CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 22 novembre 2022
Cassazione n. 44867/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/04/2023 della Corte di Appello di Messina visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per la estinzione del reato per remissione della querela; Lette le conclusioni scritte dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA], che conclude riportandosi ai motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 14 aprile 2023 la Corte di appello di Messina, in riforma della sentenza emessa in data 22 novembre 2022 dal G.i.p. del Tribunale di Messina, ha riqualificato il reato di estorsione nel reato di cui all'art.393, comma 3, cod. pen. e condannato il ricorrente alla pena di mesi otto di reclusione ed euro 120 di multa. 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore di fiducia, articolando un unico motivo con cui richiede l'annullamento della sentenza impugnata per la remissione di querela della persona offesa, intervenuta in data 16 dicembre 2022, ritualmente accettata dall'imputato in data 12 aprile 2023, quindi in epoca antecedente alla sentenza con cui la Corte di appello ha operato la riqualificazione nel reato di cui all'art. 393 comma 3, procedibile a querela di parte. 3. Si deve dare atto che il ricorso è stato trattato senza l'intervento delle parti, ai sensi dell'art. 23, commi 8 e 9, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, come prorogato dall'art. 94 del d.lgs. n. 150 del 2022, modificato dall'art. 17 del d.l. 22 giugno 2023, n. 75. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. La sentenza deve essere annullata, essendo intervenuta la remissione della querela da parte della persona offesa, [OSCURATO:PERSONA]/ formalizzata in data 16 dicembre 2022 ed accettata dall'imputato con dichiarazione sottoscritta in data 12 aprile 2023. Risultando rispettate le formalità essenziali di cui agli artt. 339 e 340 cod. proc. pen., il reato previsto dall'art. 393 cod. pen. deve ritenersi estinto per remissione della querela, perché procedibile a querela. Pertanto, la querela sporta dalla persona offesa se non assumeva rilevanza per il reato di estorsione procedibile di ufficio, è divenuta rilevante per effetto della disposta riqualificazione nel reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulla persona, con la conseguenza che rispetto al predetto titolo di reato anche la remissione di querela, prima irrilevante, assume anch'essa ora il proprio rilievo agli effetti estintivi d I reato. Si deve ricordare il rincii (dTFitto affermato dalle Sezioni Unite, secondo cui la remissione di querela, anche se intervenuta in pendenza del ricorso per cassazione e ritualmente accettata, determina l'estinzione del reato che prevale su eventuali cause di inammissibilità e va rilevata e dichiarata dal giudice di legittimità, purché il ricorso - come avvenuto nella specie - sia stato tempestivamente proposto (Sez. U, n.24246 del 25/02/2004, Rv.227681 - 01).3. La sentenza impugnata va, dunque, annullata senzaperche reato come riqualificato è estinto per intervenuta remissione di querela, con condanna dell'imputato-querelato al pagamento delle spese processuali in base al disposto dell'art. 340, comma 4, cod.proc.pen., non risultando diversamente convenuto nell'atto di remissione. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere il reato estinto per intervenuta remissione della querela, ponendo le spese del proce