Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 35534/2025

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] ( CUI 03C9JDP ) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/04/2025 della CORTE APPELLO di GENOVdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione

1. Con la pronuncia di cui in epigrafe, la Corte d'appello di Genova ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per la fattispecie di cui agli artt. 624- bis cod. pen. 2.

Nell'interesse dell'imputata è stato proposto ricorso fondato un motivo (di seguito enunciato ex art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.).

Si deduce la manifesta illogicità della motivazione sottesa alla non operata sostituzione della pena con la pena sostitutiva della detenzione domiciliare.

L'illogicità sarebbe resa manifesta dall'aver la Corte territoriale motivato in ragione della violazione da parte dell'imputata della misura cautelare applicatale con provvedimento del 31 ottobre 2020 nonostante la documentazione agli atti attestante l'avvenuta sostituzione di (diverse) pene detentive con provvedimenti 2023 e del 2024.

3. Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato.

La Corte territoriale ha evidenziato le ragioni sottese alla richiesta di sostituzione, argomentata in forza dell'intervenuta sostituzione della pena con la detenzione domiciliare, per rati contro il patrimonio oltre che per indebito utilizzo di strumenti di pagamento, con sentenza del 31 ottobre 2023 (irrevocabile il 7 novembre 2024) nonché con provvedimento del Tribunale di sorveglianza del 3 aprile 2024 ex art. 47-ter, comma 1-bis, ord. pen.

All'esito, con specifica motivazione non sindacabile in sede di legittimità, in quanto coerente e non manifestamente illogica, i giudici di merito, confrontandosi con i provvedimenti di cui innanzi, quindi finanche con la detenzione disposta ex art. 47-ter, comma 1- bis, ord. pen., hanno valutato come sussistenti fondati motivi per ritenere che l'imputata non adempirà alle prescrizioni impartite.

L'iter logico-giuridico sotteso all'esercitata discrezionalità quanto all'apprezzamento della negativa valutazione prognostica (di cui all'art. 58

I. n. 689 del 1981), difatti, fonda in particolare sull'accertata pregressa violazione da parte della prevenuta della misura cautelare personale, ancorché applicatala con provvedimento del 31 ottobre 2020.

4. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, ex art. 616 cod. proc. pen., che si ritiene equa valutati i profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità emergenti dai ricorsi nei termini innanzi evidenziati (Corte cost. n. 186/2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 30 settembre

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] ( CUI 03C9JDP ) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/04/2025 della CORTE APPELLO di GENOVdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione 1. Con la pronuncia di cui in epigrafe, la Corte d'appello di Genova ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per la fattispecie di cui agli artt. 624- bis cod. pen. 2. Nell'interesse dell'imputata è stato proposto ricorso fondato un motivo (di seguito enunciato ex art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.). Si deduce la manifesta illogicità della motivazione sottesa alla non operata sostituzione della pena con la pena sostitutiva della detenzione domiciliare. L'illogicità sarebbe resa manifesta dall'aver la Corte territoriale motivato in ragione della violazione da parte dell'imputata della misura cautelare applicatale con provvedimento del 31 ottobre 2020 nonostante la documentazione agli atti attestante l'avvenuta sostituzione di (diverse) pene detentive con provvedimenti 2023 e del 2024. 3. Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato. La Corte territoriale ha evidenziato le ragioni sottese alla richiesta di sostituzione, argomentata in forza dell'intervenuta sostituzione della pena con la detenzione domiciliare, per rati contro il patrimonio oltre che per indebito utilizzo di strumenti di pagamento, con sentenza del 31 ottobre 2023 (irrevocabile il 7 novembre 2024) nonché con provvedimento del Tribunale di sorveglianza del 3 aprile 2024 ex art. 47-ter, comma 1-bis, ord. pen. All'esito, con specifica motivazione non sindacabile in sede di legittimità, in quanto coerente e non manifestamente illogica, i giudici di merito, confrontandosi con i provvedimenti di cui innanzi, quindi finanche con la detenzione disposta ex art. 47-ter, comma 1- bis, ord. pen., hanno valutato come sussistenti fondati motivi per ritenere che l'imputata non adempirà alle prescrizioni impartite. L'iter logico-giuridico sotteso all'esercitata discrezionalità quanto all'apprezzamento della negativa valutazione prognostica (di cui all'art. 58 I. n. 689 del 1981), difatti, fonda in particolare sull'accertata pregressa violazione da parte della prevenuta della misura cautelare personale, ancorché applicatala con provvedimento del 31 ottobre 2020. 4. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, ex art. 616 cod. proc. pen., che si ritiene equa valutati i profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità emergenti dai ricorsi nei termini innanzi evidenziati (Corte cost. n. 186/2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 30 settembre
Sentenza Cassazione n. 35534/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris