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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 29797/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza in data 24/10/2024 della Corte di appello di Catania,visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;udita la relazione svolta dal presidente [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, LuigiCuomo, che ha concluso chiedendo l’inammissibilità dei ricorsi;uditi l’avv. [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA], per [OSCURATO:PERSONA] e per i [OSCURATO:PERSONA],nonché, per delega dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], per [OSCURATO:PERSONA] e per [OSCURATO:PERSONA], e l’avv.[OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA], i quali hanno entrambi conclusochiedendo l’accoglimento dei ricorsi dei rispettivi assistitiRITENUTO IN FATTO1.Con sentenza in data 24 ottobre 2024 la Corte di appello di Catania hariformato la sentenza in data 24 gennaio 2019 del G.u.p. del Tribunale di Cataniacon riferimento alle posizioni dei [OSCURATO:PERSONA], di [OSCURATO:PERSONA], di [OSCURATO:PERSONA], di [OSCURATO:PERSONA],di [OSCURATO:PERSONA], di [OSCURATO:PERSONA], e ha ridotto le relative pene per varie violazioni del [OSCURATO:PERSONA], ha revocato le pene accessorie applicate ad [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] eBonafede, ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] sia per le violazioni del [OSCURATO:PERSONA] che per la rapina aggravata.2. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e i tre [OSCURATO:PERSONA] presentano separati ricorsi delmedesimo tenore con cui eccepiscono il vizio di motivazione in ordineall’accertamento di responsabilità dopo aver concordato la pena.[OSCURATO:PERSONA] eccepisce il vizio di motivazione con riferimento alla determinazionedella pena che aveva concordato in appello, per omessa valutazione della suacongruità e dell’applicazione della recidiva.[OSCURATO:PERSONA] deduce il vizio di motivazione perché la Corte territoriale non avevaconsiderato che l’oggetto delle conversazioni intercettate non era lo stupefacentee che le giustificazioni addotte circa l’indisponibilità del corriere costituivanoelementi incompatibili con una condotta di offerta seria e concreta, mentre ilcollaboratore [OSCURATO:PERSONA] non aveva mai riferito di traffici con lui né aveva parlato di tipoo quantità di stupefacente a lui riconducibile (primo motivo); il vizio di motivazionein relazione al reato del capo L), pur rilevando che non vi era stata consegna distupefacente, le conversazioni intercettate avevano evidenziato continui rinvii egiustificazioni, il collaboratore [OSCURATO:PERSONA] aveva escluso un coinvolgimento in gruppimafiosi o in gestioni di traffico di stupefacenti (secondo motivo); il travisamentodella prova in relazione alle intercettazioni perché i rinvii e le giustificazioni eranostati interpretati come conferma di disponibilità dello stupefacente laddoveavrebbero dovuto essere lette come indice di mancanza di qualsiasi realepossibilità di approvvigionamento (terzo motivo); l’omessa valutazione dellededuzioni difensive con riferimento alla circostanza che [OSCURATO:PERSONA] aveva negato itraffici, all’assenza di individuazione di una sostanza specifica e disponibile almomento dell’offerta, alla contraddizione logica tra il rinvio dell’operazione el’assunto dell’effettiva disponibilità dello stupefacente (quarto motivo).[OSCURATO:PERSONA] eccepisce la violazione di legge e il vizio di motivazione per mancataassoluzione dal reato di cui al capo I, consistente nell’acquisto, detenzione e offertain vendita di cocaina.

Contesta l’identificazione come uno dei loquenti dellaconversazione in auto con il [OSCURATO:PERSONA].

Sostiene che la frase “la devo tagliare?”,nella conversazione n. 91 dell’ 11 giugno 2008, aveva vari significati tra cui il piùplausibile era che bisognava smetterla di fare qualcosa.

Osserva poi che ilcoimputato [OSCURATO:PERSONA] non aveva reso alcuna informazione a carico per cui si potevaritenere che non lo conosceva affatto.[OSCURATO:PERSONA] lamenta il vizio di motivazione in relazione all’interpretazione diintercettazioni che, in realtà, erano neutre e criptiche (primo motivo), all’usoimproprio delle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] (secondo motivo), alla mancatariqualificazione del fatto ai sensi dell’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990(terzo motivo); alla mancanza di una motivazione rafforzata (quarto motivo);all’assenza di riscontri oggettivi, di sequestri, di strumenti, di contatti diretti(quinto motivo); all’erronea applicazione della continuazione (sesto motivo); allasproporzione della pena irrogata e alla necessità di riqualificare il fatto ai sensidell’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 (settimo motivo).[OSCURATO:PERSONA] deduce il vizio di motivazione, in ordine al mancato riconoscimentodella continuazione tra i reati di cui al presente procedimento e quelli oggetto dellesentenze di cui ai punti 2 e 4 del provvedimento di cumulo e in ordine al mancatoriconoscimento della circostanza attenuante speciale di cui all’art. 73, comma 7d.P.R. n. 309 del 1990.[OSCURATO:PERSONA] eccepisce la violazione di legge e il vizio di motivazione perchéla Corte territoriale non aveva valutato la congruità della pena concordata inappello.[OSCURATO:PERSONA] lamenta la violazione di legge e il vizio di motivazione per erroneaapplicazione della legge penale in ordine alla prova certa di colpevolezza per ildelitto di cui all’art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 nonché l’illogicità della motivazionecon riferimento alle intercettazioni non essendo stata raggiunta la prova chel’oggetto delle conversazioni fosse della sostanza stupefacente (primo motivo); ilvizio di motivazione per la mancata qualificazione della condotta ai sensi dell’art.73, comma 4, d.P.R. n. 309 del 1990 (secondo motivo) e ai sensi dell’art. 73,comma 5, d.P.R. 309 del 1990 (terzo motivo).[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.I ricorsi sono manifestamente infondati.[OSCURATO:PERSONA], i tre [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] hanno concordato lapena in appello ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen., ciò che solleva il giudicedi secondo grado, che ha accolto la richiesta, dall’obbligo di motivazione sulmancato proscioglimento per una delle cause previste dall’art. 129 cod. proc. pen.e sull’insussistenza delle cause di nullità assoluta o di inutilizzabilità delle prove,in quanto, in ragione dell’effetto devolutivo proprio dell’impugnazione, una voltache l’imputato abbia rinunciato ai motivi di appello, la cognizione del giudice èlimitata ai motivi non oggetto di rinuncia (tra le molte, Sez. 4, n. 52803 del14/09/2018, Bouachra, Rv. 274522).

Né è possibile rimettere in discussione lapena come ha fatto [OSCURATO:PERSONA], atteso che il negozio processuale liberamente stipulatodalle parti, una volta consacrato nella decisione del giudice, non può essereunilateralmente modificato, salva l'ipotesi di illegalità della pena concordata (trale più recenti, Sez. 3, n. 41411 del 15/12/2025, Tanasi, Rv. 289033 – 02).Peraltro, la questione sollevata sulla recidiva è del tutto eccentrica rispetto alledecisioni di merito, dal momento che le aggravanti sono state escluse fin dal primogrado.2.I primi due motivi di [OSCURATO:PERSONA] sono rivalutativi e, come tali, inammissibili.L’accertamento di responsabilità in merito al fatto di cui al capo L) - l’unicoresiduo dopo l’assoluzione in appello dal reato di cui al capo M) - relativoall’importazione, trasporto, detenzione e offerta in vendita di cocaina dal 2006 inpoi, è stato fondato sul cospicuo compendio intercettivo, non specificamentecontestato in ricorso, e sulle dichiarazioni auto ed etero-accusatorie del coimputatoRaciti, il quale aveva riferito, tra l’altro, che [OSCURATO:PERSONA] trasportava cocaina dall’Olandae dal Belgio verso il corrispettivo di euro 1.500 per trasporto.

La condanna èavvenuta per la condotta di offerta della sostanza e di concreta disponibilità aprocurarla (Sez. 6, n. 46367 del 11/10/2023, S., Rv. 285882-01 e Sez. 4, n. 34754del 20/11/2020, Abbate, Rv. 280244 – 03).

A differenza di quanto lamentato dalricorrente, la Corte territoriale ha reso una motivazione esauriente sul fatto cheBasile procurava lo stupefacente a [OSCURATO:PERSONA], in un’occasione aveva preteso da questil’immediata rettifica del nome sul bonifico per l’attività di trasporto, in un’altraoccasione, gli aveva detto di aspettare il suo turno perché aveva altre consegne distupefacenti, in un’altra occasione ancora aveva chiesto al suo interlocutore di direa [OSCURATO:PERSONA] che era impossibile eseguire il trasporto dello stupefacente per arresto delcorriere.

La Corte di appello ha ben spiegato le ragioni per cui la traditio non èelemento indefettibile della fattispecie e ha fatto riferimento alle conversazionirilevanti con cui ha potuto confermare la condanna per l’attività d’intermediazione.Il terzo motivo sul travisamento della prova è mal formulato.

Lagiurisprudenza ha chiarito che il ricorrente, quando deduce il travisamento dellaprova, deve allegare con compiutezza l’atto travisato, trattandosi di un ulteriorecriterio di valutazione della contraddittorietà estrinseca della motivazione il cuiesame nel giudizio di legittimità riguarda lo specifico atto e non il fatto nella suainterezza (tra le più recenti, Sez. 1, n. 39486 del 23/05/2023, Salerno, Rv.285368-01 e Sez. 3, n. 38431 del 31/01/2018, Ndoja, Rv. 273911 – 01).

Lacognizione del giudice di legittimità è limitata alla verifica dell'esatta trasposizionenel ragionamento del giudice di merito del dato probatorio, rilevante e decisivo,per evidenziarne l'eventuale, incontrovertibile e pacifica distorsione, in terminiquasi di "fotografia", neutra e a-valutativa, del "significante", ma non del"significato", atteso il persistente divieto di rilettura e di re-interpretazione nelmerito dell'elemento di prova (tra le più recenti, Sez. 5, n. 26455 del 09/06/2022,[OSCURATO:PERSONA], Rv. 283370 – 01).

Nel caso in esame, il ricorrente si è lamentatodell’interpretazione delle conversazioni in termini di conferma della disponibilitàdello stupefacente, mentre erano indicative della mancanza di qualsiasi realepossibilità di approvvigionamento.

La censura attiene dunque alla letturaalternativa delle intercettazioni che esula dalla cognizione del giudice di legittimità,trattandosi di questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, laquale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottraeal sindacato di legittimità (Sez.

U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715– 01; Sez. 3, n. 44938 del 05/10/2021, Gregoli, Rv. 282337 – 01 e Sez. 2, n.50701 del 04/10/2016, D’Andrea, Rv. 268389 – 01).E’ manifestamente infondato anche il quarto motivo di ricorso sull’omessavalutazione delle deduzioni difensive, perché la Corte territoriale ha puntualmenteriassunto tutti i motivi di appello, li ha esaminati e li ha disattesi con motivazionelogica e razionale sulla base sia delle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] che delle conversazioniintercettate.3. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono stati condannati per il reato di cui al capo I),commesso in concorso con [OSCURATO:PERSONA], consistente nell’acquisto, detenzione e offertain vendita di cocaina nei mesi di maggio e giugno 2008 e nei periodi antecedenti.[OSCURATO:PERSONA] ha contestato il riconoscimento vocale e l’interpretazione della frase“La devo tagliare” che doveva essere intesa come “La devo smettere” e harimarcato che [OSCURATO:PERSONA] non lo conosceva.

Il motivo è generico e fattuale.Con riferimento al primo profilo, la Corte territoriale ha richiamato lacomunicazione della notizia di reato e gli allegati 140 e 141, non contestati dalricorrente, e ha dato atto che gli agenti di polizia giudiziaria avevano riconosciutola voce nel corso della conversazione ambientale intercettata l’11 giugno 2008,all’interno dell’autovettura di [OSCURATO:PERSONA].

E’ pacifico in giurisprudenza cheil riconoscimento informale della voce dell'imputato, operata da un teste indibattimento dopo aver ascoltato una telefonata registrata, costituisce unaccertamento di un dato fattuale, utilizzabile nel giudizio in base ai principi dellanon tassatività dei mezzi di prova e del libero convincimento del giudice (Sez. 6,n. 27911 del 23/09/2020, Mura, Rv. 279623 – 01).

Peraltro, nel caso in esame, ilricorrente ha chiesto di definire il processo con il rito abbreviato e la Corteterritoriale ha evidenziato che il difensore non aveva mai contestato il suddettoaccertamento sulla base di elementi sintomatici di segno contrario desumibili dagliCon riferimento al secondo profilo, si tratta della contestazionedell’interpretazione di un’intercettazione, come già detto, non ammissibile inquesta sede.

La Corte territoriale ha ben spiegato che la frase “La devo tagliare”non poteva avere altro significato che quello proprio del taglio dello stupefacente,perché inserita in un discorso con [OSCURATO:PERSONA] relativo alle sue attività illecite nelsettore degli stupefacenti.Con riferimento al terzo profilo, della mancata conoscenza da parte diRaciti, il ricorrente non ha chiarito la decisività della deduzione posto che la Corteterritoriale ne ha escluso ogni rilevanza per l’assoluta pregnanza delleintercettazioni.

In particolare, il ricorrente non si è confrontato con la specificaparte di motivazione in cui la Corte territoriale ha spiegato che [OSCURATO:PERSONA] commerciavacon [OSCURATO:PERSONA] e che il fatto che [OSCURATO:PERSONA] avesse parlato del secondo anziché del primonon era significativo alla luce delle numerose conversazioni intercettate checostituivano la fonte diretta di prova della colpevolezza di [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] ha dedicato i primi cinque motivi all’accertamento della suaresponsabilità, svolgendo considerazioni generiche sulla prova e sullaqualificazione del fatto.

Sono tutti inconsistenti: il primo, relativoall’interpretazione delle intercettazioni, perché formulato al di fuori del perimetrocognitivo del giudizio di legittimità; il secondo, relativo all’uso improprio delledichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] come elemento di conferma delle intercettazioni, quandoRaciti aveva negato di conoscere [OSCURATO:PERSONA], perché stravagante rispetto allesentenze di merito in cui si è dato atto che [OSCURATO:PERSONA] conosceva certamente [OSCURATO:PERSONA](v. pag. 45 e 46 sentenza di primo grado e pag. 7 e 8 sentenza di secondo grado);il terzo, relativo alla possibile qualificazione del fatto ai sensi del comma quintodell’art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, perché giustificato con il carattere nonoccasionale delle cessioni e con il significativo volume d’affari per decine di migliaiadi euro; il quarto, relativo all’assenza di motivazione rafforzata, perché incoerentecon la motivazione della sentenza impugnata ove vi è esauriente risposta alledoglianze; il quinto, relativo alla mancanza di sequestri, perché è possibileaccertare la responsabilità anche sulla base della cosiddetta droga parlata (Sez. 4,n. 21377 del 09/07/2020, Alicandri, Rv. 279512 – 01 e Sez. 6, n. 27434 del14/02/2017, Albano, Rv. 270299 – 01), quando vi sono elementi particolarmentepregnanti che, nella specie, sono costituiti dalle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] che avevaindicato [OSCURATO:PERSONA] come affiliato al clan del Cursoti milanesi, come trafficante dicocaina dall’Olanda negli anni 2006-2008, come suo punto di riferimento per certigrossisti che avevano l’esigenza di realizzare della liquidità.Il sesto motivo, relativo all’applicazione della continuazione in assenza diindividuazione degli episodi di cessione, e il settimo, relativo alla sproporzionedella pena, sono nuovi rispetto all’atto di appello, e come tali inammissibili.In particolare, non risulta applicata alcuna continuazione nei gradi di meritoe la pena di anni 2, mesi 8 di reclusione ed euro 12.000 di multa, con revoca dellepene accessorie disposta dalla Corte di appello, è congrua in relazione ai criteri dicui all’art. 133 cod. pen.La questione della qualificazione della condotta ai sensi dell’art. 73, comma5, d.P.R. n. 309 del 1990, reiterata nel settimo motivo, ha trovato ampia edesaustiva risposta nelle sentenza di merito, come evidenziato al momentodell’analisi del terzo motivo di ricorso.4. [OSCURATO:PERSONA] ha sollevato una censura sul mancato riconoscimento dellacontinuazione tra i reati di cui al presente procedimento e quelli oggetto dellesentenze di cui ai punti 2 e 4 del provvedimento di cumulo e una censura in ordineal mancato riconoscimento della circostanza attenuante speciale di cui all’art. 73,comma 7 d.P.R. n. 309 del 1990.La prima doglianza è generica e non si confronta con la puntualemotivazione della sentenza impugnata, a pag. 15 e

16. La Corte territoriale haspiegato con argomenti non manifestamente illogici o contraddittori che lacontinuazione tra i reati di cui ai capi I) e L) della rubrica con i reati accertati dallasentenza in data 13 gennaio 2014 del Tribunale di Catania, riformata con sentenzadel 14 gennaio 2015 dalla Corte di appello di Catania, irrevocabile il 30 maggio2015, è stata esclusa per il rilevante lasso temporale tra i fatti, essendosi conclusala contestazione dei reati da mettere in continuazione nel 2004 ed essendo iniziatala condotta dei presenti reati nel 2008.

La continuazione tra la rapina aggravatadi cui al capo O) e i reati di cui alla sentenza in data 28 maggio 2009 del [OSCURATO:PERSONA], riformata con sentenza in data 18 gennaio 2010 della Corte di appellodi Catania, irrevocabile il 4 maggio 2010, è stata, invece, esclusa per difetto diprova in ordine alle modalità esecutive della rapina aggravata non spiegate nellesentenze, ma decisive ai fini di ogni valutazione.

E’ pacifico in giurisprudenza chel’unicità del disegno criminoso, necessaria per la configurabilità del reatocontinuato e per l'applicazione della continuazione in fase esecutiva, non puòidentificarsi con la generale tendenza a porre in essere determinati reati ocomunque con una scelta di vita che implica la reiterazione di determinatecondotte criminose, atteso che le singole violazioni devono costituire parteintegrante di un unico programma deliberato nelle linee essenziali per conseguireun determinato fine, richiedendosi, in proposito, la progettazione ab origine di unaserie ben individuata di illeciti, già concepiti almeno nelle loro caratteristicheessenziali (Sez. 2, n. 18037 del 07/04/2004, Tuzzeo, Rv. 229052 – 01).

In altritermini, l'identità del disegno criminoso postula un programma di condotte illecitepreviamente ideato e voluto, ma non si identifica con la semplice estrinsecazionedi un genere di vita incline al reato (Sez. 2, n. 10033 del 07/12/2022, dep. 2023,Qomiha, Rv. 284420 – 01).

L’accertamento della continuazione, poi, è unaquestione di fatto sottratta al giudizio di legittimità laddove la motivazione, comenella specie, è congrua (tra le più recenti, Sez. 1, n. 10939 del 18/12/2025, dep.2026, F., Rv. 289635 – 01).La seconda doglianza è del pari generica e non si confronta con la puntualemotivazione della sentenza impugnata a pag.

16. La speciale circostanzacollaborazione dell’imputato alle indagini in modo da evitare che l’attivitàdelittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, anche aiutando concretamentel’autorità di polizia o l’autorità giudiziaria nella sottrazione di risorse rilevanti perla commissione dei delitti in questione.

L'imputato deve dunque offrire l'interopatrimonio conoscitivo nella sua disponibilità, a prescindere dal ruolo rivestito edall'entità dei traffici illeciti a lui ascritti (Sez. 4, n. 11989 del 03/03/2026, Fraioli,Rv. 289577 – 01).

Nel caso in esame, la Corte territoriale ha considerato che lepropalazioni hanno contribuito a rinforzare un quadro probatorio già cristallizzatosia in relazione all’individuazione dei correi sia in ordine alle modalità esecutivedelle relative vicende illecite, ma non hanno offerto alcun contributo decisivo allaprevenzione di conseguenze ulteriori nell’attività criminosa.5.[OSCURATO:PERSONA] ha svolto con il primo motivo delle considerazioni più articolatesull’accertamento della sua responsabilità in ordine al delitto del capo H),consistente nel trasporto, detenzione e offerta in vendita di cocaina, in concorsocon il cognato [OSCURATO:PERSONA], nei mesi da novembre 2007 a gennaio 2008.

Ilricorrente ha, innanzi tutto, contestato l’interpretazione delle intercettazionirelative alla vendita di auto e copertoni, considerato che lavorava in un autosalone,nonché di quella relativa alla consumazione di un caffè con tale [OSCURATO:PERSONA].Il motivo è fattuale e generico perché, come già detto, l’interpretazionedelle intercettazioni esula dalla cognizione del giudice di legittimità.

Nel caso inesame, sia il G.u.p., in sede di giudizio abbreviato, sia la Corte di appello hannoconcordemente interpretato le conversazioni come inerenti al commercio dicocaina.

In particolare, la sentenza impugnata ha richiamato tutto il compendiocaptativo riportato a pag. 276-298 della comunicazione della notizia di reato, nonspecificamente contestato nel ricorso, da cui è emerso che lo scambio di auto e dicopertoni avveniva di sera, in orario dunque incompatibile con l’attività lecita, eche il caffè poteva essere preso solo a casa del [OSCURATO:PERSONA] il quale, alla precisazionedi [OSCURATO:PERSONA] “non è che poi mi fai andare al bar” aveva risposto, avendocompreso il reale interesse del suo interlocutore, “ah, va bene, allora vieni traventi minuti”.

Il coinvolgimento del [OSCURATO:PERSONA] nei traffici di cocaina è statogiustificato anche sulla base delle numerose ed eloquenti intercettazioni a caricodel coimputato [OSCURATO:PERSONA] che gli rendicontava le cessioni.

Il ricorrente haevidenziato che la sostanza non era stata sequestrata, non erano stati individuatii fornitori, gli acquirenti, né erano stati tracciati i movimenti economici. [OSCURATO:PERSONA] appello ha però correttamente ricordato sul punto che la condotta criminosa diofferta di sostanze stupefacenti di cui all'art. 73, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, siperfeziona nel momento in cui l'agente manifesta la disponibilità a procurare adaltri droga, indipendentemente dall'accettazione del destinatario, a condizione,tuttavia, che si tratti di un'offerta collegata ad una effettiva disponibilità, sia purenon attuale, della droga, per tale intendendosi la possibilità di procurare lostupefacente ovvero di smistarlo in tempi ragionevoli e con modalità chegarantiscano il cessionario (Sez. 4, n. 34754 del 20/11/2020, Abbate, Rv. 280244– 03).

Nel caso in esame è risultato che la cocaina era custodita da [OSCURATO:PERSONA] presso lasua abitazione alla quale [OSCURATO:PERSONA] poteva liberamente accedere e che entrambigestivano numerosi clienti, non tutti regolarmente paganti, per cui eranoimpegnati anche nelle attività di recupero credito.

Quanto, invece, alla censurasull’assenza di sequestri, valgono le considerazioni già svolte sulla cosiddettadroga parlata di cui al par.

3. Nello specifico, la Corte territoriale ha valorizzatotutto il cospicuo compendio captativo a carico del [OSCURATO:PERSONA] pervenendo a ungiudizio di sicura responsabilità.Anche il secondo e il terzo motivo sono generici perché non si confrontanocon la sentenza impugnata che ha precisato che l’oggetto delle conversazioni erala cocaina, il che è di per sé ostativo alla qualificazione del fatto ai sensi dell’art.73, comma 4, d.P.R. n. 309 del 1990, e che l’organizzazione e i frequenti contatticon gli acquirenti per tre mesi erano elementi sufficienti a negare l’applicazionedel comma 5 dell’art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, il che è in linea con lagiurisprudenza di legittimità (si veda, in particolare, Sez.

U, n. 51063 del27/09/2018, Murolo, Rv. 274076 – 01).

La sentenza è immune da censure anchesotto questo profilo.Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto chei ricorsi debbano essere dichiarati inammissibili, con conseguente onere per iricorrenti, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese delprocedimento.

Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che i ricorsisiano stati presentati senza “versare in colpa nella determinazione della causa diinammissibilità”, si dispone che i ricorrenti versino la somma determinata, inragione della consistenza della causa di inammissibilità dei ricorsi, in viaequitativa, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.MDichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così deciso, l’8 aprile 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteUbalda [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza in data 24/10/2024 della Corte di appello di Catania,visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;udita la relazione svolta dal presidente [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, LuigiCuomo, che ha concluso chiedendo l’inammissibilità dei ricorsi;uditi l’avv. [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA], per [OSCURATO:PERSONA] e per i [OSCURATO:PERSONA],nonché, per delega dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], per [OSCURATO:PERSONA] e per [OSCURATO:PERSONA], e l’avv.[OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA], i quali hanno entrambi conclusochiedendo l’accoglimento dei ricorsi dei rispettivi assistitiRITENUTO IN FATTO1.Con sentenza in data 24 ottobre 2024 la Corte di appello di Catania hariformato la sentenza in data 24 gennaio 2019 del G.u.p. del Tribunale di Cataniacon riferimento alle posizioni dei [OSCURATO:PERSONA], di [OSCURATO:PERSONA], di [OSCURATO:PERSONA], di [OSCURATO:PERSONA],di [OSCURATO:PERSONA], di [OSCURATO:PERSONA], e ha ridotto le relative pene per varie violazioni del [OSCURATO:PERSONA], ha revocato le pene accessorie applicate ad [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] eBonafede, ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] sia per le violazioni del [OSCURATO:PERSONA] che per la rapina aggravata.2. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e i tre [OSCURATO:PERSONA] presentano separati ricorsi delmedesimo tenore con cui eccepiscono il vizio di motivazione in ordineall’accertamento di responsabilità dopo aver concordato la pena.[OSCURATO:PERSONA] eccepisce il vizio di motivazione con riferimento alla determinazionedella pena che aveva concordato in appello, per omessa valutazione della suacongruità e dell’applicazione della recidiva.[OSCURATO:PERSONA] deduce il vizio di motivazione perché la Corte territoriale non avevaconsiderato che l’oggetto delle conversazioni intercettate non era lo stupefacentee che le giustificazioni addotte circa l’indisponibilità del corriere costituivanoelementi incompatibili con una condotta di offerta seria e concreta, mentre ilcollaboratore [OSCURATO:PERSONA] non aveva mai riferito di traffici con lui né aveva parlato di tipoo quantità di stupefacente a lui riconducibile (primo motivo); il vizio di motivazionein relazione al reato del capo L), pur rilevando che non vi era stata consegna distupefacente, le conversazioni intercettate avevano evidenziato continui rinvii egiustificazioni, il collaboratore [OSCURATO:PERSONA] aveva escluso un coinvolgimento in gruppimafiosi o in gestioni di traffico di stupefacenti (secondo motivo); il travisamentodella prova in relazione alle intercettazioni perché i rinvii e le giustificazioni eranostati interpretati come conferma di disponibilità dello stupefacente laddoveavrebbero dovuto essere lette come indice di mancanza di qualsiasi realepossibilità di approvvigionamento (terzo motivo); l’omessa valutazione dellededuzioni difensive con riferimento alla circostanza che [OSCURATO:PERSONA] aveva negato itraffici, all’assenza di individuazione di una sostanza specifica e disponibile almomento dell’offerta, alla contraddizione logica tra il rinvio dell’operazione el’assunto dell’effettiva disponibilità dello stupefacente (quarto motivo).[OSCURATO:PERSONA] eccepisce la violazione di legge e il vizio di motivazione per mancataassoluzione dal reato di cui al capo I, consistente nell’acquisto, detenzione e offertain vendita di cocaina. Contesta l’identificazione come uno dei loquenti dellaconversazione in auto con il [OSCURATO:PERSONA]. Sostiene che la frase “la devo tagliare?”,nella conversazione n. 91 dell’ 11 giugno 2008, aveva vari significati tra cui il piùplausibile era che bisognava smetterla di fare qualcosa. Osserva poi che ilcoimputato [OSCURATO:PERSONA] non aveva reso alcuna informazione a carico per cui si potevaritenere che non lo conosceva affatto.[OSCURATO:PERSONA] lamenta il vizio di motivazione in relazione all’interpretazione diintercettazioni che, in realtà, erano neutre e criptiche (primo motivo), all’usoimproprio delle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] (secondo motivo), alla mancatariqualificazione del fatto ai sensi dell’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990(terzo motivo); alla mancanza di una motivazione rafforzata (quarto motivo);all’assenza di riscontri oggettivi, di sequestri, di strumenti, di contatti diretti(quinto motivo); all’erronea applicazione della continuazione (sesto motivo); allasproporzione della pena irrogata e alla necessità di riqualificare il fatto ai sensidell’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 (settimo motivo).[OSCURATO:PERSONA] deduce il vizio di motivazione, in ordine al mancato riconoscimentodella continuazione tra i reati di cui al presente procedimento e quelli oggetto dellesentenze di cui ai punti 2 e 4 del provvedimento di cumulo e in ordine al mancatoriconoscimento della circostanza attenuante speciale di cui all’art. 73, comma 7d.P.R. n. 309 del 1990.[OSCURATO:PERSONA] eccepisce la violazione di legge e il vizio di motivazione perchéla Corte territoriale non aveva valutato la congruità della pena concordata inappello.[OSCURATO:PERSONA] lamenta la violazione di legge e il vizio di motivazione per erroneaapplicazione della legge penale in ordine alla prova certa di colpevolezza per ildelitto di cui all’art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 nonché l’illogicità della motivazionecon riferimento alle intercettazioni non essendo stata raggiunta la prova chel’oggetto delle conversazioni fosse della sostanza stupefacente (primo motivo); ilvizio di motivazione per la mancata qualificazione della condotta ai sensi dell’art.73, comma 4, d.P.R. n. 309 del 1990 (secondo motivo) e ai sensi dell’art. 73,comma 5, d.P.R. 309 del 1990 (terzo motivo).[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.I ricorsi sono manifestamente infondati.[OSCURATO:PERSONA], i tre [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] hanno concordato lapena in appello ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen., ciò che solleva il giudicedi secondo grado, che ha accolto la richiesta, dall’obbligo di motivazione sulmancato proscioglimento per una delle cause previste dall’art. 129 cod. proc. pen.e sull’insussistenza delle cause di nullità assoluta o di inutilizzabilità delle prove,in quanto, in ragione dell’effetto devolutivo proprio dell’impugnazione, una voltache l’imputato abbia rinunciato ai motivi di appello, la cognizione del giudice èlimitata ai motivi non oggetto di rinuncia (tra le molte, Sez. 4, n. 52803 del14/09/2018, Bouachra, Rv. 274522). Né è possibile rimettere in discussione lapena come ha fatto [OSCURATO:PERSONA], atteso che il negozio processuale liberamente stipulatodalle parti, una volta consacrato nella decisione del giudice, non può essereunilateralmente modificato, salva l'ipotesi di illegalità della pena concordata (trale più recenti, Sez. 3, n. 41411 del 15/12/2025, Tanasi, Rv. 289033 – 02).Peraltro, la questione sollevata sulla recidiva è del tutto eccentrica rispetto alledecisioni di merito, dal momento che le aggravanti sono state escluse fin dal primogrado.2.I primi due motivi di [OSCURATO:PERSONA] sono rivalutativi e, come tali, inammissibili.L’accertamento di responsabilità in merito al fatto di cui al capo L) - l’unicoresiduo dopo l’assoluzione in appello dal reato di cui al capo M) - relativoall’importazione, trasporto, detenzione e offerta in vendita di cocaina dal 2006 inpoi, è stato fondato sul cospicuo compendio intercettivo, non specificamentecontestato in ricorso, e sulle dichiarazioni auto ed etero-accusatorie del coimputatoRaciti, il quale aveva riferito, tra l’altro, che [OSCURATO:PERSONA] trasportava cocaina dall’Olandae dal Belgio verso il corrispettivo di euro 1.500 per trasporto. La condanna èavvenuta per la condotta di offerta della sostanza e di concreta disponibilità aprocurarla (Sez. 6, n. 46367 del 11/10/2023, S., Rv. 285882-01 e Sez. 4, n. 34754del 20/11/2020, Abbate, Rv. 280244 – 03). A differenza di quanto lamentato dalricorrente, la Corte territoriale ha reso una motivazione esauriente sul fatto cheBasile procurava lo stupefacente a [OSCURATO:PERSONA], in un’occasione aveva preteso da questil’immediata rettifica del nome sul bonifico per l’attività di trasporto, in un’altraoccasione, gli aveva detto di aspettare il suo turno perché aveva altre consegne distupefacenti, in un’altra occasione ancora aveva chiesto al suo interlocutore di direa [OSCURATO:PERSONA] che era impossibile eseguire il trasporto dello stupefacente per arresto delcorriere. La Corte di appello ha ben spiegato le ragioni per cui la traditio non èelemento indefettibile della fattispecie e ha fatto riferimento alle conversazionirilevanti con cui ha potuto confermare la condanna per l’attività d’intermediazione.Il terzo motivo sul travisamento della prova è mal formulato. Lagiurisprudenza ha chiarito che il ricorrente, quando deduce il travisamento dellaprova, deve allegare con compiutezza l’atto travisato, trattandosi di un ulteriorecriterio di valutazione della contraddittorietà estrinseca della motivazione il cuiesame nel giudizio di legittimità riguarda lo specifico atto e non il fatto nella suainterezza (tra le più recenti, Sez. 1, n. 39486 del 23/05/2023, Salerno, Rv.285368-01 e Sez. 3, n. 38431 del 31/01/2018, Ndoja, Rv. 273911 – 01). Lacognizione del giudice di legittimità è limitata alla verifica dell'esatta trasposizionenel ragionamento del giudice di merito del dato probatorio, rilevante e decisivo,per evidenziarne l'eventuale, incontrovertibile e pacifica distorsione, in terminiquasi di "fotografia", neutra e a-valutativa, del "significante", ma non del"significato", atteso il persistente divieto di rilettura e di re-interpretazione nelmerito dell'elemento di prova (tra le più recenti, Sez. 5, n. 26455 del 09/06/2022,[OSCURATO:PERSONA], Rv. 283370 – 01). Nel caso in esame, il ricorrente si è lamentatodell’interpretazione delle conversazioni in termini di conferma della disponibilitàdello stupefacente, mentre erano indicative della mancanza di qualsiasi realepossibilità di approvvigionamento. La censura attiene dunque alla letturaalternativa delle intercettazioni che esula dalla cognizione del giudice di legittimità,trattandosi di questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, laquale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottraeal sindacato di legittimità (Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715– 01; Sez. 3, n. 44938 del 05/10/2021, Gregoli, Rv. 282337 – 01 e Sez. 2, n.50701 del 04/10/2016, D’Andrea, Rv. 268389 – 01).E’ manifestamente infondato anche il quarto motivo di ricorso sull’omessavalutazione delle deduzioni difensive, perché la Corte territoriale ha puntualmenteriassunto tutti i motivi di appello, li ha esaminati e li ha disattesi con motivazionelogica e razionale sulla base sia delle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] che delle conversazioniintercettate.3. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono stati condannati per il reato di cui al capo I),commesso in concorso con [OSCURATO:PERSONA], consistente nell’acquisto, detenzione e offertain vendita di cocaina nei mesi di maggio e giugno 2008 e nei periodi antecedenti.[OSCURATO:PERSONA] ha contestato il riconoscimento vocale e l’interpretazione della frase“La devo tagliare” che doveva essere intesa come “La devo smettere” e harimarcato che [OSCURATO:PERSONA] non lo conosceva. Il motivo è generico e fattuale.Con riferimento al primo profilo, la Corte territoriale ha richiamato lacomunicazione della notizia di reato e gli allegati 140 e 141, non contestati dalricorrente, e ha dato atto che gli agenti di polizia giudiziaria avevano riconosciutola voce nel corso della conversazione ambientale intercettata l’11 giugno 2008,all’interno dell’autovettura di [OSCURATO:PERSONA]. E’ pacifico in giurisprudenza cheil riconoscimento informale della voce dell'imputato, operata da un teste indibattimento dopo aver ascoltato una telefonata registrata, costituisce unaccertamento di un dato fattuale, utilizzabile nel giudizio in base ai principi dellanon tassatività dei mezzi di prova e del libero convincimento del giudice (Sez. 6,n. 27911 del 23/09/2020, Mura, Rv. 279623 – 01). Peraltro, nel caso in esame, ilricorrente ha chiesto di definire il processo con il rito abbreviato e la Corteterritoriale ha evidenziato che il difensore non aveva mai contestato il suddettoaccertamento sulla base di elementi sintomatici di segno contrario desumibili dagliCon riferimento al secondo profilo, si tratta della contestazionedell’interpretazione di un’intercettazione, come già detto, non ammissibile inquesta sede. La Corte territoriale ha ben spiegato che la frase “La devo tagliare”non poteva avere altro significato che quello proprio del taglio dello stupefacente,perché inserita in un discorso con [OSCURATO:PERSONA] relativo alle sue attività illecite nelsettore degli stupefacenti.Con riferimento al terzo profilo, della mancata conoscenza da parte diRaciti, il ricorrente non ha chiarito la decisività della deduzione posto che la Corteterritoriale ne ha escluso ogni rilevanza per l’assoluta pregnanza delleintercettazioni. In particolare, il ricorrente non si è confrontato con la specificaparte di motivazione in cui la Corte territoriale ha spiegato che [OSCURATO:PERSONA] commerciavacon [OSCURATO:PERSONA] e che il fatto che [OSCURATO:PERSONA] avesse parlato del secondo anziché del primonon era significativo alla luce delle numerose conversazioni intercettate checostituivano la fonte diretta di prova della colpevolezza di [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] ha dedicato i primi cinque motivi all’accertamento della suaresponsabilità, svolgendo considerazioni generiche sulla prova e sullaqualificazione del fatto. Sono tutti inconsistenti: il primo, relativoall’interpretazione delle intercettazioni, perché formulato al di fuori del perimetrocognitivo del giudizio di legittimità; il secondo, relativo all’uso improprio delledichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] come elemento di conferma delle intercettazioni, quandoRaciti aveva negato di conoscere [OSCURATO:PERSONA], perché stravagante rispetto allesentenze di merito in cui si è dato atto che [OSCURATO:PERSONA] conosceva certamente [OSCURATO:PERSONA](v. pag. 45 e 46 sentenza di primo grado e pag. 7 e 8 sentenza di secondo grado);il terzo, relativo alla possibile qualificazione del fatto ai sensi del comma quintodell’art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, perché giustificato con il carattere nonoccasionale delle cessioni e con il significativo volume d’affari per decine di migliaiadi euro; il quarto, relativo all’assenza di motivazione rafforzata, perché incoerentecon la motivazione della sentenza impugnata ove vi è esauriente risposta alledoglianze; il quinto, relativo alla mancanza di sequestri, perché è possibileaccertare la responsabilità anche sulla base della cosiddetta droga parlata (Sez. 4,n. 21377 del 09/07/2020, Alicandri, Rv. 279512 – 01 e Sez. 6, n. 27434 del14/02/2017, Albano, Rv. 270299 – 01), quando vi sono elementi particolarmentepregnanti che, nella specie, sono costituiti dalle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] che avevaindicato [OSCURATO:PERSONA] come affiliato al clan del Cursoti milanesi, come trafficante dicocaina dall’Olanda negli anni 2006-2008, come suo punto di riferimento per certigrossisti che avevano l’esigenza di realizzare della liquidità.Il sesto motivo, relativo all’applicazione della continuazione in assenza diindividuazione degli episodi di cessione, e il settimo, relativo alla sproporzionedella pena, sono nuovi rispetto all’atto di appello, e come tali inammissibili.In particolare, non risulta applicata alcuna continuazione nei gradi di meritoe la pena di anni 2, mesi 8 di reclusione ed euro 12.000 di multa, con revoca dellepene accessorie disposta dalla Corte di appello, è congrua in relazione ai criteri dicui all’art. 133 cod. pen.La questione della qualificazione della condotta ai sensi dell’art. 73, comma5, d.P.R. n. 309 del 1990, reiterata nel settimo motivo, ha trovato ampia edesaustiva risposta nelle sentenza di merito, come evidenziato al momentodell’analisi del terzo motivo di ricorso.4. [OSCURATO:PERSONA] ha sollevato una censura sul mancato riconoscimento dellacontinuazione tra i reati di cui al presente procedimento e quelli oggetto dellesentenze di cui ai punti 2 e 4 del provvedimento di cumulo e una censura in ordineal mancato riconoscimento della circostanza attenuante speciale di cui all’art. 73,comma 7 d.P.R. n. 309 del 1990.La prima doglianza è generica e non si confronta con la puntualemotivazione della sentenza impugnata, a pag. 15 e 16. La Corte territoriale haspiegato con argomenti non manifestamente illogici o contraddittori che lacontinuazione tra i reati di cui ai capi I) e L) della rubrica con i reati accertati dallasentenza in data 13 gennaio 2014 del Tribunale di Catania, riformata con sentenzadel 14 gennaio 2015 dalla Corte di appello di Catania, irrevocabile il 30 maggio2015, è stata esclusa per il rilevante lasso temporale tra i fatti, essendosi conclusala contestazione dei reati da mettere in continuazione nel 2004 ed essendo iniziatala condotta dei presenti reati nel 2008. La continuazione tra la rapina aggravatadi cui al capo O) e i reati di cui alla sentenza in data 28 maggio 2009 del [OSCURATO:PERSONA], riformata con sentenza in data 18 gennaio 2010 della Corte di appellodi Catania, irrevocabile il 4 maggio 2010, è stata, invece, esclusa per difetto diprova in ordine alle modalità esecutive della rapina aggravata non spiegate nellesentenze, ma decisive ai fini di ogni valutazione. E’ pacifico in giurisprudenza chel’unicità del disegno criminoso, necessaria per la configurabilità del reatocontinuato e per l'applicazione della continuazione in fase esecutiva, non puòidentificarsi con la generale tendenza a porre in essere determinati reati ocomunque con una scelta di vita che implica la reiterazione di determinatecondotte criminose, atteso che le singole violazioni devono costituire parteintegrante di un unico programma deliberato nelle linee essenziali per conseguireun determinato fine, richiedendosi, in proposito, la progettazione ab origine di unaserie ben individuata di illeciti, già concepiti almeno nelle loro caratteristicheessenziali (Sez. 2, n. 18037 del 07/04/2004, Tuzzeo, Rv. 229052 – 01). In altritermini, l'identità del disegno criminoso postula un programma di condotte illecitepreviamente ideato e voluto, ma non si identifica con la semplice estrinsecazionedi un genere di vita incline al reato (Sez. 2, n. 10033 del 07/12/2022, dep. 2023,Qomiha, Rv. 284420 – 01). L’accertamento della continuazione, poi, è unaquestione di fatto sottratta al giudizio di legittimità laddove la motivazione, comenella specie, è congrua (tra le più recenti, Sez. 1, n. 10939 del 18/12/2025, dep.2026, F., Rv. 289635 – 01).La seconda doglianza è del pari generica e non si confronta con la puntualemotivazione della sentenza impugnata a pag. 16. La speciale circostanzacollaborazione dell’imputato alle indagini in modo da evitare che l’attivitàdelittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, anche aiutando concretamentel’autorità di polizia o l’autorità giudiziaria nella sottrazione di risorse rilevanti perla commissione dei delitti in questione. L'imputato deve dunque offrire l'interopatrimonio conoscitivo nella sua disponibilità, a prescindere dal ruolo rivestito edall'entità dei traffici illeciti a lui ascritti (Sez. 4, n. 11989 del 03/03/2026, Fraioli,Rv. 289577 – 01). Nel caso in esame, la Corte territoriale ha considerato che lepropalazioni hanno contribuito a rinforzare un quadro probatorio già cristallizzatosia in relazione all’individuazione dei correi sia in ordine alle modalità esecutivedelle relative vicende illecite, ma non hanno offerto alcun contributo decisivo allaprevenzione di conseguenze ulteriori nell’attività criminosa.5.[OSCURATO:PERSONA] ha svolto con il primo motivo delle considerazioni più articolatesull’accertamento della sua responsabilità in ordine al delitto del capo H),consistente nel trasporto, detenzione e offerta in vendita di cocaina, in concorsocon il cognato [OSCURATO:PERSONA], nei mesi da novembre 2007 a gennaio 2008. Ilricorrente ha, innanzi tutto, contestato l’interpretazione delle intercettazionirelative alla vendita di auto e copertoni, considerato che lavorava in un autosalone,nonché di quella relativa alla consumazione di un caffè con tale [OSCURATO:PERSONA].Il motivo è fattuale e generico perché, come già detto, l’interpretazionedelle intercettazioni esula dalla cognizione del giudice di legittimità. Nel caso inesame, sia il G.u.p., in sede di giudizio abbreviato, sia la Corte di appello hannoconcordemente interpretato le conversazioni come inerenti al commercio dicocaina. In particolare, la sentenza impugnata ha richiamato tutto il compendiocaptativo riportato a pag. 276-298 della comunicazione della notizia di reato, nonspecificamente contestato nel ricorso, da cui è emerso che lo scambio di auto e dicopertoni avveniva di sera, in orario dunque incompatibile con l’attività lecita, eche il caffè poteva essere preso solo a casa del [OSCURATO:PERSONA] il quale, alla precisazionedi [OSCURATO:PERSONA] “non è che poi mi fai andare al bar” aveva risposto, avendocompreso il reale interesse del suo interlocutore, “ah, va bene, allora vieni traventi minuti”. Il coinvolgimento del [OSCURATO:PERSONA] nei traffici di cocaina è statogiustificato anche sulla base delle numerose ed eloquenti intercettazioni a caricodel coimputato [OSCURATO:PERSONA] che gli rendicontava le cessioni. Il ricorrente haevidenziato che la sostanza non era stata sequestrata, non erano stati individuatii fornitori, gli acquirenti, né erano stati tracciati i movimenti economici. [OSCURATO:PERSONA] appello ha però correttamente ricordato sul punto che la condotta criminosa diofferta di sostanze stupefacenti di cui all'art. 73, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, siperfeziona nel momento in cui l'agente manifesta la disponibilità a procurare adaltri droga, indipendentemente dall'accettazione del destinatario, a condizione,tuttavia, che si tratti di un'offerta collegata ad una effettiva disponibilità, sia purenon attuale, della droga, per tale intendendosi la possibilità di procurare lostupefacente ovvero di smistarlo in tempi ragionevoli e con modalità chegarantiscano il cessionario (Sez. 4, n. 34754 del 20/11/2020, Abbate, Rv. 280244– 03). Nel caso in esame è risultato che la cocaina era custodita da [OSCURATO:PERSONA] presso lasua abitazione alla quale [OSCURATO:PERSONA] poteva liberamente accedere e che entrambigestivano numerosi clienti, non tutti regolarmente paganti, per cui eranoimpegnati anche nelle attività di recupero credito. Quanto, invece, alla censurasull’assenza di sequestri, valgono le considerazioni già svolte sulla cosiddettadroga parlata di cui al par. 3. Nello specifico, la Corte territoriale ha valorizzatotutto il cospicuo compendio captativo a carico del [OSCURATO:PERSONA] pervenendo a ungiudizio di sicura responsabilità.Anche il secondo e il terzo motivo sono generici perché non si confrontanocon la sentenza impugnata che ha precisato che l’oggetto delle conversazioni erala cocaina, il che è di per sé ostativo alla qualificazione del fatto ai sensi dell’art.73, comma 4, d.P.R. n. 309 del 1990, e che l’organizzazione e i frequenti contatticon gli acquirenti per tre mesi erano elementi sufficienti a negare l’applicazionedel comma 5 dell’art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, il che è in linea con lagiurisprudenza di legittimità (si veda, in particolare, Sez. U, n. 51063 del27/09/2018, Murolo, Rv. 274076 – 01). La sentenza è immune da censure anchesotto questo profilo.Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto chei ricorsi debbano essere dichiarati inammissibili, con conseguente onere per iricorrenti, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese delprocedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che i ricorsisiano stati presentati senza “versare in colpa nella determinazione della causa diinammissibilità”, si dispone che i ricorrenti versino la somma determinata, inragione della consistenza della causa di inammissibilità dei ricorsi, in viaequitativa, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così deciso, l’8 aprile 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteUbalda [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 29797/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris