CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 30 ottobre 2023
Cassazione n. 46996/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/02/2023 emessa dalla Corte d'appello di Napoli visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. OSSERVA Ritenuto che il ricorso proposto avverso sentenza che ha definito l'appello ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., deve essere dichiarato inammissibile, con procedura semplificata e senza formalità, perché proposto per motivi non consentiti dalla legge; Considerato, infatti, che i motivi - afferenti all'omesso accoglimento dell'istanza di sospensione del procedimento con messa alla prova; all'omesso avviso da parte del giudice della sussistenza delle condizioni per l'applicazione di una sanzione sostitutiva della pena detentiva; all'omessa motivazione sul riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche non nella massima estensione - non sono deducibili avverso la sentenza emessa ai sensi dell'art. 59 is cod. proc. pen., dal momento che da un lato il ricorrente, in sede di pena concordata, ha rinunciato ai motivi di appello e dall'altro le parti hanno precisamente indicato al giudice, che ha condiviso la scelta sanzionatoria, la pena da applicare e che le censure non prospettano ipotesi di pena illegale; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della, somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 30 ottobre 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]