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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 26 febbraio 2026

Cassazione n. 25830/2026

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osto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza in data 26/02/2026 della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA]; letti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte con cui il pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] ha confermato la sentenza con cui, il precedente 19/05/2025, il giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in esito a giudizio abbreviato, aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al delitto di illecita detenzione di sostanza stupefacente nell'ipotesi del fatto di lieve entità, di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 e, per l'effetto, l'aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia.2.

Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore del [OSCURATO:PERSONA], avv.to [OSCURATO:PERSONA], che ha articolato tre motivi, di seguito sintetizzati conformemente al disposto dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1.

Con il primo motivo del ricorso lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., violazione di legge in relazione a quanto previsto dall'art. 131-bis cod. pen. e vizio di motivazione per carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità, in punto di denegata applicazione dell'esimente di cui all'indicata disposizione.

Sostiene, in specie, che, con la decisione della Corte territoriale, sarebbe stata illegittimamente ed immotivatamente esclusa l'applicazione della causa di non punibilità per la particolare tenuità del fatto, in quanto non sarebbe stata effettuata, così com'era doveroso fare, una valutazione globale della vicenda alla stregua dei molteplici parametri di cui all'art. 133 cod. pen. e non sarebbe stata argomentata in alcun modo la ritenuta abitualità del comportamento, che avrebbe dovuto intendersi diversamente dalla mera capacità a delinquere.

2.2. Con il secondo motivo del ricorso si duole, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c) ed e), cod. proc. pen., dell'inosservanza delle norme processuali di cui agli artt. 125, comma 3, 546, comma 1, lett. e) e 597 cod. proc. pen. e del vizio di motivazione per carenza, in punto di ritenuta insussistenza del requisito della non abitualità del comportamento ai fini dell'applicazione dell'esimente in oggetto.

Assume, in particolare, che, con la decisione impugnata, sarebbe stata illegittimamente ed immotivatamente omessa ogni argomentazione in ordine alla ritenuta insussistenza del requisito della non abitualità del comportamento, indispensabile ai fini dell'applicazione della causa di non punibilità di cui trattasi, in palese elusione di uno specifico motivo di appello.

2.3. Con il terzo motivo del ricorso lamenta infine, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., violazione di legge in relazione a quanto previsto dagli artt. 99 e 133 cod. pen. e vizio di motivazione per carenza, in punto di ritenuta configurabilità della contestata recidiva e di operata comparazione, nel giudizio di bilanciamento, di detta aggravante con le attenuanti generiche.

Rileva in proposito che, con la decisione della Corte di appello, si sarebbe illegittimamente ed immotivatamente ritenuta sussistente la contestata recidiva reiterata ed infraquinquennale, giustificandola, di fatto, con i soli precedenti penali da cui l'imputato risulta gravato e si sarebbe, inoltre, contenuta la portatadiminuente delle riconosciute attenuanti generiche, mediante un giudizio di bilanciamento in termini di equivalenza, corredato da motivazione apparente. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è manifestamente infondato per le ragioni che, di seguito, si espongono.

2. Manifestamente infondato è, innanzitutto, il primo motivo del ricorso, con cui si lamenta violazione di legge in relazione a quanto previsto dall'art. 131-bis cod. pen. e vizio di motivazione per carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità, in punto di denegata applicazione dell'esimente di cui alla citata disposizione, sostenendo che, con la decisione della Corte territoriale, si sarebbe illegittimamente ed immotivatamente pervenuti a tale conclusione, posto che non sarebbe stata effettuata la dovuta valutazione globale della vicenda alla stregua dei parametri cristallizzati nell'art. 133 cod. pen. e non sarebbe stata argomentata la ritenuta non abitualità del comportamento del soggetto agente.

Ritiene in proposito il Collegio che la doglianza fatta valere con il motivo di ricorso de quo non colga nel segno, rinvenendosi nella motivazione a corredo della decisione impugnata la congrua esplicitazione delle ragioni giustificative della ritenuta insussistenza dei requisiti normativamente richiesti ai fini dell'applicazione dell'esimente.

E invero, appare esaustivamente argomentata innanzitutto l'affermata insussistenza della particolare tenuità dell'offesa, essendosi posto in rilievo che la escludevano in radice le concrete modalità di svolgimento dell'attività di spaccio, il numero di dosi complessivamente cedute dall'imputato e il rinvenimento, presso la sua abitazione, di danaro e di un bilancino di precisione.

Peraltro, l'argomentato in oggetto si pone perfettamente in linea con l'elaborazione giurisprudenziale sul punto di questa Suprema Corte, costituendo principio consolidato quello secondo cui «Ai fini dell'applicabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall'art. 131- bis cod. pen., il giudizio sulla tenuità dell'offesa dev'essere effettuato con riferimento ai criteri di cui all'art. 133, comma primo, cod. pen., ma non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, essendo sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti» (così: Sez. 7, n. 10481 del 19/01/2022, Deplano, Rv. 283044-01, nonché, in precedenza, Sez. 6, n. 55107 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Milone, Rv. 274647-01 e Sez. 3, n. 34151 del 18/06/2018, Foglietta e altro, Rv. 273678-01). 3Nel contempo, appare coerentemente e adeguatamente argomentata anche la disposta esclusione della non abitualità della condotta, essendosi evidenziato in parte motiva che deponevano decisamente nel senso del carattere rutinario dell'attività di spaccio le numerose chat d'interesse archiviate nel telefono cellulare in uso all'imputato.

Le esposte considerazioni consentono di ritenere insussistente anche il dedotto vizio di violazione di legge, posto che la norma di diritto penale sostanziale di cui s'ipotizza la violazione è stata applicata dalla Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] in maniera pienamente conforme all'ermeneusi che di essa offre la giurisprudenza di legittimità.

3. Destituito di fondamento è anche il secondo motivo del ricorso, con cui ci si duole dell'inosservanza delle norme processuali di cui agli artt. 125, comma 3, 546, comma 1, lett. e) e 597 cod. proc. pen. e del vizio di motivazione per carenza, in punto di ritenuta insussistenza del requisito della non abitualità del comportamento, ai fini dell'applicazione dell'esimente indicata, assumendo che, con la decisione impugnata, sarebbe stata illegittimamente ed immotivatamente omessa ogni argomentazione al riguardo.

Ritiene il Collegio che valgano al riguardo, in funzione confutatoria delle doglianze prospettate con il motivo di ricorso in trattazione, le considerazioni già esposte in sede di scrutinio del primo dei motivi cui è affidata l'impugnazione.

4. In parte inammissibile e in parte residua manifestamente infondato è, infine, il terzo motivo del ricorso, con cui si lamenta violazione di legge in relazione a quanto previsto dagli artt. 99 e 133 cod. pen. e vizio di motivazione per carenza, in punto di ritenuta configurabilità della recidiva e di operata comparazione della stessa con le attenuanti generiche nel giudizio di bilanciamento, rilevando che, con la decisione oggetto d'impugnativa, si sarebbe illegittimamente ed immotivatamente pervenuti alle menzionate conclusioni, in quanto il riconoscimento dell'aggravante sarebbe stato giustificato con i soli precedenti penali esistenti a carico dell'imputato e il giudizio di bilanciamento in termini di equivalenza risulterebbe corredato da motivazione apparente.

Ritiene il Collegio che neanche le doglianze fatte valere con il presente motivo di ricorso siano meritevoli di positivo apprezzamento.

In particolare, si osserva che la lamentazione afferente al riconoscimento della recidiva non è stata fatta valere, illo tempore, con l'atto di appello, circostanza che ne preclude la deduzione in questa sede, trovando applicazione il consolidato insegnamento di questa Suprema Corte, secondo cui «Non sono deducibili con il ricorso per cassazione questioni che non abbiano costituito 4oggetto di motivi di gravame, dovendosi evitare il rischio che in sede di legittimità sia annullato il provvedimento impugnato con riferimento ad un punto della decisione rispetto al quale si configura "a priori" un inevitabile difetto di motivazione per essere stato intenzionalmente sottratto alla cognizione del giudice di appello» (così, ex multis, Sez. 2, n. 29707 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Galdi, Rv. 270316-01, Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Bolognese, Rv. 269745-01 e Sez. 5, n. 28514 del 23/04/2013, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 255577-01).

Per altro verso, si rileva che risulta, invece, del tutto destituita di fondamento la lamentazione relativa all'operato bilanciamento delle circostanze di segno opposto, vigendo, rispetto alla recidiva qualificata di fatto riconosciuta (reiterata ed infraquinquennale), il divieto di prevalenza sulle attenuanti generiche sancito dall'art. 69, comma quarto, cod. pen., disposizione di cui, di recente, la Suprema Corte ha riconosciuto la conformità ai parametri costituzionali, affermando che «È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 69, comma quarto, cod. pen. per contrasto con gli artt. 3, 25 e 27 Cost., nella parte in cui prevede il divieto di prevalenza delle attenuanti generiche sulla recidiva reiterata di cui all'art. 99, comma quarto, cod. pen., trattandosi di disposizione derogatoria all'ordinaria disciplina del bilanciamento, non trasmodante nella manifesta irragionevolezza o nell'arbitrio, in quanto riferita ad un'attenuante comune che, come tale, non ha la funzione di correggere la sproporzione del trattamento sanzionatorio, ma di valorizzare, in misura contenuta, la componente soggettiva del reato qualificata dalla plurima ricaduta del reo in condotte trasgressive di precetti penalmente sanzionati» (in tal senso: Sez. 3, n. 29723 del 22/05/2024, Placentino, Rv. 286747-01).

5. Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso dev'essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente di sostenere, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., le spese del procedimento.

Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000 e considerato che non v'è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza «versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», si dispone che il ricorrente versi, in favore della Cassa delle ammende, la somma, determinata in via equitativa, di euro tremila.

P.Q.M.

P.Q.MCosì deciso il 23/06/2026 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] te Lcieril 5i • nario (f; udiziario D nfran d atenazzo 6

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
osto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza in data 26/02/2026 della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA]; letti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte con cui il pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] ha confermato la sentenza con cui, il precedente 19/05/2025, il giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in esito a giudizio abbreviato, aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al delitto di illecita detenzione di sostanza stupefacente nell'ipotesi del fatto di lieve entità, di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 e, per l'effetto, l'aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia.2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore del [OSCURATO:PERSONA], avv.to [OSCURATO:PERSONA], che ha articolato tre motivi, di seguito sintetizzati conformemente al disposto dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo del ricorso lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., violazione di legge in relazione a quanto previsto dall'art. 131-bis cod. pen. e vizio di motivazione per carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità, in punto di denegata applicazione dell'esimente di cui all'indicata disposizione. Sostiene, in specie, che, con la decisione della Corte territoriale, sarebbe stata illegittimamente ed immotivatamente esclusa l'applicazione della causa di non punibilità per la particolare tenuità del fatto, in quanto non sarebbe stata effettuata, così com'era doveroso fare, una valutazione globale della vicenda alla stregua dei molteplici parametri di cui all'art. 133 cod. pen. e non sarebbe stata argomentata in alcun modo la ritenuta abitualità del comportamento, che avrebbe dovuto intendersi diversamente dalla mera capacità a delinquere. 2.2. Con il secondo motivo del ricorso si duole, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c) ed e), cod. proc. pen., dell'inosservanza delle norme processuali di cui agli artt. 125, comma 3, 546, comma 1, lett. e) e 597 cod. proc. pen. e del vizio di motivazione per carenza, in punto di ritenuta insussistenza del requisito della non abitualità del comportamento ai fini dell'applicazione dell'esimente in oggetto. Assume, in particolare, che, con la decisione impugnata, sarebbe stata illegittimamente ed immotivatamente omessa ogni argomentazione in ordine alla ritenuta insussistenza del requisito della non abitualità del comportamento, indispensabile ai fini dell'applicazione della causa di non punibilità di cui trattasi, in palese elusione di uno specifico motivo di appello. 2.3. Con il terzo motivo del ricorso lamenta infine, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., violazione di legge in relazione a quanto previsto dagli artt. 99 e 133 cod. pen. e vizio di motivazione per carenza, in punto di ritenuta configurabilità della contestata recidiva e di operata comparazione, nel giudizio di bilanciamento, di detta aggravante con le attenuanti generiche. Rileva in proposito che, con la decisione della Corte di appello, si sarebbe illegittimamente ed immotivatamente ritenuta sussistente la contestata recidiva reiterata ed infraquinquennale, giustificandola, di fatto, con i soli precedenti penali da cui l'imputato risulta gravato e si sarebbe, inoltre, contenuta la portatadiminuente delle riconosciute attenuanti generiche, mediante un giudizio di bilanciamento in termini di equivalenza, corredato da motivazione apparente. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è manifestamente infondato per le ragioni che, di seguito, si espongono. 2. Manifestamente infondato è, innanzitutto, il primo motivo del ricorso, con cui si lamenta violazione di legge in relazione a quanto previsto dall'art. 131-bis cod. pen. e vizio di motivazione per carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità, in punto di denegata applicazione dell'esimente di cui alla citata disposizione, sostenendo che, con la decisione della Corte territoriale, si sarebbe illegittimamente ed immotivatamente pervenuti a tale conclusione, posto che non sarebbe stata effettuata la dovuta valutazione globale della vicenda alla stregua dei parametri cristallizzati nell'art. 133 cod. pen. e non sarebbe stata argomentata la ritenuta non abitualità del comportamento del soggetto agente. Ritiene in proposito il Collegio che la doglianza fatta valere con il motivo di ricorso de quo non colga nel segno, rinvenendosi nella motivazione a corredo della decisione impugnata la congrua esplicitazione delle ragioni giustificative della ritenuta insussistenza dei requisiti normativamente richiesti ai fini dell'applicazione dell'esimente. E invero, appare esaustivamente argomentata innanzitutto l'affermata insussistenza della particolare tenuità dell'offesa, essendosi posto in rilievo che la escludevano in radice le concrete modalità di svolgimento dell'attività di spaccio, il numero di dosi complessivamente cedute dall'imputato e il rinvenimento, presso la sua abitazione, di danaro e di un bilancino di precisione. Peraltro, l'argomentato in oggetto si pone perfettamente in linea con l'elaborazione giurisprudenziale sul punto di questa Suprema Corte, costituendo principio consolidato quello secondo cui «Ai fini dell'applicabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall'art. 131- bis cod. pen., il giudizio sulla tenuità dell'offesa dev'essere effettuato con riferimento ai criteri di cui all'art. 133, comma primo, cod. pen., ma non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, essendo sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti» (così: Sez. 7, n. 10481 del 19/01/2022, Deplano, Rv. 283044-01, nonché, in precedenza, Sez. 6, n. 55107 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Milone, Rv. 274647-01 e Sez. 3, n. 34151 del 18/06/2018, Foglietta e altro, Rv. 273678-01). 