Valignani n.13, per un canone di locazione convenuto nellasomma annua di € 72.000,00.Dopo qualche anno, la [OSCURATO:PERSONA] di Chieti ha esercitato la facoltà direcesso anticipato del detto contratto di locazione e, in data07.03.2011, ha notificato ai locatori atto di intimazione di consegnadi immobile, ex art. 1216 c.c., per il giorno 31.03.2011.In quella data, a seguito di sopralluogo in contraddittorio, i locatorihanno dichiarato di non accettare la riconsegna, perché l’immobilerisultava in ogni sua parte gravemente danneggiato e del tuttoinagibile.A seguito di ciò, i locatori hanno proposto ricorso davanti al [OSCURATO:PERSONA], nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] di Chieti, per costituire lastessa in mora “non avendo proceduto né al ripristino né in viasostitutiva al risarcimento del danno in luogo dell’adempimento”dell’immobile locato e conseguente risarcimento danni da ritardatarestituzione.Il Tribunale di Chieti ha dichiarato legittimo il rifiuto dei locatori diaccettare la predetta offerta reale di riconsegna della cosa locata edha condannato la [OSCURATO:PERSONA] di Chieti al pagamento della sommanecessaria per il ripristino ed al versamento dei canoni da ritardataconsegna.La somma è stata corrisposta e la [OSCURATO:PERSONA] ha messo in mora ilocatori intimando di riprendersi il possesso dell’immobile, in un2 di 7Numero registro generale 14834/2024Numero sezionale 3814/2025giorno prefissato nel quale però la consegna non avveniva, secondoNumero di raccolta generale 6961/2026i ricorrenti, per responsabilità della [OSCURATO:PERSONA], che non si prDeastae pnubtbalicvaazio ne 23/03/2026all’appuntamento.I locatori hanno tuttavia eccepito che la somma versata non erasufficiente e che mancava un residuo pagamento.Quindi essi hanno iniziato una ulteriore causa presso il Tribunale diChieti per ottenere il risarcimento dei danni dovuti alla mancataconsegna dell’immobile.Il Tribunale ha rigettato tale domanda, con l’argomento che laProvincia aveva adempiuto alla precedente sentenza, ed avevaformalmente e validamente messo in mora i locatori. [OSCURATO:PERSONA]Appello di L’Aquila ha invece deciso in senso contrario: quellamessa in mora non era valida, e dunque, non avendo la Provinciaconsegnato l’immobile, era tenuta a corrispondere il risarcimentoconseguente al fatto che i locatori ne erano stati privati.impugnata, nel senso che ha ritenuto che la messa in mora eravalida, alla luce del giudicato precedente, e che dunque la condottasuccessiva della provincia non poteva ritenersi di inadempimento.Questa decisione è impugnata dai locatori per revocazione, conun motivo di ricorso, di cui la [OSCURATO:PERSONA] di Chieti, che si è costituitacon controricorso, chiede il rigetto.RAGIONI DELLA DECISIONECon l’unico motivo di ricorso si chiede la revocazione della ordinanzan. 15671 del 2024 ai sensi sia dell’articolo 391 c.p.c. che dell’articolo395 c.p.c.La tesi è la seguente.La decisione precedente ha deciso che, dopo la messa in mora daparte della provincia, non vi era inadempimento da parte dell’ente,in quanto quella messa in mora era valida ed efficace, con ciòsottintendendo il fatto che dopo quella messa in mora, per l’appunto,3 di 7Numero registro generale 14834/2024Numero sezionale 3814/2025Numero di raccolta generale 6961/2026i locatori hanno ripreso il possesso del bene o comunque, seppureData pubblicazione 23/03/2026non lo avessero ripreso, ciò sarebbe avvenuto per loro colpa.Ma così decidendo la Corte è incorsa in un errore di fatto, in quantoha assunto come verificatosi un fatto che invece non lo era.

Non èvero, ed era pacifico dagli atti, che i locatori, pur dopo la messa inmora, hanno comunque riavuto la disponibilità del bene, e neancheè vero che è stata colpa loro se non l’hanno riavuta, posto che risultachiaramente come essi abbiano invece più volte sollecitato laconsegna.Con la conseguenza che la tesi secondo cui, dopo la messa in mora,non era ipotizzabile inadempimento del conduttore è dovuta ad unerrore di fatto che rende la decisione revocabile.Il motivo è infondato.Ed infatti, la tesi di questa Corte, nella decisione qui oggetto direvocazione, non è il frutto di un erroneo accertamento dei fatti, maè il frutto della interpretazione di un giudicato: quello formatosi nelprimo giudizio, ossia il giudizio che i locatori hanno intrapreso peravere la restituzione dell’immobile ed il risarcimento dei danni.Si legge infatti nel precedente qui oggetto di revocazione: Appare, dunque, evidente che tutte le questioni agitate nel presentegiudizio risultavano in realtà governate dalle regole di giudizioirretrattabilmente poste dal predetto giudicato (p. 11).Quel giudicato aveva dichiarato legittimo il rifiuto dei locatori diriprendersi l’immobile (che era stato lasciato in condizioni didegrado) fino a che la provincia non avesse corrisposto le sommenecessarie per porre rimedio ai danni.Secondo l’ordinanza qui oggetto di revocazione dunque, a contrario,a partire dal momento in cui la [OSCURATO:PERSONA] ha pagato quella somma,la condotta di quest’ultima non poteva più ritenersi illegittima, oinadempiente, mentre sarebbe stato illegittimo il rifiuto di riprendersil’immobile, e ciò sempre in base al giudicato del 2014: letta acontrario tale statuizione, avente forza di giudicato, non può non4 di 7Numero registro generale 14834/2024Numero sezionale 3814/2025Numero di raccolta generale 6961/2026intendersi se non nel senso che, una volta versata tale somma, ilData pubblicazione 23/03/2026rifiuto sarebbe comunque divenuto illegittimo, non facendosi alcunariserva della sussistenza di altre eventuali giustificazioni (p. 11).Dunque, per come è evidente, la ratio decidendi, ossia che,una volta pagata la somma, la provincia non poteva più considerarsiinadempiente, non è frutto di un accertamento in fatto erroneo, diun travisamento del fatto tale da consentire la revocazione, ma èfrutto della interpretazione del giudicato.Nemmeno può dirsi che, pur ammessa questa tesi come frutto dellainterpretazione del giudicato, resta sempre il fatto che, dopo ilpagamento da parte della provincia, i locatori non hanno rifiutato diricevere l’immobile, ma hanno fatto di tutto per averlo.Nemmeno cioè si può dire che l’ordinanza qui impugnata haaffermato erroneamente, e contro quanto emerso dal giudizio dimerito, che i locatori hanno rifiutato comunque di riceverel’immobile: se così fosse, ci sarebbe l’errore revocatorio, in quantola decisione avrebbe fatto leva su un fatto (che i locatori avesserorifiutato di ricevere l’immobile) chiaramente contrario a quantoinvece emerso dagli atti (ossia che i locatori hanno tentato invece diriavere il bene).Siffatta interpretazione è inammissibile, giacché nell’impugnataordinanza risulta affermato non già che, pur dopo la messa in morada parte della [OSCURATO:PERSONA], i locatori hanno continuato a rifiutare ilbene, bensì che dopo la messa in mora non poteva più considerarsilegittimo un eventuale rifiuto.

E dunque la [OSCURATO:PERSONA] avevaadempiuto, e la somma che aveva corrisposta era quella corretta (p12 della ordinanza), sempre sulla base della interpretazione delgiudicato, che non prevedeva il pagamento degli accessori, adispetto di quanto invece assunto dai locatori ricorrenti.In sostanza, la ratio decidendi non è frutto di un errore di fatto,ovvero della assunzione di un fatto inesistente, ma è il frutto dellainterpretazione del giudicato precedente, che secondo l’ordinanza5 di 7Numero registro generale 14834/2024Numero sezionale 3814/2025qui impugnata, ha deciso che dopo il pagamento e dopo la messa inNumero di raccolta generale 6961/2026mora a ricevere l’immobile, altro la provincia non avrebbDea tad poubvbulictaozio ne 23/03/2026fare e non poteva considerarsi inadempiente: Nessuninadempimento, sotto tale profilo, poteva dunque più imputarsi allaProvincia, avendo questa provveduto a versare ─ come pureespressamente accertato in sentenza ─ in data 22 dicembre 2016(ben prima quindi della instaurazione del presente giudizio) lasomma di € 298.376,77 a titolo di pagamento dei canoni di locazioneper i mesi da luglio 2011 al gennaio 2015 (p 12).Orbene, il fatto ad avviso degli odierni asseritamente travisato( e cioè che, dopo il pagamento, essi non hanno continuato a rifiutarel’immobile ma si sono al contrario più volte attivati per riaverlo ) nonrisulta “travisato” nella decisione odiernamente impugnata perrevocazione, emergendo ivi per converso affermato che, stante ilprecedente giudicato, con il pagamento e la messa in mora laProvincia non poteva più ritenersi inadempiente.Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile.Le spese del giudizio di revocazione, liquidate come indispositivo in favore della [OSCURATO:PERSONA] controricorrente, seguono lasoccombenza.

P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna i ricorrenti alsolidale pagamento delle spese del giudizio di revocazione, cheliquida in complessivi euro 7.200,00 ( di cui euro 7.000,00 peronorari ), oltre a spese generali e accessori di legge, in favore dellaProvincia controricorrente.Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002,inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto dellasussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti,se dovuto, al competente ufficio di merito, dell’ulteriore importo a6 di 7Numero registro generale 14834/2024Numero sezionale 3814/2025Numero di raccolta generale 6961/2026titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, aData pubblicazione 23/03/2026norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.Così deciso in Roma, il 30/9/2025Il PresidenteLUIGI ALESSANDRO SCARANO7 di 7PDFinvalido *P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna i ricorrenti alsolidale pagamento delle spese del giudizio di revocazione, cheliquida in complessivi euro 7.200,00 ( di cui euro 7.000,00 peronorari ), oltre a spese generali e accessori di legge, in favore dellaProvincia controricorrente.Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002,inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto dellasussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti,se dovuto, al competente ufficio di merito, dell’ulteriore importo a6 di 7Numero registro generale 14834/2024Numero sezionale 3814/2025Numero di raccolta generale 6961/2026titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, aData pubblicazione 23/03/2026norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.Così deciso in Roma, il 30/9/2025Il PresidenteLUIGI ALESSANDRO SCARANO7 di 7PDFinvalido *

