CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 febbraio 2024
Cassazione n. 15974/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/06/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale è stato condannato per il reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R.309/1990. Il ricorrente deduce, con unico motivo di ricorso, violazione di legge e vizio della motivazione in ordine al mancato riconoscimento dell'ipotesi di minore gravità di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R.309/1990. La censura è manifestamente infondata. La Corte d'appello ha infatti evidenziato la sussistenza di elementi che inducono a ritenere che l'attività illecita contestata fosse espletata con i profili di organizzazione tipici della cosiddetta "piazza di spaccio", in quanto la condotta di cessione è caratterizzata dal coinvolgimento di più persone, con una precisa ripartizione dei compiti e delle mansioni attestante la professionalità e non occasionalità delle cessioni. Il giudice di merito ha altresì evidenziato che il ricorrente ha dichiarato di svolgere la mansione di spacciatore della droga a terzi per conto di altro soggel:t5non indicatcyla circa due settimane, allo scopo di far fronte al bisogno economico determinato dalla perdita del proprio lavoro. Tale ignoto "datore di lavoro" ha investito nel commercio presumibilmente proprie risorse economiche e ha fornito i locali presso cui si svolgeva lo spaccio e la consumazione delle sostanze. Il giudice di merito ha altresì evidenziato che in occasione del controllo l'imputato è stato trovato in possesso di una consistente somma di danaro in contanti, pari a euro 1525, certamente non compatibile con lo stato di disoccupazione lamentato dal ricorrente, somma da ricollegare alla gestione di una fiorente attività di spaccio. Pertanto, il giudice ha ritenuto che, sebbene í quantitativi di droga detenuti e ceduti dal ricorrente non siano eccessivi, le modalità dell'azione inducono a ritenere che la condotta posta in essere dall'imputato non sia affatto occasionale ma si inserisca in un contesto connotato da una circolazione di sostanza stupefacente di denaro consistente. Dalle cadenze motivazionali della sentenza d'appello è dato quindi desumere una ricostruzione dei fatti precisa e circostanziata e un corretto inquadramento giuridico degli stessi, avendo i giudici di secondo grado preso in esame tutte le deduzioni difensive ed essendo pervenuti alle loro conclusioni attraverso una disamina completa ed approfondita, in fatto e in diritto, delle risultanze processuali, dalle quali hanno tratto conseguenze corrette sul piano giuridico. Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 9 febbraio 2024 Il Consigliere estens