3Nel contempo, appare coerentemente e adeguatamente argomentata anche la disposta esclusione della non abitualità della condotta, essendosi evidenziato in parte motiva che deponevano decisamente nel senso del carattere rutinario dell'attività di spaccio le numerose chat d'interesse archiviate nel telefono cellulare in uso all'imputato. Le esposte considerazioni consentono di ritenere insussistente anche il dedotto vizio di violazione di legge, posto che la norma di diritto penale sostanziale di cui s'ipotizza la violazione è stata applicata dalla Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] in maniera pienamente conforme all'ermeneusi che di essa offre la giurisprudenza di legittimità. 3. Destituito di fondamento è anche il secondo motivo del ricorso, con cui ci si duole dell'inosservanza delle norme processuali di cui agli artt. 125, comma 3, 546, comma 1, lett. e) e 597 cod. proc. pen. e del vizio di motivazione per carenza, in punto di ritenuta insussistenza del requisito della non abitualità del comportamento, ai fini dell'applicazione dell'esimente indicata, assumendo che, con la decisione impugnata, sarebbe stata illegittimamente ed immotivatamente omessa ogni argomentazione al riguardo. Ritiene il Collegio che valgano al riguardo, in funzione confutatoria delle doglianze prospettate con il motivo di ricorso in trattazione, le considerazioni già esposte in sede di scrutinio del primo dei motivi cui è affidata l'impugnazione. 4. In parte inammissibile e in parte residua manifestamente infondato è, infine, il terzo motivo del ricorso, con cui si lamenta violazione di legge in relazione a quanto previsto dagli artt. 99 e 133 cod. pen. e vizio di motivazione per carenza, in punto di ritenuta configurabilità della recidiva e di operata comparazione della stessa con le attenuanti generiche nel giudizio di bilanciamento, rilevando che, con la decisione oggetto d'impugnativa, si sarebbe illegittimamente ed immotivatamente pervenuti alle menzionate conclusioni, in quanto il riconoscimento dell'aggravante sarebbe stato giustificato con i soli precedenti penali esistenti a carico dell'imputato e il giudizio di bilanciamento in termini di equivalenza risulterebbe corredato da motivazione apparente. Ritiene il Collegio che neanche le doglianze fatte valere con il presente motivo di ricorso siano meritevoli di positivo apprezzamento. In particolare, si osserva che la lamentazione afferente al riconoscimento della recidiva non è stata fatta valere, illo tempore, con l'atto di appello, circostanza che ne preclude la deduzione in questa sede, trovando applicazione il consolidato insegnamento di questa Suprema Corte, secondo cui «Non sono deducibili con il ricorso per cassazione questioni che non abbiano costituito 4oggetto di motivi di gravame, dovendosi evitare il rischio che in sede di legittimità sia annullato il provvedimento impugnato con riferimento ad un punto della decisione rispetto al quale si configura "a priori" un inevitabile difetto di motivazione per essere stato intenzionalmente sottratto alla cognizione del giudice di appello» (così, ex multis, Sez. 2, n. 29707 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Galdi, Rv. 270316-01, Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Bolognese, Rv. 269745-01 e Sez. 5, n. 28514 del 23/04/2013, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 255577-01). Per altro verso, si rileva che risulta, invece, del tutto destituita di fondamento la lamentazione relativa all'operato bilanciamento delle circostanze di segno opposto, vigendo, rispetto alla recidiva qualificata di fatto riconosciuta (reiterata ed infraquinquennale), il divieto di prevalenza sulle attenuanti generiche sancito dall'art. 69, comma quarto, cod. pen., disposizione di cui, di recente, la Suprema Corte ha riconosciuto la conformità ai parametri costituzionali, affermando che «È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 69, comma quarto, cod. pen. per contrasto con gli artt. 3, 25 e 27 Cost., nella parte in cui prevede il divieto di prevalenza delle attenuanti generiche sulla recidiva reiterata di cui all'art. 99, comma quarto, cod. pen., trattandosi di disposizione derogatoria all'ordinaria disciplina del bilanciamento, non trasmodante nella manifesta irragionevolezza o nell'arbitrio, in quanto riferita ad un'attenuante comune che, come tale, non ha la funzione di correggere la sproporzione del trattamento sanzionatorio, ma di valorizzare, in misura contenuta, la componente soggettiva del reato qualificata dalla plurima ricaduta del reo in condotte trasgressive di precetti penalmente sanzionati» (in tal senso: Sez. 3, n. 29723 del 22/05/2024, Placentino, Rv. 286747-01). 5. Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso dev'essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente di sostenere, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000 e considerato che non v'è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza «versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», si dispone che il ricorrente versi, in favore della Cassa delle ammende, la somma, determinata in via equitativa, di euro tremila. P.Q.M. P.Q.MCosì deciso il 23/06/2026 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] te Lcieril 5i • nario (f; udiziario D nfran d atenazzo 6
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