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 14834/2024 R.G. proposto da:[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesidagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE])-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE])-controricorrente-Numero registro generale 14834/2024Numero sezionale 3814/2025Numero di raccolta generale 6961/2026avverso l’ORDINANZA della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ROMAData pubblicazione 23/03/2026n. 15671/2024 depositata il 05/06/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30/09/2025 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Tra gli odierni ricorrenti, quali locatori, e l’AmministrazioneProvinciale di Chieti, quale conduttrice, è stato stipulato, in data29.4.2004, un contratto di locazione dell’immobile sito in Chieti allaPiazza Valignani n.13, per un canone di locazione convenuto nellasomma annua di € 72.000,00.Dopo qualche anno, la [OSCURATO:PERSONA] di Chieti ha esercitato la facoltà direcesso anticipato del detto contratto di locazione e, in data07.03.2011, ha notificato ai locatori atto di intimazione di consegnadi immobile, ex art. 1216 c.c., per il giorno 31.03.2011.In quella data, a seguito di sopralluogo in contraddittorio, i locatorihanno dichiarato di non accettare la riconsegna, perché l’immobilerisultava in ogni sua parte gravemente danneggiato e del tuttoinagibile.A seguito di ciò, i locatori hanno proposto ricorso davanti al [OSCURATO:PERSONA], nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] di Chieti, per costituire lastessa in mora “non avendo proceduto né al ripristino né in viasostitutiva al risarcimento del danno in luogo dell’adempimento”dell’immobile locato e conseguente risarcimento danni da ritardatarestituzione.Il Tribunale di Chieti ha dichiarato legittimo il rifiuto dei locatori diaccettare la predetta offerta reale di riconsegna della cosa locata edha condannato la [OSCURATO:PERSONA] di Chieti al pagamento della sommanecessaria per il ripristino ed al versamento dei canoni da ritardataconsegna.La somma è stata corrisposta e la [OSCURATO:PERSONA] ha messo in mora ilocatori intimando di riprendersi il possesso dell’immobile, in un2 di 7Numero registro generale 14834/2024Numero sezionale 3814/2025giorno prefissato nel quale però la consegna non avveniva, secondoNumero di raccolta generale 6961/2026i ricorrenti, per responsabilità della [OSCURATO:PERSONA], che non si prDeastae pnubtbalicvaazio ne 23/03/2026all’appuntamento.I locatori hanno tuttavia eccepito che la somma versata non erasufficiente e che mancava un residuo pagamento.Quindi essi hanno iniziato una ulteriore causa presso il Tribunale diChieti per ottenere il risarcimento dei danni dovuti alla mancataconsegna dell’immobile.Il Tribunale ha rigettato tale domanda, con l’argomento che laProvincia aveva adempiuto alla precedente sentenza, ed avevaformalmente e validamente messo in mora i locatori. [OSCURATO:PERSONA]Appello di L’Aquila ha invece deciso in senso contrario: quellamessa in mora non era valida, e dunque, non avendo la Provinciaconsegnato l’immobile, era tenuta a corrispondere il risarcimentoconseguente al fatto che i locatori ne erano stati privati.impugnata, nel senso che ha ritenuto che la messa in mora eravalida, alla luce del giudicato precedente, e che dunque la condottasuccessiva della provincia non poteva ritenersi di inadempimento.Questa decisione è impugnata dai locatori per revocazione, conun motivo di ricorso, di cui la [OSCURATO:PERSONA] di Chieti, che si è costituitacon controricorso, chiede il rigetto.RAGIONI DELLA DECISIONECon l’unico motivo di ricorso si chiede la revocazione della ordinanzan. 15671 del 2024 ai sensi sia dell’articolo 391 c.p.c. che dell’articolo395 c.p.c.La tesi è la seguente.La decisione precedente ha deciso che, dopo la messa in mora daparte della provincia, non vi era inadempimento da parte dell’ente,in quanto quella messa in mora era valida ed efficace, con ciòsottintendendo il fatto che dopo quella messa in mora, per l’appunto,3 di 7Numero registro generale 14834/2024Numero sezionale 3814/2025Numero di raccolta generale 6961/2026i locatori hanno ripreso il possesso del bene o comunque, seppureData pubblicazione 23/03/2026non lo avessero ripreso, ciò sarebbe avvenuto per loro colpa.Ma così decidendo la Corte è incorsa in un errore di fatto, in quantoha assunto come verificatosi un fatto che invece non lo era. Non èvero, ed era pacifico dagli atti, che i locatori, pur dopo la messa inmora, hanno comunque riavuto la disponibilità del bene, e neancheè vero che è stata colpa loro se non l’hanno riavuta, posto che risultachiaramente come essi abbiano invece più volte sollecitato laconsegna.Con la conseguenza che la tesi secondo cui, dopo la messa in mora,non era ipotizzabile