CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 05319/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/03/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di Ulive114 Luca e le conclusioni della parte civile [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che i motivi di ricorso attraverso cui si deduce l'insussistenza del delitto di cui all'art. 388 cod. pen. sono declinati in fatto nella parte in cui sottopongono al vaglio di questa Corte l'intera vicenda civile e tentano di accreditare una versione secondo cui la condotta non sarebbe penalmente rilevante; che la vicenda risulta adeguatamente apprezzata con corretti riferimenti in fatto e diritto dai Giudici di merito che hanno messo in evidenza come il ricorrente, non solo si fosse limitato ad un non facere rispetto ad un corrispondente obbligo di facere, ma avesse attivato una procedura amministrativa tesa all'autorizzazione di una apertura di tipologia tale da essere stata espressamente inibita dall'autorità giudiziaria civile così che la condotta accertata si poneva come elusiva del preciso ordine emesso dal Giudice; rilevato che, a fronte di una valutazione delle emergenze probatorie adeguatamente apprezzate dalla Corte di merito, il ricorso è aspecifico, in quanto i motivi di censura, lungi dall'evidenziare vizi di motivazione o violazioni di legge, mira a sottoporre alla Corte di cassazione un alternativo ragionamento probatorio, ritenuto maggiormente plausibile, fondato su una diversa lettura delle emergenze processuali, notoriamente precluso in questa sede (tra le tante, Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482); rilevato che non deve procedersi alla condanna alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalla parte civile, visto che secondo il consolidato principio, nel procedimento che si svolge dinanzi alla Corte di cassazione in camera di consiglio nelle forme previste dagli artt. 610 e 611 cod. proc. pen., quando il ricorso dell'imputato viene dichiarato per qualsiasi causa inammissibile, ne va disposta la condanna al pagamento delle spese processuali in favore della parte civile, purché questa abbia effettivamente esplicato, nei modi e nei limiti consentiti, un'attività diretta a contrastare la avversa pretesa a tutela dei propri interessi di natura civile risarcitoria (tra le tante, Sez. 7, n. 7425 del 28/01/2016, Botta, Rv. 265974); che nel caso di specie, la parte civile, tentando di smentire le ragioni tutte declinate in fatto del ricorrente, nonostante ciò avesse costituito ragione preponderante dell'invio del ricorso alla trattazione della Settima Sezione penale (e non, come pure evidenziato nella memoria, dal Procuratore generale che non interviene nella procedura in esame), non ha in concreto contrastato l'avversa pretesa; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così d