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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 18 aprile 2026

Cassazione n. 10029/2026

Testo disponibile della fonte

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TICI, ex lege rappresentata e difesadall’Avvocatura Generale dello Stato con domicilio [OSCURATO:EMAIL]; .-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] domicilio digitale [OSCURATO:EMAIL];-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma n. 6562/2024depositata il 17/10/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 08/01/2026 dallaconsigliera [OSCURATO:PERSONA].RILEVATO CHENumero registro generale 8643/2025Numero sezionale 38/2026Numero di raccolta generale 10029/2026Data pubblicazione 18/04/20261.[OSCURATO:PERSONA] di Garanzia degli Statuti e per la trasparenza e ilcontrollo dei rendiconti dei partiti politici ha impugnato la sentenza dellaCorte d'appello di Roma n. 2562/2024 pubblicata in data 17/10/2024 cheaveva accolto il gravame proposto da [OSCURATO:PERSONA], quale presidente delgruppo denominato “Impegno civico”, avverso la sentenza del Tribunale diRoma che aveva respinto il ricorso proposto avverso l’ordinanza-ingiunzione con la quale era stato contestato a “[OSCURATO:PERSONA]” lamancata corretta rendicontazione per l’esercizio 2018, imponendo unasanzione di € 72.000.2.A sostegno del ricorso il sig. [OSCURATO:PERSONA] aveva dedotto che “ImpegnoCivico” fosse solo una lista civica locale sprovvista di organizzazione, nonun vero partito politico, e che fosse stata sciolta poco dopo le elezioni.3.Il Tribunale di Roma, pronunciando nel contraddittorio tra le parti, avevarigettato l’opposizione, riconoscendo “[OSCURATO:PERSONA]” come soggettoobbligato alla rendicontazione.4.La Corte d’Appello di Roma, invece, aveva accolto l’impugnazione delsig. [OSCURATO:PERSONA], annullando la sanzione e ritenendo che “[OSCURATO:PERSONA]”fosse una mera lista di candidati, non soggetta agli obblighi di rendicontoex art. 9 L. 96/2012.5.In particolare, la corte territoriale ha accolto il secondo motivo conassorbimento degli altri.

Il giudice d’appello ha richiamato i dubbi espressinel corso dell'audizione parlamentare del Presidente della [OSCURATO:PERSONA] per la Trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partitipolitici ove era stato evidenziato che l'articolo 9 comma 4, della legge 96del 2012 non includeva espressamente le liste dei candidati tra i soggettitenuti al rendiconto.

Aggiungeva che Impegno civico era sorta e si eraestinta nel volgere di pochi mesi in concomitanza delle elezioni regionalidella Valle d'Aosta del maggio 2018 per giungere alla conclusione chequella aggregazione manifestava maggiore vicinanza allo schema dellalista di candidati piuttosto che a uno stabile movimento politico.

In quantoNumero registro generale 8643/2025Numero sezionale 38/2026Numero di raccolta generale 10029/2026Data pubblicazione 18/04/2026lista di candidati era ad avviso della corte d'appello dispensata dall'obbligodi rendicontazione.6.La cassazione della sentenza d’appello pubblicata il 17/10/2024 èchiesta dalla Commissione con ricorso notificato il 16/4/2025 ed affidato adue motivi cui resiste il sig. [OSCURATO:PERSONA] in proprio e nella qualità dipresidente del gruppo denominato “Impegno civico” con controricorsoillustrato da memoria.CONSIDERATO CHE7.Con il primo motivo si deduce la violazione/falsa applicazione dell’art. 9L. 96/2012. [OSCURATO:PERSONA] sostiene che la Corte d’appello abbia erratonel ritenere che le liste di candidati siano escluse dagli obblighi direndicontazione; a tal fine richiama la normativa, che estende l’obbligoanche alle liste di candidati non espressione diretta di partiti, se superanoil 2% dei voti o eleggono almeno un rappresentante.

Sottolinea che“[OSCURATO:PERSONA]” ha eletto tre consiglieri regionali e non era espressionedi un partito nazionale, quindi era obbligata al rendiconto.8.Con il secondo motivo la ricorrente deduce la nullità della sentenza percarenza di motivazione (art. 132 cod.proc.civ.).

Si contesta che lamotivazione della Corte d’Appello sia solo apparente e priva di fondamentonormativo, basata su “dubbi” espressi in audizioni parlamentari e non suuna reale analisi giuridica.

Parte ricorrente ribadisce che la strutturaassociativa di “[OSCURATO:PERSONA]” (associazione non riconosciuta, conpresidente e vicepresidente) la qualifica come partito/movimento politico,non come semplice lista.9.Ciò posto, ritiene il Collegio che la causa sia da rinviare alla pubblicaudienza perché vengano approfondite e discusse le questioni nuove, diparticolare rilievo nomofilattico poste dal primo motivo e cioè se le liste dicandidati siano escluse o meno dagli obblighi di rendicontazione.

P.Q.MNumero registro generale 8643/2025Numero sezionale 38/2026Numero di raccolta generale 10029/2026Data pubblicazione 18/04/2026La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo per la fissazione della pubblicaudienza.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 08/01/2026.La PresidenteMaria Acierno

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
TICI, ex lege rappresentata e difesadall’Avvocatura Generale dello Stato con domicilio [OSCURATO:EMAIL]; .-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] domicilio digitale [OSCURATO:EMAIL];-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma n. 6562/2024depositata il 17/10/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 08/01/2026 dallaconsigliera [OSCURATO:PERSONA].RILEVATO CHENumero registro generale 8643/2025Numero sezionale 38/2026Numero di raccolta generale 10029/2026Data pubblicazione 18/04/20261.[OSCURATO:PERSONA] di Garanzia degli Statuti e per la trasparenza e ilcontrollo dei rendiconti dei partiti politici ha impugnato la sentenza dellaCorte d'appello di Roma n. 2562/2024 pubblicata in data 17/10/2024 cheaveva accolto il gravame proposto da [OSCURATO:PERSONA], quale presidente delgruppo denominato “Impegno civico”, avverso la sentenza del Tribunale diRoma che aveva respinto il ricorso proposto avverso l’ordinanza-ingiunzione con la quale era stato contestato a “[OSCURATO:PERSONA]” lamancata corretta rendicontazione per l’esercizio 2018, imponendo unasanzione di € 72.000.2.A sostegno del ricorso il sig. [OSCURATO:PERSONA] aveva dedotto che “ImpegnoCivico” fosse solo una lista civica locale sprovvista di organizzazione, nonun vero partito politico, e che fosse stata sciolta poco dopo le elezioni.3.Il Tribunale di Roma, pronunciando nel contraddittorio tra le parti, avevarigettato l’opposizione, riconoscendo “[OSCURATO:PERSONA]” come soggettoobbligato alla rendicontazione.4.La Corte d’Appello di Roma, invece, aveva accolto l’impugnazione delsig. [OSCURATO:PERSONA], annullando la sanzione e ritenendo che “[OSCURATO:PERSONA]”fosse una mera lista di candidati, non soggetta agli obblighi di rendicontoex art. 9 L. 96/2012.5.In particolare, la corte territoriale ha accolto il secondo motivo conassorbimento degli altri. Il giudice d’appello ha richiamato i dubbi espressinel corso dell'audizione parlamentare del Presidente della [OSCURATO:PERSONA] per la Trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partitipolitici ove era stato evidenziato che l'articolo 9 comma 4, della legge 96del 2012 non includeva espressamente le liste dei candidati tra i soggettitenuti al rendiconto. Aggiungeva che Impegno civico era sorta e si eraestinta nel volgere di pochi mesi in concomitanza delle elezioni regionalidella Valle d'Aosta del maggio 2018 per giungere alla conclusione chequella aggregazione manifestava maggiore vicinanza allo schema dellalista di candidati piuttosto che a uno stabile movimento politico. In quantoNumero registro generale 8643/2025Numero sezionale 38/2026Numero di raccolta generale 10029/2026Data pubblicazione 18/04/2026lista di candidati era ad avviso della corte d'appello dispensata dall'obbligodi rendicontazione.6.La cassazione della sentenza d’appello pubblicata il 17/10/2024 èchiesta dalla Commissione con ricorso notificato il 16/4/2025 ed affidato adue motivi cui resiste il sig. [OSCURATO:PERSONA] in proprio e nella qualità dipresidente del gruppo denominato “Impegno civico” con controricorsoillustrato da memoria.CONSIDERATO CHE7.Con il primo motivo si deduce la violazione/falsa applicazione dell’art. 9L. 96/2012. [OSCURATO:PERSONA] sostiene che la Corte d’appello abbia erratonel ritenere che le liste di candidati siano escluse dagli obblighi direndicontazione; a tal fine richiama la normativa, che estende l’obbligoanche alle liste di candidati non espressione diretta di partiti, se superanoil 2% dei voti o eleggono almeno un rappresentante. Sottolinea che“[OSCURATO:PERSONA]” ha eletto tre consiglieri regionali e non era espressionedi un partito nazionale, quindi era obbligata al rendiconto.8.Con il secondo motivo la ricorrente deduce la nullità della sentenza percarenza di motivazione (art. 132 cod.proc.civ.). Si contesta che lamotivazione della Corte d’Appello sia solo apparente e priva di fondamentonormativo, basata su “dubbi” espressi in audizioni parlamentari e non suuna reale analisi giuridica. Parte ricorrente ribadisce che la strutturaassociativa di “[OSCURATO:PERSONA]” (associazione non riconosciuta, conpresidente e vicepresidente) la qualifica come partito/movimento politico,non come semplice lista.9.Ciò posto, ritiene il Collegio che la causa sia da rinviare alla pubblicaudienza perché vengano approfondite e discusse le questioni nuove, diparticolare rilievo nomofilattico poste dal primo motivo e cioè se le liste dicandidati siano escluse o meno dagli obblighi di rendicontazione. P.Q.MNumero registro generale 8643/2025Numero sezionale 38/2026Numero di raccolta generale 10029/2026Data pubblicazione 18/04/2026La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo per la fissazione della pubblicaudienza.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 08/01/2026.La PresidenteMaria Acierno
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