CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 ottobre 2023
Cassazione n. 45746/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/03/2023 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte d'appello di L'aquila in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], confermativa della sentenza del Tribunale di Vasto in data 16/12/2021; rilevato che i motivi di ricorso contestano il vizio di violazione di legge in relazione all'art. 641 c.p. e la mancanza e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla ritenuta recidiva ex art. 99 c.p. considerato che successivamente è pervenuta remissione di querela da parte di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all'art. 641 cod. pen., ritualmente accettata dall'imputato. Ciò premesso, la sentenza va annullata senza rinvio, perché il reato si è estinto per remissione di querela, ai sensi dell'art. 152 cod.pen. Le spese del procedimento restano a carico del querelato, ai sensi dell'art. 340, comma 4, cod.proc.pen.. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per remissione di querela.Condanna l'imputato al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 24/10/2023 [OSCURATO:PERSONA]