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CassazionedecretoSezione 2

Cassazione n. 29586/2022

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ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] 12 [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 38, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente — per la cassazione della sentenza della Corte d'Appello di Genova n.1989/2018 pubblicata in data 31 dicembre 2018; Il Presidente titolare letta la rinuncia al ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] 12 GENOVA, accettata dal controricorrente; rilevato che la rinuncia al ricorso ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 cod. proc. civ.; ritenuto che l'estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell'art. 391 cod. proc. civ., come modificato con l'art. 15 del d.lgs n. 40 del 2006; ritenuto che non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di cassazione, ai sensi dell'art. 391, quarto comma, cod. proc. civ; 124/2022 RG 8028-2019 [OSCURATO:PERSONA] dichiara estinto il giudizio.

Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite e li avvisa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l'udienza.

Così deciso in Roma il (231447i<' 2022.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] 12 [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 38, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente — per la cassazione della sentenza della Corte d'Appello di Genova n.1989/2018 pubblicata in data 31 dicembre 2018; Il Presidente titolare letta la rinuncia al ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] 12 GENOVA, accettata dal controricorrente; rilevato che la rinuncia al ricorso ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 cod. proc. civ.; ritenuto che l'estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell'art. 391 cod. proc. civ., come modificato con l'art. 15 del d.lgs n. 40 del 2006; ritenuto che non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di cassazione, ai sensi dell'art. 391, quarto comma, cod. proc. civ; 124/2022 RG 8028-2019 [OSCURATO:PERSONA] dichiara estinto il giudizio. Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite e li avvisa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l'udienza. Così deciso in Roma il (231447i<' 2022.
Decreto Cassazione n. 29586/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris