CassazionedecretoSezione 3Decisione del 12 marzo 2025
Cassazione n. 02016/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.21514/2025 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], tutti rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] in virtù di procure speciali in atti e domiciliati “ex lege” presso il domicilio digitale del proprio difensore, indirizzo pec:[OSCURATO:EMAIL] -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA] del Consiglio dei Ministri in persona del Presidente del Consiglio p.t., Ministero dell’ Istruzione dell’ Università e della Ricerca in persona del Ministro p.t., Ministero della Salute in persona del Ministro p.t., Ministero dell’Economia e delle Finanze in persona del Ministro p.t., tutti rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale Dello Stato “ope legis” con domicilio digitale [OSCURATO:EMAIL] -controricorrenti- avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma n.1570/2025depositata il 12/03/2025; vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 7.000,00 per compensi, oltre alle spese eventualmente prenotate a debito. Così deciso in Roma, il 23/01/2