CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 4 dicembre 2024
Cassazione n. 01980/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/03/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono congiuntamente avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo che ha confermato la pronunzia di condanna di primo grado per il reato di cui agli artt. 110,624 e 625 nn.2 e 7 cod. pen. Considerato che il primo motivo comune con il quale i ricorrenti contestano la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità in relazione al reato è costituito da mere doglianze in punto di fatto, nonché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso. Rilevato che il secondo e ultimo motivo proposto solo nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] con il quale si deduce violazione di legge e vizio di motivazione per l'omessa concessione della sospensione condizionale della pena, è manifestamente infondato atteso che la sentenza impugnata (si veda, in particolare, pag. 2) ha posto a base del rigetto della richiesta di applicazione del beneficio argomentazioni logiche e ineccepibili (un precedente presente nel casellario ostativo al beneficio) esprimendo un giudizio di prognosi sfavorevole sulla non reiterazione futura di reati, secondo un giudizio tipicamente di merito che non scade nell'illogicità quando, come nel caso in esame, la valutazione del giudice non si esaurisca nel giudizio di astratta gravità del reato, ma esamini l'incidenza dell'illecito sulla capacità a delinquere dell'imputato e, quindi, evidenzi aspetti soggettivi della personalità dell'imputato che ne hanno orientato la decisione. Ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 4 dicembre 2024 Il consi e e