inadempimento del conduttore è dovuta ad unerrore di fatto che rende la decisione revocabile.Il motivo è infondato.Ed infatti, la tesi di questa Corte, nella decisione qui oggetto direvocazione, non è il frutto di un erroneo accertamento dei fatti, maè il frutto della interpretazione di un giudicato: quello formatosi nelprimo giudizio, ossia il giudizio che i locatori hanno intrapreso peravere la restituzione dell’immobile ed il risarcimento dei danni.Si legge infatti nel precedente qui oggetto di revocazione:   Appare, dunque, evidente che tutte le questioni agitate nel presentegiudizio risultavano in realtà governate dalle regole di giudizioirretrattabilmente poste dal predetto giudicato   (p. 11).Quel giudicato aveva dichiarato legittimo il rifiuto dei locatori diriprendersi l’immobile (che era stato lasciato in condizioni didegrado) fino a che la provincia non avesse corrisposto le sommenecessarie per porre rimedio ai danni.Secondo l’ordinanza qui oggetto di revocazione dunque, a contrario,a partire dal momento in cui la [OSCURATO:PERSONA] ha pagato quella somma,la condotta di quest’ultima non poteva più ritenersi illegittima, oinadempiente, mentre sarebbe stato illegittimo il rifiuto di riprendersil’immobile, e ciò sempre in base al giudicato del 2014:   letta acontrario tale statuizione, avente forza di giudicato, non può non4 di 7Numero registro generale 14834/2024Numero sezionale 3814/2025Numero di raccolta generale 6961/2026intendersi se non nel senso che, una volta versata tale somma, ilData pubblicazione 23/03/2026rifiuto sarebbe comunque divenuto illegittimo, non facendosi alcunariserva della sussistenza di altre eventuali giustificazioni   (p. 11).Dunque, per come è evidente, la ratio decidendi, ossia che,una volta pagata la somma, la provincia non poteva più considerarsiinadempiente, non è frutto di un accertamento in fatto erroneo, diun travisamento del fatto tale da consentire la revocazione, ma èfrutto della interpretazione del giudicato.Nemmeno può dirsi che, pur ammessa questa tesi come frutto dellainterpretazione del giudicato, resta sempre il fatto che, dopo ilpagamento da parte della provincia, i locatori non hanno rifiutato diricevere l’immobile, ma hanno fatto di tutto per averlo.Nemmeno cioè si può dire che l’ordinanza qui impugnata haaffermato erroneamente, e contro quanto emerso dal giudizio dimerito, che i locatori hanno rifiutato comunque di riceverel’immobile: se così fosse, ci sarebbe l’errore revocatorio, in quantola decisione avrebbe fatto leva su un fatto (che i locatori avesserorifiutato di ricevere l’immobile) chiaramente contrario a quantoinvece emerso dagli atti (ossia che i locatori hanno tentato invece diriavere il bene).Siffatta interpretazione è inammissibile, giacché nell’impugnataordinanza risulta affermato non già che, pur dopo la messa in morada parte della [OSCURATO:PERSONA], i locatori hanno continuato a rifiutare ilbene, bensì che dopo la messa in mora non poteva più considerarsilegittimo un eventuale rifiuto. E dunque la [OSCURATO:PERSONA] avevaadempiuto, e la somma che aveva corrisposta era quella corretta (p12 della ordinanza), sempre sulla base della interpretazione delgiudicato, che non prevedeva il pagamento degli accessori, adispetto di quanto invece assunto dai locatori ricorrenti.In sostanza, la ratio decidendi non è frutto di un errore di fatto,ovvero della assunzione di un fatto inesistente, ma è il frutto dellainterpretazione del giudicato precedente, che secondo l’ordinanza5 di 7Numero registro generale 14834/2024Numero sezionale 3814/2025qui impugnata, ha deciso che dopo il pagamento e dopo la messa inNumero di raccolta generale 6961/2026mora a ricevere l’immobile, altro la provincia non avrebbDea tad poubvbulictaozio ne 23/03/2026fare e non poteva considerarsi inadempiente:   Nessuninadempimento, sotto tale profilo, poteva dunque più imputarsi allaProvincia, avendo questa provveduto a versare ─ come pureespressamente accertato in sentenza ─ in data 22 dicembre 2016(ben prima quindi della instaurazione del presente giudizio) lasomma di € 298.376,77 a titolo di pagamento dei canoni di locazioneper i mesi da luglio 2011 al gennaio 2015   (p 12).Orbene, il fatto ad avviso degli odierni asseritamente travisato( e cioè che, dopo il pagamento, essi non hanno continuato a rifiutarel’immobile ma si sono al contrario più volte attivati per riaverlo ) nonrisulta “travisato” nella decisione odiernamente impugnata perrevocazione, emergendo ivi per converso affermato che, stante ilprecedente giudicato, con il pagamento e la messa in mora laProvincia non poteva più ritenersi inadempiente.Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile.Le spese del giudizio di revocazione, liquidate come indispositivo in favore della [OSCURATO:PERSONA] controricorrente, seguono lasoccombenza.Numero registro generale 14834/2024Numero sezionale 3814/2025Numero di raccolta generale 6961/2026Data pubblicazione 23/03/2026REPUBBLICA [OSCURATO:PERSONA] CIVILEComposta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Oggetto:[OSCURATO:PERSONA] PresidenteUd.[OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] ConsigliereANTONELLA [OSCURATO:PERSONA] ConsigliereGIUSEPPE [OSCURATO:PERSONA] Consigliere [OSCURATO:PERSONA].ha pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 14834/2024 R.G. proposto da:[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesidagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE])-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE])-controricorrente-Numero registro generale 14834/2024Numero sezionale 3814/2025Numero di raccolta generale 6961/2026avverso l’ORDINANZA della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ROMAData pubblicazione 23/03/2026n. 15671/2024 depositata il 05/06/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30/09/2025 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Tra gli odierni ricorrenti, quali locatori, e l’AmministrazioneProvinciale di Chieti, quale conduttrice, è stato stipulato, in data29.4.2004, un contratto di locazione dell’immobile sito in Chieti allaPiazza Valignani n.13, per un canone di locazione convenuto nellasomma annua di € 72.000,00.Dopo qualche anno, la [OSCURATO:PERSONA] di Chieti ha esercitato la facoltà direcesso anticipato del detto contratto di locazione e, in data07.03.2011, ha notificato ai locatori atto di intimazione di consegnadi immobile, ex art. 1216 c.c., per il giorno 31.03.2011.In quella data, a seguito di sopralluogo in contraddittorio, i locatorihanno dichiarato di non accettare la riconsegna, perché l’immobilerisultava in ogni sua parte gravemente danneggiato e del tuttoinagibile.A seguito di ciò, i locatori hanno proposto ricorso davanti al [OSCURATO:PERSONA], nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] di Chieti, per costituire lastessa in mora “non avendo proceduto né al ripristino né in viasostitutiva al risarcimento del danno in luogo dell’adempimento”dell’immobile locato e conseguente risarcimento danni da ritardatarestituzione.Il Tribunale di Chieti ha dichiarato legittimo il rifiuto dei locatori diaccettare la predetta offerta reale di riconsegna della cosa locata edha condannato la [OSCURATO:PERSONA] di Chieti al pagamento della sommanecessaria per il ripristino ed al versamento dei canoni da ritardataconsegna.La somma è stata corrisposta e la [OSCURATO:PERSONA] ha messo in mora ilocatori intimando di riprendersi il possesso dell’immobile, in un2 di 7Numero registro generale 14834/2024Numero sezionale 3814/2025giorno prefissato nel quale però la consegna non avveniva, secondoNumero di raccolta generale 6961/2026i ricorrenti, per responsabilità della [OSCURATO:PERSONA], che non si prDeastae pnubtbalicvaazio ne 23/03/2026all’appuntamento.I locatori hanno tuttavia eccepito che la somma versata non erasufficiente e che mancava un residuo pagamento.Quindi essi hanno iniziato una ulteriore causa presso il Tribunale diChieti per ottenere il risarcimento dei danni dovuti alla mancataconsegna dell’immobile.Il Tribunale ha rigettato tale domanda, con l’argomento che laProvincia aveva adempiuto alla precedente sentenza, ed avevaformalmente e validamente messo in mora i locatori. [OSCURATO:PERSONA]Appello di L’Aquila ha invece deciso in senso contrario: quellamessa in mora non era valida, e dunque, non avendo la Provinciaconsegnato l’immobile, era tenuta a corrispondere il risarcimentoconseguente al fatto che i locatori ne erano stati privati.impugnata, nel senso che ha ritenuto che la messa in mora eravalida, alla luce del giudicato precedente, e che dunque la condottasuccessiva della provincia non poteva ritenersi di inadempimento.Questa decisione è impugnata dai locatori per revocazione, conun motivo di ricorso, di cui la [OSCURATO:PERSONA] di Chieti, che si è costituitacon controricorso, chiede il rigetto.RAGIONI DELLA DECISIONECon l’unico motivo di ricorso si chiede la revocazione della ordinanzan. 15671 del 2024 ai sensi sia dell’articolo 391 c.p.c. che dell’articolo395 c.p.c.La tesi è la seguente.La decisione precedente ha deciso che, dopo la messa in mora daparte della provincia, non vi era inadempimento da parte dell’ente,in quanto quella messa in mora era valida ed efficace, con ciòsottintendendo il fatto che dopo quella messa in mora, per l’appunto,3 di 7Numero registro generale 14834/2024Numero sezionale 3814/2025Numero di raccolta generale 6961/2026i locatori hanno ripreso il possesso del bene o comunque, seppureData pubblicazione 23/03/2026non lo avessero ripreso, ciò sarebbe avvenuto per loro colpa.Ma così decidendo la Corte è incorsa in un errore di fatto, in quantoha assunto come verificatosi un fatto che invece non lo era. Non èvero, ed era pacifico dagli atti, che i locatori, pur dopo la messa inmora, hanno comunque riavuto la disponibilità del bene, e neancheè vero che è stata colpa loro se non l’hanno riavuta, posto che risultachiaramente come essi abbiano invece più volte sollecitato laconsegna.Con la conseguenza che la tesi secondo cui, dopo la messa in mora,non era ipotizzabile inadempimento del conduttore è dovuta ad unerrore di fatto che rende la decisione revocabile.Il motivo è infondato.Ed infatti, la tesi di questa Corte, nella decisione qui oggetto direvocazione, non è il frutto di un erroneo accertamento dei fatti, maè il frutto della interpretazione di un giudicato: quello formatosi nelprimo giudizio, ossia il giudizio che i locatori hanno intrapreso peravere la restituzione dell’immobile ed il risarcimento dei danni.Si legge infatti nel precedente qui oggetto di revocazione:   Appare, dunque, evidente che tutte le questioni agitate nel presentegiudizio risultavano in realtà governate dalle regole di giudizioirretrattabilmente poste dal predetto giudicato   (p. 11).Quel giudicato aveva dichiarato legittimo il rifiuto dei locatori diriprendersi l’immobile (che era stato lasciato in condizioni didegrado) fino a che la provincia non avesse corrisposto le sommenecessarie per porre rimedio ai danni.Secondo l’ordinanza qui oggetto di revocazione dunque, a contrario,a partire dal momento in cui la [OSCURATO:PERSONA] ha pagato quella somma,la condotta di quest’ultima non poteva più ritenersi illegittima, oinadempiente, mentre sarebbe stato illegittimo il rifiuto di riprendersil’immobile, e ciò sempre in base al giudicato del 2014:   letta acontrario tale statuizione, avente forza di giudicato, non può non4 di 7Numero registro generale 14834/2024Numero sezionale 3814/2025Numero di raccolta generale 6961/2026intendersi se non nel senso che, una volta versata tale somma, ilData pubblicazione 23/03/2026rifiuto sarebbe comunque divenuto illegittimo, non facendosi alcunariserva della sussistenza di altre eventuali giustificazioni   (p. 11).Dunque, per come è evidente, la ratio decidendi, ossia che,una volta pagata la somma, la provincia non poteva più considerarsiinadempiente, non è frutto di un accertamento in fatto erroneo, diun travisamento del fatto tale da consentire la revocazione, ma èfrutto della interpretazione del giudicato.Nemmeno può dirsi che, pur ammessa questa tesi come frutto dellainterpretazione del giudicato, resta sempre il fatto che, dopo ilpagamento da parte della provincia, i locatori non hanno rifiutato diricevere l’immobile, ma hanno fatto di tutto per averlo.Nemmeno cioè si può dire che l’ordinanza qui impugnata haaffermato erroneamente, e contro quanto emerso dal giudizio dimerito, che i locatori hanno rifiutato comunque di riceverel’immobile: se così fosse, ci sarebbe l’errore revocatorio, in quantola decisione avrebbe fatto leva su un fatto (che i locatori avesserorifiutato di ricevere l’immobile) chiaramente contrario a quantoinvece emerso dagli atti (ossia che i locatori hanno tentato invece diriavere il bene).Siffatta interpretazione è inammissibile, giacché nell’impugnataordinanza risulta affermato non già che, pur dopo la messa in morada parte della [OSCURATO:PERSONA], i locatori hanno continuato a rifiutare ilbene, bensì che dopo la messa in mora non poteva più considerarsilegittimo un eventuale rifiuto. E dunque la [OSCURATO:PERSONA] avevaadempiuto, e la somma che aveva corrisposta era quella corretta (p12 della ordinanza), sempre sulla base della interpretazione delgiudicato, che non prevedeva il pagamento degli accessori, adispetto di quanto invece assunto dai locatori ricorrenti.In sostanza, la ratio decidendi non è frutto di un errore di fatto,ovvero della assunzione di un fatto inesistente, ma è il frutto dellainterpretazione del giudicato precedente, che secondo l’ordinanza5 di 7Numero registro generale 14834/2024Numero sezionale 3814/2025qui impugnata, ha deciso che dopo il pagamento e dopo la messa inNumero di raccolta generale 6961/2026mora a ricevere l’immobile, altro la provincia non avrebbDea tad poubvbulictaozio ne 23/03/2026fare e non poteva considerarsi inadempiente:   Nessuninadempimento, sotto tale profilo, poteva dunque più imputarsi allaProvincia, avendo questa provveduto a versare ─ come pureespressamente accertato in sentenza ─ in data 22 dicembre 2016(ben prima quindi della instaurazione del presente giudizio) lasomma di € 298.376,77 a titolo di pagamento dei canoni di locazioneper i mesi da luglio 2011 al gennaio 2015   (p 12).Orbene, il fatto ad avviso degli odierni asseritamente travisato( e cioè che, dopo il pagamento, essi non hanno continuato a rifiutarel’immobile ma si sono al contrario più volte attivati per riaverlo ) nonrisulta “travisato” nella decisione odiernamente impugnata perrevocazione, emergendo ivi per converso affermato che, stante ilprecedente giudicato, con il pagamento e la messa in mora laProvincia non poteva più ritenersi inadempiente.Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile.Le spese del giudizio di revocazione, liquidate come indispositivo in favore della [OSCURATO:PERSONA] controricorrente, seguono lasoccombenza. P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna i ricorrenti alsolidale pagamento delle spese del giudizio di revocazione, cheliquida in complessivi euro 7.200,00 ( di cui euro 7.000,00 peronorari ), oltre a spese generali e accessori di legge, in favore dellaProvincia controricorrente.Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002,inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto dellasussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti,se dovuto, al competente ufficio di merito, dell’ulteriore importo a6 di 7Numero registro generale 14834/2024Numero sezionale 3814/2025Numero di raccolta generale 6961/2026titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, aData pubblicazione 23/03/2026norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.Così deciso in Roma, il 30/9/2025Il PresidenteLUIGI ALESSANDRO SCARANO7 di 7PDFinvalido *P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna i ricorrenti alsolidale pagamento delle spese del giudizio di revocazione, cheliquida in complessivi euro 7.200,00 ( di cui euro 7.000,00 peronorari ), oltre a spese generali e accessori di legge, in favore dellaProvincia controricorrente.Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002,inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto dellasussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti,se dovuto, al competente ufficio di merito, dell’ulteriore importo a6 di 7Numero registro generale 14834/2024Numero sezionale 3814/2025Numero di raccolta generale 6961/2026titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, aData pubblicazione 23/03/2026norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.Così deciso in Roma, il 30/9/2025Il PresidenteLUIGI ALESSANDRO SCARANO7 di 7PDFinvalido *
Sentenza Cassazione n. 06961/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris