CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 07130/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di CATANZARO udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]. Gen. conclude per il rigetto udito il difensore L'Avv. [OSCURATO:PERSONA] si riporta ai motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'impugnata ordinanza il Tribunale del riesame di Catanzaro, in parziale accoglimento della richiesta proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro, ha sostituito la misura cautelare degli arresti domiciliari con quella dell'interdizione dall'esercizio della professione per il periodo di dodici mesi, in relazione al delitto ex artt. 110, 112, n. 1, 452-quaterdecies cod. pen. (capi A, B e G). 2. Avverso tale ordinanza hanno proposto ricorso per cassazione i difensori ali all'I dell'indagato; con unico, articolato, motivo, si deducono i vizi di violazionere dèlla motivazione in relazione agli artt. 273, commi 1 e 1.bis, 192, commi 3 e 4, cod. proc. pen. La motivazione del provvedimento impugnato si riferirebbe alla posizione di altri coindagati ma non al ricorrente. 2.1. Sarebbe stata omessa, in concreto, la risposta ai motivi di riesame fondati su una memoria, sulle produzioni documentali, sulla consulenza tecnica di parte e del parere pro ventate del prof. [OSCURATO:PERSONA]. 2.2. In sostanza, la gravità indiziaria sarebbe stata fondata sulla circostanza che il ricorrente avrebbe consentito alle ditte conferenti di scaricare rifiuti diversi da quelli per cui erano autorizzate, per quantitativi esorbitanti le indicazioni e senza l'indicazione del registro di carico e scarico. Tale conclusione sarebbe in violazione dell'art. 212, comma 8, d.lgs. n. 152 del 2006 perché, per i trasportatori di rifiuti iscritti in categoria 2-bis, come i coindagati Alessandro e [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell'art. 212, comma 8, d.lgs. n. 152 del 2006, non vi sarebbero limiti quantitativi per il trasporto di rifiuti speciali non pericolosi. Tali trasportatori sarebbero esclusi, a norma dell'art. 190, comma 5, d.lgs. n. 192 del 2006, dall'obbligo di tenuta del registro cronologico di carico e scarico dei rifiuti; la motivazione, quindi, non spiegherebbe ciò che avrebbe dovuto allertare [OSCURATO:PERSONA] sull'illiceità al momento del conferimento dei rifiuti. L'illiceità non sarebbe emersa dai FIR sprovvisti del numero di registro di carico e scarico nella parte di competenza del produttore dei rifiuti il quale, ex art. 193 d.lgs. n. 152 del 2006, sarebbe il solo responsabile della corretta gestione dei rifiuti prodotti e che colui che avrebbe dovuto accertarsi che sia il trasportatore che l'impianto di destinazione siano regolarmente autorizzati a ricevere il rifiuto prodotto. 2.3. Secondo la prospettazione difensiva, pertanto, la [OSCURATO:SOCIETA]. non può essere ritenuta in alcun modo corresponsabile per eventuali inesattezze nella compilazione dei FIR dai coindagati di etnia Rom, anche considerando che i produttori di rifiuti iscritti alla categoria 2-bis non hanno limiti quantitativi di trasporto e sono esonerati dall'obbligo di tenuta del registro di carico e scarico. Tali considerazioni varrebbero non solo per i capi A) e B), ma anche per il capo G), con riferimento alla categoria di rifiuti 4-bis, per la quale non vige l'obbligo di tenuta del registro di carico e scarico e, tale mancata indicazione non avrebbe dovuto mettere in allarme [OSCURATO:PERSONA], anche considerando che l'art. 190, comma 3, d.lgs. n. 152 del 2006, pone il termine di dieci giorni affinché ciascuno dei soggetti coinvolti nella gestione del rifiuto provveda alla registrazione sul proprio registro di carico e scarico. 2.4. Altro profilo di illogicità della motivazione, di omessa risposta ai motivi di riesame e di illegittimità, concernerebbe la valutazione delle autorizzazioni rilasciate alla società amministrata dal ricorrente ed in particolare della autorizzazione unica ambientale del 29 dicembre 2015 che imporrebbe solo di eseguire un esame visivo dei rifiuti che pervengono e di procedere a compilare la parte del formulano in cui si attesta il peso, la data e l'ora di arrivo del rifiuto presso l'impianto. Tale documentazione sarebbe tutta regolare, ma non sarebbe stata presa in considerazione dal Tribunale del riesame. 2.5. Il Tribunale del riesame avrebbe illegittimamente ritenuto che il conferitario dovrebbe controllare la regolarità della compilazione del Fir da parte del produttore dei rifiuti.. L'art. 258 d.lgs. n.152 del 2006 prevede una sanzione amministrativa per chi effettua il trasporto di rifiuti senza il formulario o riporta nel formulario dati incompleti o inesatti ma non per il destinatario dei rifiuti. Il ricorrente non avrebbe potuto sapere se i titolari delle ditte conferenti di cui ai capi A), B) e G) avessero o meno depositi autorizzati, dove eseguissero lo stoccaggio dei materiali o da chi li ricevessero. I materiali conferiti sarebbero stati compatibili con l'attività della ditta conferente; il ricorrente non avrebbe dovuto fare alcun accertamento sulla provenienza del rifiuto. 2.6. Nella memoria, non valutata, si sarebbe indicato che i rifiuti ricevuti erano rientranti nell'autorizzazione (cfr. 12-15). Le motivazioni sui capi ascritti al ricorrente non sarebbero conferenti rispetto alla sua posizione, non terrebbero conto delle argomentazioni difensive, e generici sarebbero i riferimenti ai concetti di organizzazione, abitualità, profitto e abusività. 2.7. Non sarebbe possibile far discendere la responsabilità del ricorrente dal fatto che le ditte conferenti ricevettero abusivamente materiale ferroso da altri soggetti rom o che effettuavano lo stoccaggio e la lavorazione dei rifiuti in zone non adeguate a tal fine. Le attività illecite altrui non sarebbero state a conoscenza del ricorrente. La motivazione dell'ordinanza a pag. 8 ricalcherebbe poi gli errori in diritto già segnalati, in particolare quanto agli obblighi del conferitario. 2.8. Erronea sarebbe anche la contestazione relativa all'irregolarità per l'erronea indicazione del codice Cer del rifiuto; i materiali ricevuti sarebbero stati ricompresi in quelli che la ditta conferitaria poteva accogliere. 2.9. L'ultima contestazione concerne la motivazione dell'ordinanza impugnata sul risparmio di spesa, rispetto alla quale si deduce l'illogicità della motivazione, perché fondata sul periodo in cui vi è stata la gestione dell'amministratore giudiziario per un mese e mezzo, senza valutare gli effetti fisiologici di tale nomina sulla riduzione dell'attività. Sull'entità dei profitti, sui costi generati dai rapporti con i rom le argomentazioni contenute nella memoria difensiva non sarebbero state valutate. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 1.1. Va ribadito il principio per cui il giudice del riesame, sia pure con motivazione sintetica, deve dare ad ogni deduzione difensiva puntuale risposta, incorrendo in caso contrario, nel vizio, rilevabile in sede di legittimità, di violazione di legge per carenza di motivazione; cfr. Sez. 6, n. 31362 del 08/07/2015, dep. 17/07/2015, Carbonari, Rv. 264938 - 01: in applicazione del principio, la Corte ha annullato l'ordinanza che aveva confermato il provvedimento custodiale senza prendere in alcun modo in esame dichiarazioni oggetto di specifiche deduzioni, formulate in una memoria depositata dal difensore all'udienza fissata per il giudizio di riesame. 1.2. All'udienza dinanzi al Tribunale del riesame fu presentata un'articolata memoria difensiva, con produzione di documenti, di un parere giuridico e di una relazione tecnica di parte al fine di contestare la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza. Il Tribunale del riesame, dopo la premessa sullo svolgimento delle indagini (punto 1.1.) e la parte in diritto (1.2.), ha riportato i capi di imputazione e (punto 1.4.), quanto ai capi A), B) e G), ha descritto le condotte realizzate da [OSCURATO:PERSONA] e da altri indagati. Ha poi analizzato le questioni relative all'indagato. 1.3. Nel far ciò, però, non ha valutato le argomentazioni in diritto contenute nella nota del 22 luglio 2021, né la consulenza tecnica di parte prodotta in udienza; in particolare, non ha risposto al motivo di riesame sul se esista un obbligo giuridico di respingere il conferimento di rifiuti che la società conferente non poteva trattare o di controllare la regolarità della documentazione che accompagnava i rifiuti. 1.4. Quanto al fine di profitto, il Tribunale del riesame non ha ritenuto che il ricorrente abbia concorso con condotta cosciente e volontaria nel far sì che i Bevilacqua traessero profitto dalle attività illecite, ma ha ritenuto che il ricorrente agisse per un proprio profitto, costituito dal risparmio di spesa: la motivazione sul risparmio di spesa si fonda non sulle condotte poste in essere dall'indagato ed oggetto della contestazione, ma su una valutazione ex post, sulla circostanza che durante l'amministrazione giudiziaria i ricavi della società si sarebbero drasticamente ridotti. Tale motivazione, oltre a non essere fondata sulla condotta, è apparente perché del tutto generica, non essendo stati neanche indicati i termini del paragone effettuato (non si indica ad esempio quanto sarebbe durata l'amministrazione giudiziaria e quali periodi sarebbero stati oggetto di confronto). Soprattutto, il Tribunale del riesame non ha effettuato sul punto alcuna valutazione della memoria depositata dall'indagato, correlata di documentazione, sul rapporto tra il volume di affari della società e quello derivante dai rapporti con le ditte dei Bevilacqua, delle somme effettivamente incassate. 2. Si impone, pertanto, l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Catanzaro competente ai sensi dell'art. 307, comma 7 cod. proc. pen. per la compiuta valutazione dei motivi di riesame. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Catanzaro compe