CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 20328/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/07/2022 del [OSCURATO:PERSONA] di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Considerato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza in preambolo, con la quale il Giudice di pace di Ancona ha confermato la sua condanna per il reato di cui all'art. 14, comma 5-ter, d.lgs. n. 286 del 1998 e, con il primo motivo di ricorso, deduce l'omesso riconoscimento della causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 34 d.lgs. n. 274 del 2000; ricordato che l'ipotesi del fatto particolarmente tenue, che 1:rova applicazione anche con riferimento ai reati di pericolo astratto o presunto, va apprezzata per mezzo di un giudizio che deve avere a oggetto non la fattispecie astratta di reato, ma quella concretamente realizzata; attraverso di esso, il giudice è chiamato a verificare se il fatto concreto sia particolarmente tenue alla luce di tutti gli elementi indicati dal legislatore e che la particolare tenuità del fatto ricorre quando si sia al cospetto di «un episodio non particolarmente grave, ma, appunto, tenue, tale da arrecare in misura minima, quasi insignificante, la lesione del bene giuridico protetto dalla norma violata» (Sez. 5, n. 29831 de113/3/2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 265143; Sez. 5, n. 34227 del 7/5/2009, Scalzo, Rv.244910; Sez. 4, n. 24387 de128/4/2006 Ciampa, Rev. 234577) e che indici sintomatici di particolare tenuità, da considerarsi congiuntamente, sono stati individuati nell'esiguità dell'offesa all'interesse tutelato, nell'occasionalità della violazione, nel ridotto grado di colpevolezza, nel il pregiudizio che il procedimento penale è idoneo ad arrecare alle esigenze di lavoro, di studio, di famiglia o di salute dell'imputato (così, tra le altre, Sez. 1, n. 13412 del 8/3/2011, Prisecari, Rv. 249855); rilevato che, in tale cornice, nel caso di specie l'esclusione della causa di non punibilità per particolare tenuità ex art. 34 d.lgs. n. 274 del 2000 è conseguita a una congrua valutazione dei fatti di reato„ tenuto conto delle connotazioni, oggettive e soggettive, della condotta illecita dell'imputato, della sua condizione di soggetto gravato da precedenti penali e di polizia e del controllo di polizia dal quale traeva origine il presente procedimento penale; ritenuto, quanto al secondo motivo, in punto di omesso riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, ancora una volta in adesione a perspicuo orientamento applicativo, come «La concessione o meno delle attenuanti generiche rientra nell'ambito di un giudizio di fatto rimesso alla discrezionalità del giudice, il cui esercizio deve essere motivato nei soli limiti atti a far emergere in misura sufficiente la sua valutazione circa l'adeguamento della pena alla gravità effettiva del reato ed alla personalità del reo» (Sez. 6, n. 41365 del 28/10/2010, Straface, Rv. 248737), sicché incensurabile appare la determinazione del giudice di pace che, tenuto conto delle descritte modalità del fatto e della personalità del suo autore, del quale ha espressamente richiamato le precedenti condanne, ha ritenuto di non dovere mitigare la pena ai sensi dell'art. 62-bis cod. pen; ritenuto dunque che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e che a detta declaratoria segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa connessi all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila; P.Q.M« Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle